LA PREZIOSITÀ DEL SILENZIO .
Nescit vox missa reverti....
Art . 10 del Poema Regius
Bisogna conoscere il decimo articolo . Si.
Bisogna conoscere il decimo articolo,
Nell’arte, in alto e in basso.
Che non ci sia maestro che soppianti l’altro
Ma stiano insieme come fratello e sorella.
In questa zelante arte, tutti e ciascuno,
Chi vuole essere un maestro massone
Non soppianti nessun altro.
Che avendogli sottratto un lavoro,
Il suo dolore è così forte
Che non pesa meno di dieci libbre,
Se non è trovato colpevole
Di aver con mano per primo toccato il lavoro.
Per nessuno in massoneria
Si soppianterà, di certo, un altro.
Ma se il lavoro è fatto in modo
Che possa a sua volta rovinare,
Allora un massone può chiedere tale lavoro
Ai signori, per tutelare il loro interesse.
A meno che non capiti un tale caso,
Nessun Massone vi si deve immischiare.
Veramente colui che comincia le fondamenta,Se è un massone buono e integro,
Ha di certo nella sua mente
Come portare a buon fine il lavoro.
... Quindi... la domanda sorge spontanea :
cosa sarà sfuggito al Fr:. e caro Amico Anderson?
Uno scherzo del destino ? Una leggerezza goliardica ? Un ordine impartito dall'alto ? O piuttosto una trascrizione genetica, primaria, tale da sfiorare la misoginia ? Certo è che la disanima variegata degli antichi manoscritti e catechismi massonici , potrebbe averlo indotto erroneamente a redigere gli Ancient Landmarks, a noi oggi tramandate o piuttosto averne redatto una interpretazione puramente soggettiva solo in parte lucida e scevra da qualsivoglia integerrima analisi. Di seguito un documento tutto siciliano redatto durante lavori rituali nel 2009. Buona lettura.
P. M. V. Sara Mazza .
Cosenza 21/04/2025
Quaderno n.1
CARTA DI BOLOGNA DEL 1248
Nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen.
Nell’anno del Signore 1248, sesto dell’indizione.
Questi sono gli Statuti e i Regolamenti della Società dei maestri
del muro e del legno, istituita in onore di nostro Signore Gesù Cristo e
della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l’onore e la prosperità
della Città di Bologna e della Società dei maestri predetti, fatto salvo
l’onore del Podestà e del Capitano che la governano ora e che ci saranno
in futuro e fatti salvi tutti gli Statuti e i Regolamenti del Comune di
Bologna, istituiti e da istituirsi. E che tutti gli Statuti sotto riportati
abbiano (luogo) vigore da oggi in avanti anno del Signore 1248, sesto
dell’indizione, l’8 di Agosto.
I – GIURAMENTO DEI SOPRADDETTI MAESTRI
Io, maestro del muro e del legno, che sono o sarò sottoposto a
quest’Arte dei maestri predetti per l’onore di nostro Signore Gesù Cristo
e della Beata Maria Vergine e di tutti i Santi e per l’onore del Podesta e
del Capitano che governano ora e che ci saranno in futuro e per l’onore e
la prosperità della città di Bologna, giuro di sottomettermi e rispettare gli
ordini del Podestà e del Capitano di Bologna, di rispettare e seguire tutti
e i singoli ordini che mi verranno dal Massaro e dai Ministeriali della
Società del legno e del muro o l’uno di loro per l’onore e la prosperità
della Società stessa e di rispettare e conservare nella prosperità la detta
società e i membri di essa e di osservare e rispettarne gli Statuti e i
Regolamenti (interni) di detta Società sia come sono ora che come
saranno in futuro, fatti salvi gli Statuti del Comune di Bologna,
nell’obbligo cui sono tenuti al momento del mio accesso e sciolto al
momento del mio distacco.
E se sarò chiamato al governo della Società io non rifiuterò, ma
accetterò l’incarico e governerò e guiderò e proteggerò con lealtà la
Società e i membri della Società.
E distribuirò equamente gli oneri tra i membri della Società
secondo ciò che a me e al Consiglio dei maestri sembrerà essere
conveniente.
E mi obbligherò e renderò obbligatorie le sanzioni comprese
(previste) nello Statuto della Società e, quando non ci siamo, infliggerò
un’ammenda secondo la volontà del Consiglio.
E tutte le ammende che infliggerò per qualsiasi azione, farò che
siano scritte in un registro e le autenticherò e le consegnerò al Massaro
della Società (in carica).
E detto Massaro sia tenuto nel termine previsto dallo Statuto e
sotto pena di un’ammenda di venti soldi Bolognesi a mostrare e a
consegnare al Massaro suo successore nell’Assemblea della Società, tutte
le ammende, i beni o le garanzie della Società, gli Statuti e ciò che statuti
non sono (e le regole) in corpo (interne) della Società e ogni cosa in mio
possesso relativa ai beni della Società e tutti i documenti e gli atti relativi
alla Società.
E gli Inquisitori (i controllori dei conti) sono tenuti ad investigare
su ciò e ad infliggere un’eventuale ammenda tramite l’Assemblea della
Società, a meno che quello sia stato trattenuto per una decisione di tutto il
Consiglio della Società, o della sua maggioranza, o per causa giusta.13E se io (sarò) Ministeriale, e vorrò imporre una colletta
(contributo) per le spese della Società, ne esporrò in primo luogo la causa
in Consiglio e in seguito essa sarà imposta secondo la decisione di tutto il
Consiglio o della maggioranza.
II – DELLE OFFESE CONTRO I MINISTERIALI E IL
MASSARO
Noi stabiliamo (decidiamo) ed ordiniamo che se un membro della
Società pronuncia delle offese contro i Ministeriali o il Massaro o contro
il Notaio, oppure se li accusa di falso, questi sia punito con l’ammenda di
dieci scudi Bolognesi.
III – DELLE SANZIONI A COLORO CHE NON SI SONO
PRESENTATI ALLA CONVOCAZIONE NEL LUOGO
STABILITO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro è convocato dai
Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio a presentarsi nel luogo dove la
Società si riunisce, questi sia tenuto a presentarsi ogni volta e per quante
volte gli sarà comandato od ordinato sotto pena di un’ammenda di sei
denari.
Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascuno sia tenuto a presentarsi
nel luogo ove la Società si riunisce ogni volta e per quante volte ciò gli
sarà comandato dai Ministeriali o dal Massaro o dal Nunzio sotto pena di
un’ammenda di sei denari Bolognesi.
E anche se non informato, ciascuno sia tenuto a presentarsi la
penultima domenica del mese, senza convocazione, in buona fede e senza
inganno o frode.
E vi sia obbligato non soltanto per giuramento ma per sanzione e
anche se non gli è stato ordinato.
E nel caso in cui si sia presentato nel luogo dell’adunanza e se ne
sia andato senza autorizzazione del Massaro o dei Ministeriali egli paghi
a titolo di ammenda dodici denari Bolognesi.
A meno che in entrambi i casi non abbia un impedimento o sia
malato o fuori città o al servizio del Comune di Bologna, nei quali casi e
anche in altri, può invocare a scusante il giuramento dell’obbligo di
servizio. E se si sarà giustificato falsamente, abbia la pena di dodici
denari.
IV – DELL’ELEZIONE DEI MINISTERIALI E DEL MASSARO E
DELLE RIUNIONI DELLA SOCIETA’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno e
del muro sia tenuta ad avere otto Ministeriali e soltanto due Massari,
ovvero uno per ogni Arte della Società; ed essi (Ministeriali) devono
essere ripartiti equamente nei quartieri, ed eletti secondo le liste “ad
brevia” nell’Assemblea della Società, in modo che in ogni quartiere ci
siano due Ministeriali, cioè uno per ogni arte.
E che i predetti Ministeriali e il Massaro restino in carica sei mesi e
non di più.
E che siano obbligati a fare sì che la Società si riunisca in riunione
e congregazione (in Assemblea) la seconda domenica del mese sotto
pena di tre scudi Bolognesi di ammenda ogni volta che contravverranno,
a meno che non ne siano impediti da un reale caso di forza maggiore.
Aggiungiamo che il figlio di un maestro della Società non debba né
possa essere partecipe dell’elezioni “ad brevia” se non ha almeno14quattordici anni. E suo padre non sia obbligato ad immetterlo nella
Società prima di questa età e il figlio stesso non sia accettato nella società
prima del tempo stabilito.
E che nessuno prenda un Apprendista che abbia meno di dodici
anni, sotto pena di un’ammenda di venti soldi e della nullità del contratto.
V – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ELEGGERE UN
FIGLIO O UN FRATELLO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno votante possa eleggere
come Ministeriale o Massaro chi gli sia fratello o figlio e che l’elezione a
questi relativa sia senza valore.
VI – DEL FATTO CHE I MAESTRI OBBEDISCANO AI
MINISTERIALI E AL MASSARO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società deve
ad un altro maestro una certa somma di denaro per causa di lavoro,
oppure se un maestro ha una contestazione con un altro per causa di o dei
maestri sopraddetti, i maestri che avranno tra loro la contestazione siano
obbligati ad obbedire alle disposizioni che i Ministeriali dei maestri del
muro e del legno avranno stabilito tra le parti in causa, sotto pena di
un’ammenda di dieci soldi Bolognesi.
VII – COME E CON QUALI MODALITA’ I MAESTRI
ENTRANO A FARE PARTE DELLA SOCIETA’ E QUANTO
DEBBANO PAGARE PER LA LORO ENTRATA
Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti i maestri che vorranno
entrare a fare parte della Società dei maestri del muro e del legno paghino
alla Società dieci soldi Bolognesi se essi sono della città o del contado di
Bologna; e se non sono della città o del contado di Bologna paghino alla
Società venti soldi Bolognesi.
E che i Ministeriali facciano con coscienza (buona fede) in modo
che tutti i maestri che non fanno parte della Società debbano entrarvi.
E che questa statuizione sia osservata (irrevocabilmente) e che per
nessun modo e motivo sia esentato (da tale obbligo) a meno che non sia
deciso almeno da un decimo della Società, od a meno che quello non sia
figlio di un maestro il quale può entrare a fare parte della Società senza
alcuna cerimonia (e risoluzione).
E che se il Massaro od un Ministeriale sosterrà nel Consiglio o
nell’Assemblea della Società qualcuno che volesse (fare) risparmiare i
dieci o venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito per dieci
soldi Bolognesi.
E che se qualcuno della Società nell’Assemblea o nel Consiglio, si
alzerà per dire di qualcuno che dovrebbe(ro) essergli risparmiati i dieci o
venti soldi Bolognesi da pagare alla Società, sia punito con cinque soldi
Bolognesi.
E se il maestro ha un figlio o più figli che conoscono il mestiere, o
che sia stato per due anni ad apprendere il mestiere, allora sia suo padre
ad immetterlo nella Società di diritto e senza alcuna cerimonia di entrata,
col pagare egli stesso (quanto dovuto) alla Società nella forma
sopraddetta, sotto pena di un’ammenda di venti soldi. E una volta pagata
l’ammenda nondimeno sia tenuto a fare entrare il figlio nella Società.
E che i Ministeriali ed il Massaro siano obbligati a raccogliere tutte
le somme per coloro che sono entrati a fare parte della Società e i quattro
denari dovuti per le messe e le sanzioni pronunciate durante il tempo15della loro carica.
E che facciano giuramento nell’Assemblea.
E che il Massaro è obbligato a prendere dal maestro che è entrato a
fare parte della Società una buona garanzia e che, nello spazio di un
mese, dopo il suo ingresso, egli pagherà dieci soldi se è della Città o del
Contado di Bologna come detto sopra, venti soldi Bolognesi se è di un
altro distretto.
E che se il Massaro e i Ministeriali non raccoglieranno queste
somme, essi siano tenuti a pagare in proprio alla Società ed a compensare
in denaro ed in pegni in modo che la Società sia ben garantita, entro otto
giorni della fine del mese.
E i controllori dei Conti (Inquisitori) siano tenuti a controllare tutto
ciò come detto sopra e nel caso che non sia stato rispettato, a pronunciare
le sanzioni previste dallo Statuto della Società.
Aggiungiamo che chiunque entrerà a fare parte della Società
pagherà come diritti di entrata venti soldi Bolognesi.
Noi l'ordiniamo per coloro che da oggi in poi si metteranno ad
imparare l’Arte, e sia valido a partire da oggi 8 di marzo 1254,
dodicesimo dell’indizione.
Diciamo inoltre che coloro che non avranno avuto maestri (della
Società) per apprendere l’Arte paghino tre libre Bolognesi come diritto di
entrata (di ammissione).
VIII – DEL FATTO CHE NESSUN MAESTRO DEBBA NUOCERE
AD UN ALTRO MAESTRO NEL LAVORO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessun maestro del muro e del
legno debba nuocere ad un altro maestro della Società dei maestri,
accettando un lavoro a prezzo prefissato, dopo che esso sia stato
assicurato a un altro e siglato col palmo della mano o dopo che l’altro
l’abbia ottenuto in qualsivoglia mezzo e modo. Eccetto il caso che un
maestro sia sopravvenuto prima che il lavoro sia stato assicurato all’altro
e siglato col palmo di mano e se quello ne chiederà una parte, egli sia
obbligato a darla se quello la vorrà.
Se invece già c’è stato accordo su quel lavoro, l’uno non sia
obbligato a darne una parte se non vorrà.
E chi contravverrà paghi un’ammenda di tre libre Bolognesi ogni
volta che contravverrà. E i Ministeriali siano tenuti ad imporre le
ammende previste dallo Statuto, entro un mese dalla certezza ed evidenza
dell’infrazione, fatti salvi gli Statuti e gli Ordinamenti del Comune di
Bologna. E che le ammende e le sanzioni giungano all’amministrazione
(corpora) della Società e siano conservate.
IX – DEL CONTO CHE IL MASSARO DEVE RENDERE E
DELL’INCARICO CHE DEVE SVOLGERE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro della Società dia conto
del suo operato entro un mese dall’avere lasciato il suo incarico ai
Controllori dei Conti (Inquisitori) a meno che sia esentato dai
Ministeriali nuovi e dal Consiglio della Società o che egli ne sia impedito
per volontà di Dio.
E il detto Massaro sia tenuto a dare rendiconto di tutte le entrate e
delle spese sostenute e stabilite in quel periodo.
E che tutti i Maestri che in quel periodo saranno entrati a fare parte
della Società, siano da lui riportati su un quaderno allo scopo di sapere se
hanno pagato o non.
16E ordiniamo che tutte le scritture debbano rimanere nelle mani del
Massaro.
E che il Massaro sia tenuto a consegnare e trasmettere per iscritto
al Massaro suo successore, durante l’assemblea della Società, tutte le
scritture riguardanti la Società e tutto ciò che egli possieda relativo ai
beni della Società, affinché il patrimonio della Società non possa in alcun
modo essere alienato.
E se il Massaro con frode avrà omesso e non osservato quanto
detto, sia punito con venti soldi Bolognesi.
E se avrà trattenuto con frode degli utili della Società che egli li
restituisca al doppio alla Società.
Che inoltre il Massaro uscente, alla fine del suo mandato, sia
tenuto a consegnare al nuovo Massaro tutti i beni della Società, sia le
scritture relative alla Società che il denaro della stessa entro la prima o la
seconda domenica del mese. E che il nuovo Massaro non debba
prorogare il termine al Massaro uscente, oltre il quindicesimo giorno. E
che quest’ordine sia irrevocabile. E se qualcuno dei Massari avrà
derogato, sia punito con venti soldi Bolognesi da pagarsi alla Società.
X – DELL’ELEZIONE DEGLI INQUISITORI (CONTROLLORI
DEI CONTI)
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Controllori dei Conti
(Inquisitori) siano eletti insieme ai Ministeriali e che siano due, cioè uno
per ogni Arte.
E che questi Controllori siano tenuti a controllare il Massaro e i
Ministeriali che governano insieme al Massaro. E che se scopriranno che
il Massaro e i Ministeriali hanno mancato al loro compito o hanno
commesso frode o dolo, li condannino alla restituzione del doppio del
valore trovato in loro possesso e inoltre li condannino a restituire in
semplice la rendita ricevuta. E che siano tenuti ad agire in questo modo e
a controllare e a condannare o ad assolvere entro un mese dal decadere
dell’incarico del Massaro e dei Ministeriali. E sia che abbiano
condannato o assolto, che sia fatto, per iscritto relazione nell’Assemblea
della Società. E se i Controllori avranno derogato e non avranno
osservato questi ordini, che ciascuno di essi sia punito con dieci soldi ed
espulso, salvo che egli ne sia impedito dalla volontà di Dio o che ne
abbia avuto licenza dai Ministeriali e dal Consiglio della Società.
XI – DELLA TRASCRIZIONE DEI RINNOVI DEL CONSIGLIO
Affinché mai nessuna contestazione sia sollevata tra i soci, noi
ordiniamo che tutti i rinnovi della Società dei maestri del muro e del
legno o del Consiglio della Società, siano trascritti su un quaderno
speciale e che il Massaro e i Ministeriali ne siano obbligati (a farlo) sotto
pena di un’ammenda di cinque scudi Bolognesi.
XII – CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI SIANO TENUTI A
RENDERE CONTO DEL LORO OPERATO UNA SOLA VOLTA
E NON DI PIU’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali della
Società siano tenuti a rendere conto una sola volta di tutte le entrate e le
spese. E che dopo che essi saranno stati controllati una volta riguardo ai
conti che dovevano presentare, essi non siano più tenuti a rendere conto,
a meno che essi non siano stati denunciati o accusati di avere commesso
dolo o frode o d’avere conservato illegalmente presso di sé denaro17comune o della Società, nel qual caso chiunque voglia accusarli deve
essere ascoltato. E che coloro che sono stati controllati una volta, non
debbano esserlo più. E che questa disposizione si applichi tanto per il
passato che per il futuro.
XIII – DEGLI ORDINI CHE DEVONO ESSERE DATI DAI
MINISTERIALI E DAL MASSARO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli ordini che i Ministeriali o
il Massaro, o l’un o l’altro di essi daranno riguardo al danaro ed altre
cose relative al mestiere che un maestro deve dare o fare per un altro
maestro siano stabilite e ordinate entro dieci giorni. E che se il maestro al
quale è stato dato un ordine non lo avrà eseguito entro dieci giorni, i
Ministeriali e il Massaro siano tenuti entro cinque giorni dopo quei dieci,
a procurare al creditore un pegno sui beni del suo debitore affinché egli
sia completamente risarcito di ciò che gli spetta e delle spese. E che
quello sia punito con cinque soldi Bolognesi se i Ministeriali lo riterranno
opportuno. E che questo sia irrevocabile.
E se colui che deve del denaro a un altro maestro o a qualunque
altra persona, se dopo essere stato convocato o citato dai Ministeriali o da
uno o più Nunzi della Società non si sia presentato innanzi ai Ministeriali
al Massaro, se non sarà reperito e se sarà citato una seconda volta, che
egli sia punito di nuovo con la stessa somma.
XIV – DEL FATTO CHE UN MAESTRO ASSUMA UN ALTRO
MAESTRO PER LAVORARE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro abbia avuto un
lavoro a un prezzo prefissato, o a giornata o in qualche altro modo
o accorgimento e se vorrà con sé un altro maestro per fare questo lavoro
e se questi lavorerà con lui, quel maestro che avrà assunto un altro
maestro sia obbligato a pagare il suo servizio a meno che non sia un
Ministeriale o il Massaro della Società che metta questo maestro al
lavoro per il Comune di Bologna. E chi contravverrà sarà punito a
giudizio dei Ministeriali.
XV – QUANTO I MAESTRI MINISTERIALI E IL MASSARO
DEBBANO AVERE PER LE LORO PRESTAZIONI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro che
avranno l’incarico in avvenire debbano avere ciascuno per la loro
prestazione cinque soldi Bolognesi nei sei mesi. E che i Ministeriali e il
Massaro siano obbligati a recuperare tutte le ammende, le sanzioni e i
contributi prima di lasciare l’incarico, s’intende ciascuno per il proprio
quartiere. E se non li avranno recuperati entro il tempo stabilito, che essi
siano obbligati a pagare in proprio alla Società la somma corrispondente
al totale che non hanno recuperato.
E che i Ministeriali ed il Massaro siano esclusi dagli incarichi per
un anno dalla fine del loro mandato.
E prescriviamo che i Ministeriali non ricevano pegni né denari, ma
che sia il Massaro a ricevere i pegni e tutti i denari e che, prima del
decadere dal loro incarico egli paghi ai Ministeriali le loro prestazioni sui
fondi dei membri della Società.
XVI – DEI CERI PER I DEFUNTI CHE DEVONO ESSERE FATTI
PER CONTO DELLA SOCIETA’
18Noi stabiliamo ed ordiniamo che siano comprati due ceri a spese
dei membri della Società e che questi debbano restare presso il massaro
della Società. E che essi siano in tutto di sedici libre di cera e che
debbano essere portati presso la salma quando un maestro sarà morto.
XVII – DEL FATTO CHE TUTTI I MAESTRI DEBBONO
ANDARE DAL SOCIO DEFUNTO QUANDO SARANNO
CONVOCATI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sia stato
chiamato o convocato dal Nunzio o da qualcuno per lui, venga presso il
socio defunto e se non verrà che egli paghi a titolo di ammenda dodici
soldi Bolognesi a meno che egli non abbia un’autorizzazione o un giusto
impedimento. E che la salma debba essere portata dai membri della
Società.
E il Nunzio della Società debba avere dalla Società diciotto denari
per ciascun morto, dagli averi della Società. E se il Nunzio non sarà
andato né venuto per radunare i Soci, che egli paghi a titolo di ammenda
diciotto denari alla Società. E che i Ministeriali e il Massaro siano
obbligati a recuperare quei denari.
XVIII – DEL FATTO CHE I MINISTERIALI DEBBANO FARE
VISITA AI SOCI AMMALATI E DARE LORO ASSISTENZA
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei nostri soci sarà
ammalato, i Ministeriali debbano fargli visita se l’avranno saputo e che
gli debbano dare assistenza e aiuto.
E se uno morisse e non potesse essere sepolto con i suoi mezzi, che
la Società lo faccia seppellire onorevolmente a sue spese.
E che il Massaro possa spendere fino alla somma di dieci soldi
Bolognesi, e non di più.
XIX – DEL FATTO CHE I NUNZI SIANO SOLLECITI ALLE
RISCOSSIONI DI QUELLI CHE SONO STATI CONDANNATI E
CHE TRASCURANO DI OFFRIRE PEGNI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e i Massari che
saranno in carica in futuro, se avranno fatto un pignoramento a un
maestro per dei contributi o sanzioni o altra causa, si rivolgano su di lui
per tutte le spese che avranno sostenuto per recuperare il dovuto
attraverso i Nunzi del Comune di Bologna o in qualunque modo.
E i Ministeriali e il Massaro che sosterranno delle spese per questa
causa, le facciano in proprio, a meno che non le abbiano sostenute per
volontà della Società o del Consiglio.
E se colui che deve versare denaro per questa causa non avrà
consentito al Nunzio della Società di pignorarlo, sia punito con tre scudi
Bolognesi ogni volta che avrà contravvenuto.
XX – DI COLORO CHE SI IMPEGNANO PER CONTRATTO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno si impegna con un
altro per contratto senza essere rimasto col suo maestro o padrone (o
Signore) e senza avere condotto a termine l’impegno con quello, egli non
sia assunto prima di quel termine da nessun altro maestro della Società, e
che nessun aiuto o assistenza gli sia data da nessun maestro che lo abbia
saputo o al quale sia stato denunciato. E chiunque contravverrà, sia
punito con venti scudi Bolognesi.
19XXI – DEL FATTO CHE NESSUNO VADA A CHIEDERE LA
BENEDIZIONE (INIZIAZIONE) PIU’ D’UNA VOLTA
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessun della Società vada a
richiedere la benedizione (iniziazione) più di una volta. E chi
contravverrà sarà punito con sei soldi Bolognesi per volta.
XXII – DEL FATTO CHE NESSUNO RICEVA LA BENEDIZIONE
(INIZIAZIONE) PER SUA DECISIONE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno riceverà la
benedizione (iniziazione) per sua decisione, sia punito con sei soldi
Bolognesi ogni volta che contravvenga.
XXIII – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA RIMANERE SUL
LATO DELL’ALTARE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno debba rimanere a lato
dell’altare, rivolto verso la Chiesa, sotto pena di un’ammenda di tre
denari ogni volta che contravvenga.
XXIV – DELLA GIUSTA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA I
MAESTRI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se uno dei Ministeriali ordini ad
un maestro del suo quartiere di presentarsi a un lavoro per la comunità
trattandolo alla pari con gli altri maestri e questi non si presenti; egli sia
punito con dieci soldi Bolognesi.
E che nessun maestro può designare un altro maestro del muro e
del legno in qualche lavoro per il Comune di Bologna o altrove e chi
contravvenisse sia punito con venti soldi Bolognesi.
E i Ministeriali che saranno in carica debbono fare questa
designazione mettendo sullo stesso piano i maestri per quartiere, vale a
dire quei Ministeriali che saranno presenti in città al momento della
designazione.
E se un Ministeriale non tratterà un maestro alla pari, commettendo
frode o dolo, o se egli agirà spinto da odio contro quello e se ciò sarà
chiaro e manifesto, sia punito con venti soldi Bolognesi, a meno che egli
sia stato convocato dal Podestà o da qualcuno dell’ambiente (della
famiglia) per provvedere a un lavoro per il Comune di Bologna, (per cui)
potrà confermarsi a quel valore senza pena né ammenda.
XXV – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA ALZARSI IN UNA
RIUNIONE DEI MAESTRI PER ESPRIMERE IL PROPRIO
PARERE SE NON SU CIO’ CHE SARA’ STATO PROPOSTO DAI
MINISTERIALI O DAL MASSARO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba
alzarsi per parlare e per esprimere il suo parere in una riunione se non su
ciò che sarà stato proposto dai Ministeriali o dal Massaro. E chi
contravverrà sia punito con dodici soldi Bolognesi e che egli paghi subito
questa somma o che dia un pegno.
XXVI – DEL FATTO CHE NESSUNO DISTURBI O GRIDI
QUANDO QUALCUNO PARLA O FA UNA PROPOSTA
NELL’ASSEMBLEA DEI MAESTRI SUDDETTI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno disturba una riunione
dopo che un Ministeriale o più Ministeriali o il Massaro o qualcun altro20abbia fatto una proposta o abbia preso parola tra i soci, sia punito con tre
denari da pagarsi subito: E che i Ministeriali e il Massaro siano tenuti per
giuramento a riscuotere ciò. E che se non lo riscuotono paghino essi
stessi l’equivalente alla Società.
XXVII – DELLA RETRIBUZIONE DEL NUNZIO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società abbia un Nunzio,
ovvero uno per due quartieri e un altro per gli altri due e che essi debbano
avere ciascuno annualmente trenta soldi Bolognesi e che debbano reggere
i ceri se qualcuno morrà e che debbano andare al domicilio del Massaro
(e ricevere) un denaro per ogni commissione da parte di coloro che li
hanno incaricati.
XXVIII – IN CHE MODO E IN QUALI FORME GLI ASSOCIATI
DEBBONO RIUNIRSI PER UN SOCIO DEFUNTO E IN QUALI
LUOGHI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se il defunto è del quartiere della
Porta Stera, i soci si radunino a San Gervasio. Se il defunto è del
quartiere di S. Procolo, che i soci si radunino a S. Ambrogio. Se poi il
defunto è del quartiere della Porta Ravegnana, che i soci si radunino a S.
Stefano. E se il defunto è della Porta S. Pietro, che i soci si radunino nella
Chiesa di S. Pietro. E che i Nunzi siano tenuti, quando convocano i soci,
a dire in quale quartiere è il defunto. E che se non lo dicono siano puniti
con due scudi Bolognesi ad ogni contravvenzione.
XXIX – DEL FATTO CHE CIASCUNO MEMBRO DELLA
SOCIETA’ SIA TENUTO A PAGARE OGNI ANNO TRE DENARI
PER LE MESSE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun (membro) della Società
sia tenuto a pagare ogni anno per le messe e che i Ministeriali siano
tenuti a raccogliere quelle somme.
XXX – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ASSUMERE
UN’APPRENDISTA PER MENO DI QUATTRO ANNI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba in
alcun modo o mezzo assumere un’apprendista (discepolo) per meno di
quattro anni e (che debba) dargli un paio di focacce per ogni settimana e
un paio di capponi per Natale e venti soldi Bolognesi entro cinque anni.
E chi contravverrà ai venti soldi Bolognesi e alle focacce e ai capponi sia
punito con venti soldi Bolognesi ogni volta che contravverrà un ciascuno
di questi punti.
E prescriviamo che tutti gli atti (di assunzione) da oggi in avanti
debbano essere compiuti presso un Notaio della Società in presenza di
almeno due Ministeriali e che debbano essere scritti su un registro che
resterà sempre presso il Massaro. E chi contravverrà paghi come
ammenda tre libre Bolognesi. E ciò sia irrevocabile.
XXXI – DEL FATTO CHE CIASCUNO DELLA SOCIETA’ SIA
TENUTO A MOSTRARE AI MINISTERIALI IL CONTRATTO
DEL SUO APPRENDISTA ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO
DAL MOMENTO IN CUI L’HA ASSUNTO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun membro della Società sia
tenuto entro un anno dall’assunzione di un’apprendista, a mostrare il
contratto ai Ministeriali della Società. E che chi contravverrà sia punito21con cinque soldi Bolognesi per ogni contravvenzione.
XXXII – DEL FATTO CHE NESSUNO POSSA ASSUMERE CHI
NON SIA DELLA CITTA’ O DEL CONTADO DI BOLOGNA O
CHI SIA SERVO (AL SERVIZIO) DI QUALCUNO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società possa
tenere né debba avere come apprendista qualcuno che sia un servo o sia
di un altro territorio (distretto). E chi contravverrà sia punito con cento
soldi Bolognesi per ogni infrazione.
E prescriviamo che se qualche socio sposerà una serva (non libera),
paghi a titolo di ammenda dieci libre e che sia escluso (espulso) dalla
Società. E ciò sia irrevocabile.
XXXIII – DEL FATTO CHE I MAESTRI SIANO TENUTI A FARE
ACCOGLIERE I DISCEPOLI (APPRENDISTI) NELLA
SOCIETA’ ENTRO DUE ANNI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che ciascun maestro sia tenuto a fare
accogliere come discepolo il suo (apprendista) nella Società dopo che
questi sia rimasto con lui per due anni e a garantire per questo discepolo
una e buona sufficiente sicurezza (per la) sua entrata nella Società. E che
coloro che contravverranno siano puniti con venti soldi Bolognesi per
ogni contravvenzione e in ogni caso se non recepiscono questa (garanzia
d’idoneità).
XXXIV – DEL FATTO CHE NESSUNO DELLA SOCIETA’
DEBBA LAVORARE PER QUALCUNO CHE DEBBA
QUALCOSA AD UN MAESTRO. IN ROSSO.
Noi stabiliamo ed ordiniamo che nessuno della Società debba
lavorare a giornata o a prezzo prefissato per qualcuno che debba dare
qualcosa o pagare del denaro a un maestro per motivi di lavoro una volta
venutone a conoscenza o esserne stato informato dallo stesso maestro o
dai Ministeriali della Società. E chi contravverrà sia punito con venti
soldi Bolognesi per ogni maestro e che li paghi ai maestri come indennità
per il loro lavoro. E che i Ministeriali siano tenuti a comminare le
ammende entro otto giorni dal momento in cui il fatto è divenuto noto ed
evidente e che facciano pagare ai maestri le indennità.
XXXV – DEL FATTO CHE LA SOCIETA’ DURI PER DIECI
ANNI
Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che questa Società
debba durare dieci anni in tutto o più secondo quanto deciderà la Società
o la sua maggioranza a scrutinio.
XXXVI – DEL FATTO CHE NESSUNO SI LAMENTI DEI
MINISTERIALI DAVANTI AL PODESTA’ O A UN SUO
GIUDICE (MAGISTRATO)
Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che un maestro della Società non
possa in alcun modo o forma, né debba andare avanti al Podestà o al suo
Tribunale per lamentarsi dei Ministeriali o di uno di loro. E chi
contravverrà paghi a titolo di ammenda tre libre Bolognesi per ogni
contravvenzione. E che ciò sia irrevocabile.
XXXVII – PUBBLICAZIONE DEGLI STATUTI
Questi Statuti sono stati letti e resi pubblici nell’Assemblea della
22Società riunita per mezzo dei Nunzii, secondo le modalità usuali (more
solito), nel cimitero della Chiesa di S. Procolo nell’anno del Signore
1248, sesto dell’indizione nel giorno 8 di agosto, sotto il Potestato di
Bonifacio De Cario, Podestà di Bologna.
XXXVIII – DEL FATTO CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI
SIANO TENUTI A RACCOGLIERE I CONTRIBUTI
(COLLETTE)
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro dei maestri del legno
sia tenuto a raccogliere tutti i contributi imposti e le sanzioni da lui
pronunciate e le ammende comminate durante il suo mandato. E che se
egli non le raccoglie le paghi in proprio al doppio. E che il Notaio sia
tenuto col Massaro a raccogliere i contributi, le sanzioni, le ammende, le
penalità.
E che i Ministeriali siano tenuti ad andare ciascuno nel suo
quartiere a recuperare contributi, sanzioni, ammende.
E che il Nunzio della Società debba andare col Massaro e che se
essi non andranno siano puniti con cinque soldi Bolognesi ad ogni
mancanza.
XXXIX – DEL FATTO CHE IL NUNZIO DELLA SOCIETA’
DEBBA RESTARE IN CARICA UN ANNO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Nunzio della Società debba
restare in carica un anno che abbia per compenso quaranta soldi
Bolognesi.
XL – DEL NOTAIO DELLA SOCIETA’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro
debbano assumere un buon Notaio per la Società e che egli debba restare
in carica un anno, che debba trascrivere le entrate del Massaro e le spese
e che debba fare tutti gli atti e le modificazioni e gli Statuti della Società
e che egli debba avere come compenso quaranta soldi Bolognesi.
XLI – DEL FATTO CHE SI DEBBANO FARE DUE LIBRI DEI
NOME DEI MAESTRI DEL LEGNO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che si debbano fare due libri dei nomi
dei maestri del legno e che ciascuno (dei nomi) sia nell’uno e nell’altro.
E che il Massaro debba conservare uno e un altro maestro debba
conservare l’altro. E che se un maestro morrà, sia cancellato da questi
libri.
XLII – DEL RENDICONTO DEI MINISTERIALI E DEL
MASSARO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali e il Massaro
debbano dare il rendiconto la penultima domenica del mese, sotto l’altare
di S. Pietro.
XLIII – SULLA COMPILAZIONE DI UNA TAVOLA
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica in futuro
siano tenuti a fare una tavola dei nomi dei maestri del legno conforme
all’iscrizione (alla Società). E se i Ministeriali mandano qualcuno al
servizio del Comune di Bologna, questo debba andare secondo il suo
turno, in modo che nessuno sia danneggiato; sotto pena di cinque soldi23Bolognesi per ciascuno (dei Ministeriali) ogni volta che avrà
contravvenuto.
XLIV – DEL FATTO CHE NESSUNO DEBBA CALUNNIARE LA
SOCIETA’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se qualcuno avrà pronunciato
offese o calunnie alla Società sia punito con venti soldi Bolognesi per
ogni volta. E che ciò sia irrevocabile. E che i Ministeriali siano tenuti a
richiedere queste somme. E che se non li avranno richieste paghino il
doppio in proprio.
XLV – DEL FATTO CHE I MINISTERIALI DEBBANO
DECADERE (NON PIU’ ELEGGIBILI)
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali in carica debbano
decadere, al termine del loro mandato, per un anno.
AGGIUNTE AGLI STATUTI DEI MAESTRI
XLVI – DEL FATTO CHE LE SOCIETA’ DEBBANO RIUNIRSI
SEPARATAMENTE
Noi stabiliamo ed ordiniamo che la Società dei maestri del legno
debba riunirsi a parte là dove le piacerà ai Ministeriali della Società e che
la Società dei maestri del muro debba allo stesso modo radunarsi a parte
là dove piacerà ai Ministeriali della Società in modo che esse possano
riunirsi insieme e solo se i Ministeriali di queste Società decidano di
riunirle insieme,esse potranno riunirsi.
E i Ministeriali devono restare uniti per rendere conto ai maestri
del muro e del legno che vorranno interrogarli, due volte al mese, cioè
ogni due domeniche.
XLVII – DELLA RETRIBUZIONE DEI COMPILATORI DEGLI
STATUTI (STATUTARI)
Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che i quattro (Statutari) preposti
agli Statuti che saranno in carica in futuro, abbiano ciascuno due soldi
Bolognesi come retribuzione.
XLVIII – DELLA CONFEZIONE DI UN CERO
Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che, a spese della
Società, sia fatto un cero di una libra che dovrà bruciare alle messe della
Società.
IL – DEI CERI DA DARE ANNUALMENTE ALLA CHIESA DI S.
PIETRO
Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che siano dati ogni anno, a
spese della società, alla Chiesa di S. Pietro, Cattedrale di Bologna, nella
festa di S. Pietro, al mese di giugno quattro ceri di una libra. E che i
Ministeriali che saranno in carica sian tenuti ad acquistarli sotto pena di
cinque soldi Bolognesi ciascuno.
L – DEL FATTO CHE UN MAESTRO CHE ABBIA LICENZIATO
UN APPRENDISTA (DISCEPOLO) PRIMA DEL TERMINE,
POSSA AVERNE UN ALTRO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che se un maestro della Società dei
muratori licenzi un sua apprendista (discepolo) prima del termine di 5
anni, egli non possa avere un altro apprendista prima che sia passato il24periodo di 5 anni, sotto pena di ammenda di quaranta soldi Bolognesi.
LI – DELL’ACQUISTO DI UN DRAPPO FUNEBRE PER LA
SOCIETA’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Massaro e i Ministeriali che
saranno in carica nel nuovo anno, siano tenuti all’acquisto di un buon
drappo funebre per la Società a spese della Società. E che il drappo sia
portato al capezzale dei membri della Società che moriranno, così come
dei familiari di coloro che sono della Società per i quali sarà comprato e
non al capezzale di chi non è della Società.
LII – DELLA RETRIBUZIONE DEL CONSIGLIERE DEGLI
ANZIANI
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Consigliere che sarà dato agli
Anziani (al Consiglio degli Anziani) (in rappresentanza) della Società dei
muratori sia designato dai Ministeriali di questa Società. E che egli abbia
per compenso cinque soldi Bolognesi dal fondo della Società di cui
dispongono i Ministeriali, nel caso che egli resti in funzione per sei mesi.
Se egli resta in carica tre mesi, che egli abbia soltanto due soldi e sei
denari Bolognesi.
LIII – DEL FATTO CHE IL MASSARO E I MINISTERIALI
SIANO TENUTI A DARE IL RENDICONTO
Noi stabiliamo ed ordiniamo che i Ministeriali ed il Massaro in
carica in futuro siano tenuti a fare presentare il rendiconto ad ogni
membro della Società dei muratori a chiunque, non membro (della
Società dei muratori), lo domanderà.
LIV – SUL NON DISTURBARE NELLE ADUNANZE (NELLE
ASSEMBLEE)
Inoltre stabiliamo ed ordiniamo che non si debba disturbare né
litigare nelle adunanze (nelle Assemblee) della Società. E che chi
contravviene sia punito con venti soldi Bolognesi.
LV – DEL FATTO CHE LA SOCIETA’ DEBBA RIUNIRSI
NELLA CHIESA DI S. PIETRO
Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che la Società debba
riunirsi per ogni attività nella Chiesa di S. Pietro o sopra il Palazzo del
Signor Arcivescovo.
E i Ministeriali offrano alla Chiesa di S. Pietro quattro ceri di una
libra. E che le messe della Società siano celebrate in questa Chiesa.
LVI – DELLA NECESSITA’ DI AVERE PIU’ NUNZI NEL CASO
CHE UN ( MEMBRO) DELLA SOCIETA’ MUOIA
Noi stabiliamo ed ordiniamo che, allorché qualcuno della Società
muoia, i Ministeriali possono avere uno o più Nunzi per fare riunire i
Soci presso il corpo del defunto, e che compensino (i Nunzi) come
sembrerà loro giusto, a spese della Società.
LVII – DI COLORO CHE NON VERSANO IL DENARO PER LE
MESSE
Noi stabiliamo inoltre ed ordiniamo che se qualcuno non verserà
quattro denari Bolognesi per le messe nel termine fissato dai Ministeriali,
questi debba versare il doppio al Nunzio che andrà al suo domicilio per25riscuotere la somma.
LVIII – DELLA NECESSITA’ DI FARE COPIA DEGLI STATUTI
DELLA SOCIETA’
Allo stesso modo stabiliamo ed ordiniamo che tutti gli Statuti della
Società siano copiati di nuovo e che là dove si dice i Ministeriali del
muro e del legno, si dica soltanto del muro, in modo che gli Statuti della
Società del muro siano distinti da quelli del legno. E ciò sia irrevocabile.
LIX – DELLA NECESITA’ DI FORNIRE UN PEGNO AL
NUNZIO DELLA SOCIETA’
Poi stabiliamo ed ordiniamo che se un membro della Società non
dia al Nunzio della Società un pegno quando sia richiesto da parte dei
Ministeriali, nessuno debba lavorare con lui sotto pena di un’ammenda di
venti soldi Bolognesi che qualcuno lavorerà con lui, a meno che egli non
accetti di conformarsi agli ordini dei Ministeriali.
LX – DEL COMPENSO DEL NOTAIO DELLA SOCIETA’
Noi stabiliamo ed ordiniamo che il Notaio della Società abbia
compenso, ogni sei mesi, venti soldi Bolognesi e non di più.
LXI – DEL COMPENSO DEGLI INQUISITORI
Infine stabiliamo ed ordiniamo che gli Inquisitori (Controllori dei
Conti) debbano avere
“… Non avevamo belle insegne, e il nostro Tempio era vecchio e spoglio, ma conoscevamo gli antichi Landmarks, e li osservavamo per filo e per segno...”. Loggia Madre di Rudyard Kipling
1. PREMESSA La Massoneria speculativa trova la propria essenza e sostanza nei cosiddetti Antichi Landmarks dell’Ordine che ciascun iniziato dovrebbe ben conoscere e custodire affinché il proprio lavoro, in comunione a quello degli altri membri dell’Ordine, si mantenga all’interno dei limiti della “Regolarità” massonica. Com’è noto, la storia della massoneria moderna risale al 24 giugno 1717 quando fu fondata, nel giorno di San Giovanni Battista, la Gran Loggia d’Inghilterra1 (Premier Grand Lodge of England2) costituita da quattro logge londinesi che si riunivano in differenti locande della città, segnatamente [1]: - alla The Goose and Gridiron la St. Paul Churchyard; - alla The Crown la Lincoln’s Inn Field; - alla Rummer and Grapes la Channel Row; - alla The Apple Tree la Covent Garden. Di particolare importanza per la massoneria, così come oggi la conosciamo e viviamo, fu la gran maestranza di John Montagu (G.M. negli anni 1721 - 1723), Duca di Montagu e membro della Royal Society – che succedette, rispettivamente, ai Gran Maestri George Payne (in carica nel 1720), John Theophilus Desaguliers3 (in carica nel 1
La nuova Gran Loggia costituiva una novità soprattutto perché mai prima di allora era esistito un organismo centralizzato al di sopra delle singole logge. Infatti, con la fondazione della Gran Loggia di Londra si poneva definitivamente fine all’indipendenza assoluta goduta fino a quel tempo dalle singole logge, così come previsto dall’art. XI dei Regolamenti generali (General Regulations), allegati alle Costituzioni del 1723, il quale prescriveva che tutte le logge dovessero osservare le stesse usanze ed allo scopo prevedeva il diritto di ispezione. 2 La Gran Loggia Unita d’Inghilterra (United Grand Lodge of England) viene fondata nel 1813 dall’unione della Premier Grand Lodge of England e della Ancient Grand Lodge of England (create nel 1751). 3 La Gran Loggia nasce per volere di alcuni hannoveriani, protestanti, guidati da Jean Théophile Desaguliers, figlio di un pastore ugonotto emigrato dalla Francia in Inghilterra dopo la revoca dell’Editto
George Payne (in carica nel 1718) e Anthony Sayer eletto nel 1717 quale primo G.M. – durante la quale vennero approvate, adottate e promulgate, in data 14 gennaio 1723, le ben note Costituzioni dei Liberi Muratori, di James Anderson4 ad edificazione delle Logge componenti la Gran Loggia inglese. Nella revisione delle Costituzioni, pubblicate nel 1734 è scritto testualmente: “Every Annual GRAND-LODGE has an inherent Power and Authority to make new Regulations, or to alter these, for the real Benefit of this ancient Fraternity Provided always that the old LANDMARKS be carefully preserv’d, and that such Alterations and new Regulations be proposed and agreed to at the third Quarterly Communication preceding the Annual Grand Feast” [4], ponendo dunque un limite all’Autorità della Gran Loggia alla quale è concesso di modificare e adattare i propri statuti e regolamenti purchè gli Old Landmarks siano sempre scrupolosamente mantenuti. Per la prima volta nella storia della massoneria, un documento menziona i Landmarks, senza però fornirne alcuna definizione né, tantomeno, un elenco. Ciò potrebbe essere inteso come privo di senso se non si considerasse che la Libera Muratoria è un Ordine Iniziatico le cui conoscenze tradizionali venivano tramandate oralmente, così come d’altronde avviene ancor oggi, limitatamente alla trasmissione dei “misteri del grado”. Né d’altro canto esiste sui Landmarks alcuna fonte storica antecedente al periodo di pubblicazione delle Costituzioni di Anderson. Quest’ultimo, a proposito dei documenti massonici, scrisse: “Assai poco è giunto fino a noi a testimoniare l’esistenza della Massoneria inglese prima del XVII secolo. La maggior parte delle testimonianze legate a Carlo II o gli altri sovrani precedenti si sono perdute anche a causa della Rivoluzione del 1688 e molte altre sono state date alle fiamme in tempi ancor successivi per il timore di scoprirle” [2]. Tra l’altro, detta rivoluzione (definita dagli inglesi Gloriosa Rivoluzione) dette un impulso proprio alla riforma “hannoveriana/andersoniana” del 1717, per contrastare la Massoneria di Rito Scozzese le cui origini sono da ricercare, verosimilmente, in una loggia fondata in Francia da Giacomo II Stuart5 con il beneplacito del cugino Luigi XIV di Borbone6.
di Nantes, a sua volta pastore e membro della Royal Society. Il periodo storico era piuttosto tormentato in quanto contraddistinto dal conflitto tra gli Stuart e gli Orange, in essenza, la lotta tra cattolici e protestanti e, di conseguenza, tra logge “cattoliche” e logge “protestanti”. 4 Ministro della chiesa Presbiteriana, il reverendo Anderson (1678-1739) nel 1721 ebbe affidato dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra l’incarico di rivedere ed adeguare le Antiche Costituzioni gotiche (Old Charges), secondo le decisioni adottate alla fondazione della Gran Loggia stessa nel 1717. Il lavoro, svolto in collaborazione con Desaguliers, fu completato in quattordici mesi. 5 Re d'Inghilterra e di Scozia dal 1685 al 1688, fu l'ultimo sovrano della dinastia Stuart. Figlio di Carlo I e di Enrichetta Maria, durante la guerra civile che portò alla proclamazione della repubblica di Cromwell riuscì a fuggire prima in Olanda e poi in Francia. Con la restaurazione della monarchia nel 1660, suo fratello salì al trono come Carlo II e Giacomo fu nominato duca di York (fonte: Enciclopedia Encarata -
2. DISAMINA DEI MANOSCRITTI E DEI CATECHISMI MASSONICI Tra i documenti esaminati per le finalità del presente lavoro si citano i seguenti manoscritti: - Statuta et ordinamenta societatis magistrorum muri et lignamiis; documento noto come la “Carta di Bologna” che ad oggi costituisce il più antico atto normativo sulla libera muratoria operativa. Il documento fu redatto in latino da un notaio bolognese in data 8 agosto 1248, per ordine del Podestà Bonifacii De Cario; - Ordinanza della Cattedrale di York, del 1370, documento di proprietà della Cattedrale di York Minster; - Poema Regius (Regius Manuscript)7; si tratta di una pergamena conservata presso il British Museum in cui è scritto un poema composto da versi binari ritmati; - Matthew Cooke Manuscript8 del XV secolo, pubblicato a Londra nel 1891. Di notevole interesse considerato che le due parti che lo compongono – note rispettivamente come “Storia” ed “Antiche Carte” – facevano parte delle Regole Generali della Massoneria, compilate nel 1720, ed in seguito utilmente esaminate da James Anderson per la stesura delle Costituzioni del 1723 [3]; - Lo Statuto di Strasburgo è stato approvato dal capitolo di Ratisbona del 25 aprile 1459 e ratificato a Spira il 9 aprile 1464, dall'imperatore Massimiliano I nel 1488, e confermato da Carlo V e Ferdinando I9; - Gli Statuti Shaw, manoscritto del 1598, a firma di “William Schaw, Maestro delle Opere”; - Il Manoscritto di Graham del 1726. Il Manoscritto Graham prende il nome da Tho Graham, Maestro della Loggia della quale fece parte il redattore10; - il Manoscritto Carmick, del 1727 conservato dalla Gran Loggia di Pennsylvania, consiste di dodici fogli scritti da ambo i lati11 (anche noto per essere il più antico documento massonico in cui è illustrato un quadrato di loggia); - Il Manoscritto, di Sloane del 1659, di proprietà del British Museum...
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Quaderni per la storia della Massoneria n. 5
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Il Manoscritto Regius (1390)in Labore vera voluptasIl Manoscritto Regius (1390)
Introduzione
Il cosiddetto Manoscritto Regius è un poema anonimo, probabilmente opera di un uomo di chiesa. Il
testo contiene vocaboli di derivazione francese e la cosa si spiega con i contatti tra Francia e
Inghilterra nel Basso Medioevo e in particolare durante la guerra dei 100 anni (1337-1453). Il
Manoscritto, chiamato anche Manoscritto Halliwell dal nome del suo primo studioso, è un lungo
poema di 794 versi, destinato a determinare, in modo dettagliato, i doveri e gli obblighi degli
scalpellini e dei muratori nei confronti del Mestiere e della Geometria. È considerato il più antico
dei circa cento libri degli Antichi Doveri conosciuti. Sulla base dell'analisi linguistica del testo gli
studiosi concordano ad attribuirgli una data anteriore a quella che usualmente gli viene riconosciuta.
La tesi più accreditata sostiene che il 1390 sia soltanto l'anno in cui il documento venne trascritto da
un copista, ma che la stesura sia in realtà da collocarsi tra il 1250 e il 1300. Il documento è di
straordinaria importanza per la conoscenza della antica massoneria operativa inglese. Lo riportiamo
integralmente nella splendida traduzione della Rivista Massonica dell'agosto 1973, che gli dedicò
l'intero numero. Traduzione poi ripresa dalla quasi totalità delle versioni che si possono trovare oggi
in rete.
Il Manoscritto è preceduto da larghi estratti dello studio sugli Old Charges, apparso nel numero di
settembre 1923 di The Builder, prestigiosa rivista negli anni Venti del secolo scorso della Libera
Muratoria statunitense, a firma di Harry Le Roy Haywood (1886.1956), uno studioso libero
muratore, molto prolifico i cui lavori, ancora oggi di grande interesse, non ci risultano essere mai
stati tradotti in italiano.
G. A.
Harry Le Roy Haywood
Gli Antichi Doveri e ciò che essi rappresentano per noi
(…) Per Antichi Doveri si intendono quegli antichi documenti giunti fino a noi dal XIV secolo in
poi, nei quali sono incorporati la storia tradizionale, le leggende e le regole e i regolamenti della
Massoneria. Essi sono chiamati variamente "Manoscritti antichi", "Costituzioni antiche", "Leggenda
del Mestiere", "Manoscritti gotici", "Registri antichi", ecc. Nella loro struttura fisica questi
documenti si trovano talvolta sotto forma di carta scritta a mano o di rotoli di pergamena, le cui
unità sono cucite o incollate insieme; di fogli scritti a mano e cuciti insieme in forma di libro, e
nella forma stampata familiare di un libro moderno. A volte si trovano incorporati nel libro dei
verbali di una loggia. La datazione stimata va dal 1390 al primo quarto del XVIII secolo e alcuni di
essi sono esempi di bella scrittura gotica. Il maggior numero di essi è custodito dal British Museum.
(…)
Come si è detto, questi Antichi Doveri (tale è il loro appellativo più usato) costituiscono la base
delle moderne costituzioni massoniche (...). Essi stabiliscono la continuità dell'istituzione massonica
attraverso un periodo di oltre cinque secoli, ma probabilmente molto più lungo; e allo stesso tempo,e per lo stesso significato, provano la grande antichità della Massoneria attraverso documenti scritti,
cosa che nessun altro mestiere1 esistente è in grado di fare. Questi manoscritti hanno una forma
tradizionale e leggendaria e non sono quindi da leggere come una ricostruzione storica, tuttavia uno
studio attento e critico di essi (...) getta più luce sui primi tempi della Massoneria di qualsiasi altra
fonte. Si ritiene che gli Antichi Doveri siano stati utilizzati per la formazione di un massone ai tempi
in cui l'Arte era operativa; che in molti casi siano serviti per la costituzioni di logge e che talvolta
abbiano funzionato come ciò che oggi chiamiamo una patente. (...)
Lo studio sistematico di questi manoscritti è iniziato a metà del secolo scorso, quando si sapeva che
ne esistevano solo alcuni. Nel 1872 William James Hughan ne elencava 32. Grazie soprattutto ai
suoi sforzi ne furono scoperti molti altri, tanto che nel 1889 Gould fu in grado di elencarne 62 e lo
stesso Hughan nel 1895 catalogò 66 copie manoscritte, 9 versioni stampate e 11 versioni mancanti.
Negli ultimi anni questo numero è aumentato a tal punto che nell'"Ars Quatuor Coronatorum",
Volume XXXI, pagina 40 (1918), il Fratello Roderick H. Baxter, ora Maestro Venerabile della
Loggia Quatuor Coronati, ne elencava 98, numero che comprendeva anche le versioni che si sa
andate perdute.
(...)
Per poter confrontare meglio una copia con l'altra, il Dr. W. Begemann classificò tutte le versioni in
quattro "famiglie" generali: la Famiglia Grand Lodge, la Famiglia Sloane, la Famiglia Roberts e la
Famiglia Spencer. Questi gruppi di famiglie sono stati ulteriormente suddivisi in rami, ritenendo che
la Famiglia Spencer fosse una derivazione della Famiglia Grand Lodge e la Famiglia Roberts una
derivazione della Famiglia Sloane. In questo metodo complessivo di raggruppamento, l'erudito
dottore fu seguito da Hughan, Gould e dai loro colleghi, e la sua classificazione è ancora valida in
generale .
(...)
Il primo riferimento in un testo a stampa a questi Antichi Doveri è quello del Dr. Robert Plot nella
sua Natural History of Staffordshire, pubblicata nel 1686.(...) Gli Antichi Doveri sono peculiari
dell'Inghilterra. Non sono mai stati trovati documenti simili in Irlanda. I manoscritti scozzesi sono
noti per essere di origine inglese. Findel e altri scrittori tedeschi sostenevano che le versioni inglesi
derivassero in ultima analisi da fonti tedesche, ma ciò è stato smentito. L'unico punto di somiglianza
noto tra gli Antichi Doveri e documenti tedeschi come le Ordinanze di Torgau e le Costituzioni di
Colonia è la Leggenda dei quattro martiri incoronati, che si trova nelle versioni inglesi solo nel
Manoscritto Regius. Come dice bene Gould, i Manoscritti britannici non hanno "né predecessori né
rivali"; sono le cose più ricche e rare in tutto il campo degli scritti massonici.
Se si confrontano i manoscritti degli Antichi Doveri, si vede subito che nel loro racconto della storia
tradizionale del Mestiere variano in molti particolari, tuttavia essi sembrano tutti derivare da
un'origine comune e, in linea di massima, raccontano la stessa storia (...). L'origine di questa
narrazione tradizionale si deve ad un autore preciso o deriva da una tradizione collettiva, come le
leggende degli antichi popoli? Gli studiosi differiscono molto su questo punto. (…)
[Alcuni studiosi sostengono] che la storia sia nata come una vaga tradizione orale generale, che nel
corso del tempo è stata ridotta in forma scritta. In ogni caso, perché la storia è stata scritta? Con
ogni probabilità una risposta a questa domanda non arriverà mai, ma W. Harry Rylands e altri sono
dell'opinione che le prime versioni scritte siano state realizzate in risposta a un Writ for Return
generale emesso nel 1388. Si possono citare le parole di Rylands: "Non mi sembra affatto
improbabile che gran parte, se non tutta, la storia leggendaria sia stata composta in risposta al Writ
for Returns emanato dalle corporazioni di tutto il Paese, nel dodicesimo anno di Riccardo II, nel
1388 d.C.". (A.Q.C. XVL p. 1)2
Nel 1757 il re Giorgio II cedette al British Museum una collezione di circa 12.000 volumi, il cui
primo nucleo era stato creato dal re Enrico VII e che venne conosciuta come Royal Library. Tra
questi libri c'era un manoscritto di rara bellezza scritto a mano su 64 pagine di pergamena, delledimensioni di circa quattro per cinque pollici, che un catalogatore, David Casley, registrò come n.
17 A-1 con il titolo "Un poema sui doveri morali: qui intitolato Constitutiones Artis Gemetrie
Secundem". Solo quando il signor J.O. Halliwell, F.R.S. (in seguito Halliwell-Phillipps), un non-
massone, fece la scoperta, si seppe che il manoscritto era un documento massonico. Phillipps lesse
una relazione sul manoscritto davanti alla Society of Antiquaries nel 1839 e l'anno successivo
pubblicò un volume intitolato Early History of Freemasonry in England (ampliato e rivisto nel
1844), in cui incorporò una trascrizione del documento e alcune pagine in facsimile. (...) Questo
manoscritto era conosciuto come "The Halliwell", o come "The Halliwell-Phillipps" fino a quando,
circa cinquant'anni dopo, Gould lo ribattezzò, in onore della Biblioteca Reale in cui si trova,
"Regius", e da allora questo è diventato il suo nome più conosciuto.
David Casley, un dotto specialista di manoscritti antichi, ha datato il "Regius" al XIV secolo. E.A.
Bond, un altro esperto, lo ha datato alla metà del XV secolo. Il dottor Kloss, specialista tedesco, lo
colloca tra il 1427 e il 1445. Ma la maggioranza ha concordato sul 1390 come data più probabile.
"È impossibile arrivare a una certezza assoluta su questo punto", dice Hughan (...) "se non che non è
probabile che sia più antico del 1390, ma potrebbe essere di una ventina d'anni successivo". Il Dr.
W. Begemann ha fatto uno studio del documento che non è mai stato eguagliato per completezza, ed
è arrivato a una conclusione che può essere riportata con le sue stesse parole: è stato scritto "verso
la fine del 14° o almeno all'inizio del 15° secolo (non a Gloucester, perché è troppo a sud, ma) nel
nord del Gloucestershire o nel vicino nord dell'Herefordshire, o anche forse nel sud del
Worcestershire". (A.Q.C. VII, pag. 35).
(...)
Il Manoscritto Regius è l'unico di tutte le versioni ad essere scritto in versi, e potrebbe essere stato
composto da un sacerdote (…) anche se il punto è contestato. Il poema consta di circa 800 versi, la
parte strettamente massonica termina alla riga 576, dopo la quale inizia quella che Hughan chiama
una "predica" sui doveri morali, in cui si nota una certa vena cattolica romana con riferimenti ai
"sette peccati", alla "dolce signora" (riferendosi alla Vergine) e all'acqua santa. Non esiste una
mariolatria3 così intensa in nessun'altra versione degli Antichi Doveri, anche se la grande
maggioranza di essi esprime fedeltà alla "Santa Chiesa" e tutti (...) sono specificamente cristiani, per
quanto riguarda la religione.
L'autore fornisce un elenco di quindici "punti" e quindici "articoli", tutte istruzioni piuttosto
specifiche sul comportamento di un Artigiano: questa parte è ritenuta da molti come le istruzioni a
un iniziato in uso all'epoca dell'autore, ed è quindi ritenuta la caratteristica più importante del libro
in quanto ci fornisce un quadro dei regolamenti della Mestiere in quell'epoca remota. (…)
1. Mestiere o arte è la traduzione del termine inglese medievale Craft e si riferisce alle vecchie
corporazioni medievali e a ciò che ne resta nel mondo moderno.
2. The Writ for Returns era il privilegio nell'Inghilterra medievale accordato a realtà come le
Corporazioni di applicare le norme reali tramite i propri organismi, escludendo le autorità locali
(gli Sceriffi). Da qui la necessità di creare appositi regolamenti come, nel caso della Libera
Muratoria, gli Antichi Doveri.
3. Mariolatria: termine con cui i protestanti hanno chiamato spesso, con intento polemico, il culto
tributato dai cattolici alla Madonna.
The Builder – September 1923
(Traduzione e note nostre)Poema Regius. Prima paginaIl Poema Regius
Qui cominciano le costituzioni dell’arte
Della geometria secondo Euclide.
Chiunque saprà bene leggere e vedere
Potrà trovarle scritte nell’antico libro
Di grandi signori ed anche di signore
Che ebbero molti figli insieme, con certezza.
E non avevano rendite per mantenerli.
Né in città, né in campagna, né in boschi recinti;
Essi presero insieme una decisione
Di stabilire per la salvezza di questi fanciulli
Come essi potessero meglio sopportare la vita
Senza grandi malattie, affanni e lotte
E, principalmente, per la moltitudine dei figli
Che sarebbe venuta dopo la fine loro.
Essi li mandarono presso grandi maestri
Che insegnassero loro a bene operare.
E preghiamo loro, per amor di nostro Signore
Che sia dato ai nostri figli qualche lavoro
Che permetta loro di vivere
Bene e onestamente, in piena sicurezza.
In quel tempo, mediante buona geometria
Questa onesta arte di buona muratoria
Fu stabilita e fatta in questo modo:
Coll’imitare questi maestri, insieme
Alle preghiere di questi signori essi dimostrarono la geometria.
E dettero il nome di massoneria
All’arte più onesta di tutte.
Questi figli di signori si misero d’impegno
Per imparare da lui [Euclide, n.d.r.] l’arte della geometria
Che egli praticava con zelo.
Per le preghiere dei padri e delle madri
Egli li ammise a questa onesta arte.
Egli era il più grande erudito ed era onesto
E superava lo zelo dei suoi compagni
Poiché in quell’arte egli oltrepassava gli altri
E avrebbe conseguito più prestigio.
Il nome di questo grande saggio fu Euclide,
Il suo nome spande piena e ampia meraviglia.
Inoltre, questo grande maestro ordinava
A chi era più in alto in questa scala
Che insegnasse a chi era meno dotato
A essere perfetto in quella onesta arte.
E così ciascuno insegnava all’altro
E si amavano l’un l’altro come fratello e sorella.
Inoltre egli ordinò cheLo si chiamasse Maestro,
In modo che chi fosse il più degno
Fosse chiamato così.
Ma i muratori non si dovevano chiamare l’un l’altro,
Nell’arte e fra di loro,
Né soggetto, né servo, ma caro fratello.
Anche se uno non era perfetto come l’altro
Doveva ciascuno chiamare l’altro compagno
Perché essi erano di buona nascita.
In questo modo, mediante la buona conoscenza della geometria
Ebbe origine l’arte della massoneria.
Il maestro Euclide in questo modo fondò
Quest’arte di geometria in terra d’Egitto.
In Egitto egli ampiamente insegnò,
E in diverse terre da ogni parte,
Molti anni dopo ho saputo,
Prima che l’arte venisse in questo paese.
Quest’arte venne in Inghilterra, come vi dico,
Al tempo del buon re Atelstano.
Egli fece sia sale che loggiati
E alti templi di grande prestigio
Per compiacersi sia di giorno che di notte
E onorare il suo Dio con tutte le sue forze.
Questo buon signore amò grandemente quest’arte
E si propose di consolidarla da ogni lato
Perché aveva trovato vari difetti in essa.
Egli mandò a dire in tutto il paese,
A tutti i Massoni dell’arte,
Di andare da lui immediatamente
Per correggere tutti questi errori
Col buon consiglio, se poteva essere dato.
Fece fare allora una assemblea
Di vari signori, secondo il loro stato:
Duchi, conti e anche baroni,
Cavalieri, gentiluomini e molti altri
E i maggiori cittadini di quella città;
Essi erano tutti là secondo il loro grado.
Quelli erano là secondo i propri mezzi
Per stabilire la condizione di questi Massoni.
Là essi cercavano col loro intelletto
Come poterli governare.
Quindici articoli essi cercarono
E quindici punti essi elaborarono.
Qui comincia il primo articolo
Il primo articolo di tale geometria:
Il maestro massone deve essere pienamente sicuro
Risoluto, fidato e sincero.
Di questo egli non si pentirà mai.
E paghi i suoi compagni secondo il costo
Del mantenimento, voi lo sapete bene,E paghi loro il giusto secondo coscienza,
Ciò che possono meritare.
E non assuma più uomini
Di quanti possa adoperare
E non si lasci corrompere, né per amore né per paura
Da qualsiasi altra parte,
Da signore o da compagno, chiunque sia:
Da costoro non accettare alcun compenso.
E, come un giudice, sta’ agli impegni
E allora farai il giusto per entrambi.
Fa questo sinceramente dovunque tu vada
E il tuo merito, il tuo profitto sarà migliore.
Secondo articolo
Il secondo articolo di buona massoneria
Deve udirsi specialmente qui:
Che ogni maestro, che sia un massone,
Deve essere alla corporazione generale,
Naturalmente, se è stato informato
Dove sarà tenuta questa assemblea.
A tale assemblea deve andare
Salvo che non abbia una ragionevole giustificazione.
Altrimenti egli vuole offendere la corporazione
0 vuole comportarsi con falsità,
Oppure è gravemente ammalato
Da non poter andare in mezzo a loro.
Questa è una giustificazione valida
Per quella assemblea, senza frottole.
Terzo articolo
Il terzo articolo dice in verità
Che il maestro non assume apprendista
Senza aver l’assicurazione che si fermi
Sette anni con lui, così vi dico,
Per insegnargli la sua arte, quello che serve.
In minor tempo quegli non potrà imparare
A beneficio del suo signore né suo proprio,
Come potete sapere a buona ragione.
Quarto articolo
Il quarto articolo deve essere quello
Che il maestro deve tenere per sé.
Che egli non deve tener schiavo l’apprendista
Né trattarlo con avarizia
Poiché il signore al quale è legato
Può cercare l’apprendista dovunque egli vada.
Se è stato preso nella loggia,
Egli può farvi molto danno
E in tal caso può accadereChe faccia danno a qualcuno o a tutti.
Perciò tutti i Massoni che sono là
Stiano insieme in piena fratellanza.
Se una tale persona fosse nell’arte
Possono capitare vari inconvenienti;
Per miglior agio quindi, onestamente,
Assumi un apprendista di condizione elevata.
Dai tempi antichi si trova scritto
Che l’apprendista deve essere di nobile stato;
E così talvolta il sangue di grandi signori
Apprese tale geometria, il che è molto bene.
Quinto articolo
Il quinto articolo è molto giusto.
Posto che l’apprendista sia di nascita legittima,
Il maestro non accoglierà a nessun prezzo
Un apprendista che sia deforme:
Ciò significa, come puoi udire,
Che avrà le sue membra tutte intere;
Per l’arte sarebbe grande scorno
Prendere uno zoppo e uno storpio.
Perciò un uomo imperfetto, di tale razza,
Porterebbe poco di buono all’arte.
Così ciascuno di voi deve sapere
Che l’arte vuole avere un uomo forte;
Un uomo mutilato non ha forza,
Dovete saperlo fin d’ora.
Sesto articolo
Il sesto articolo non va tralasciato:
Che il maestro non rechi pregiudizio al signore,
Nel prendere da questi, per il suo apprendista,
Anche quanto è in ogni caso dovuto ai compagni.
A quelli che sono nell’arte già perfetti
Questo non deve essere, anche se parrebbe di sì.
Anche se vi fossero buone ragioni
Che percepisse il salario come i suoi compagni,
Questo stesso articolo, in tal caso,
Giudica che l’apprendista
Prenda meno dei compagni che sono perfetti.
In vari casi può occorrere
Che il maestro possa istruire l’apprendista
Onde il suo salario possa aumentare presto
E, prima che il termine giunga a compiersi,
Il suo salario possa venire migliorato.
Settimo articolo
Il settimo articolo che è qui ora
Dirà chiaramente a voi tuttiChe nessun maestro, per favore o per timore,
Può rubare ad alcuno abito o cibo.
Né dare rifugio ad alcun ladro
Né a chi abbia ucciso un uomo,
Né a chi abbia cattiva fama,
Per timore di esporre l’arte al biasimo.
Ottavo articolo
Vi mostra così l’ottavo articolo
Che il maestro può far bene così:
Se ha qualche operaio
Che non sia perfetto come bisogna,
Egli può cambiarlo sollecitamente
E prendere al suo posto un uomo migliore.
Un tale uomo, per negligenza,
Potrebbe nuocere alla riputazione dell’arte.
Nono articolo
Il nono articolo mostra appieno
Che il maestro dev’essere saggio e forte.
Che non può intraprendere alcun lavoro
Se non è in grado di farlo e condurlo a termine.
E che esso sia anche utile ai signori
E alla sua arte, dovunque vada,
E che le fondamenta siano ben preparate
Perché non si fenda e non crolli.
Decimo articolo
Bisogna conoscere il decimo articolo,
Nell’arte, in alto e in basso.
Che non ci sia maestro che soppianti l’altro
Ma stiano insieme come fratello e sorella.
In questa zelante arte, tutti e ciascuno,
Chi vuole essere un maestro massone
Non soppianti nessun altro.
Che avendogli sottratto un lavoro,
Il suo dolore è così forte
Che non pesa meno di dieci libbre,
Se non è trovato colpevole
Di aver con mano per primo toccato il lavoro.
Per nessuno in massoneria
Si soppianterà, di certo, un altro.
Ma se il lavoro è fatto in modo
Che possa a sua volta rovinare,
Allora un massone può chiedere tale lavoro
Ai signori, per tutelare il loro interesse.
A meno che non capiti un tale caso,
Nessun Massone vi si deve immischiare.
Veramente colui che comincia le fondamenta,Se è un massone buono e integro,
Ha di certo nella sua mente
Come portare a buon fine il lavoro.
Undicesimo articolo
L’articolo undicesimo, io ti dico
Che è insieme leale e franco
Poiché insegna, con la sua forza,
Che nessun massone deve lavorare di notte
Se non sia a conoscenza
Che ciò sia a vantaggio del lavoro.
Dodicesimo articolo
Il dodicesimo articolo è di alta probità:
Ogni massone, dovunque sia,
Non deve corrompere i suoi compagni di lavoro.
Se vuol salvare la propria onestà
Li comanderà con parole oneste,
Con l’ingegno che Dio gli ha dato.
Invece devi migliorarlo come puoi
Fra voi insieme senza contesa.
Tredicesimo articolo
Il tredicesimo articolo, così Dio mi salvi,
È che se il maestro ha un apprendista
Cui egli ha insegnato tutto
E gli ha spiegato gradualmente i vari punti
Così che questo sia capace di conoscere l’arte,
Dovunque possa andare sotto il sole.
Quattordicesimo articolo
Il quattordicesimo articolo, a buona ragione
Mostra al maestro quel che deve fare:
Egli non deve accogliere un apprendista
Se non prendendo varie cautele
Che quegli possa, nel suo termine,
Apprendere da lui le diverse parti.
Quindicesimo articolo
Il quindicesimo articolo pone un termine
Ed è un amico per il maestro
Per insegnargli che con nessuno
Egli si può condurre scorrettamente,
Né mantenere i suoi compagni nel loro peccato,
Per alcun interesse che gli potesse venire.
Non accetterà di fare falso giuramento
Per tema della salvezza della sua anima.Se no, esporrebbe l’arte alla vergogna
E se stesso al biasimo.
Altre Costituzioni
A questa assemblea furono stabiliti dei punti,
Dai grandi signori ed anche dai maestri,
Che chiunque volesse apprendere quest’arte e appartenervi
Doveva amare Dio e la santa chiesa
Ed anche il maestro col quale sta,
Dovunque egli vada, in campagna o nel bosco.
E devi amare anche i tuoi compagni
Poiché questo la tua arte desidera da te.
Punto secondo
Il secondo punto è, come vi dico,
Che il massone lavori durante la sua giornata
Veramente, per quanto sa e può
In modo da meritare il suo riposo per la festa
Ed operi seriamente nel suo lavoro
Onde meriti la sua mercede.
Punto terzo
Il terzo punto deve essere ben conosciuto
Fra gli apprendisti rispettivamente:
Che il consiglio del maestro deve accettare e tenere,
E quello dei compagni, con buon proposito.
Non dirà a nessuno i segreti della camera,
Né qualsiasi cosa essi facciano nella loggia.
Qualunque cosa tu ascolti o veda fare
Non devi dirla a nessuno, dovunque andrai.
Il consiglio del vestibolo e quello del loggiato
Vi renderà, per questo, grande onore.
Il contrario vi porterebbe al biasimo
Ed arrecherebbe grande vergogna all’arte.
Punto quarto
Il quarto punto ci insegna anche
Che nessuno deve essere falso verso la sua arte.
Non deve perseverare nell’errore
Contro l’arte, ma evitarlo.
Non farà egli pregiudizio
Al suo maestro né ai suoi compagni.
E sebbene l’apprendista sia posto al di sotto
Anch’egli deve ave e a stessa legge.
Punto quinto
Il quinto punto, innegabilmente èChe quando il massone prende la paga
Stabilita dal suo maestro,
Egli deve prenderla docilmente.
Tuttavia il maestro può, per fondata ragione,
Avvertirlo formalmente prima di mezzogiorno
Se non intende occuparlo più oltre
Come ha fatto fin qui.
Contro tale ordine non può contendere
Se (il maestro) pensa di avere migliore successo.
Punto sesto
Il sesto punto deve essere fatto conoscere
Sia in alto che in basso.
Nel caso dovessero accadere
Fra i massoni, alcuni o tutti,
Per invidia od odio implacabile,
Che nascano spesso grandi contese,
Allora il massone è obbligato, se possibile,
A, destinare un certo giorno per la composizione.
Ma essi non procederanno a tale rito
Finché la giornata lavorativa non sarà trascorsa.
Durante un giorno festivo potrete facilmente
Trovare il tempo per la composizione.
Se fosse fatto durante la giornata di lavoro
Il lavoro sarebbe dilazionato per tale questione.
Assegna loro, quindi, un tale termine
Cosicché vivano bene nella legge di Dio,
Punto settimo
Il settimo punto può bene significare
Che Dio ci ricompenserà per una vita buona.
A questo scopo descrive chiaramente
Che non dovrai giacere con la moglie del tuo maestro
Né con quella del tuo compagno, in nessun modo,
Altrimenti l’arte ti disprezzerà;
Né con la concubina del tuo compagno,
Come tu non vorresti che egli facesse con la tua.
La pena per questo sia severa:
Che rimanga apprendista per sette anni interi,
Se incorre in un caso di questi.
Quegli allora deve essere punito;
Molti guai potrebbero avere principio
Da un tal peccato mortale.
Punto ottavo
Il punto ottavo, si può essere certi,
Se hai preso ogni cura
Di essere sincero verso il tuo maestro
Per questo punto non sarai dispiaciuto.Devi essere un sincero mediatore
Fra il tuo maestro e i tuoi compagni liberi;
Fa lealmente tutto ciò che puoi
Ad ambo le parti e ciò è molto bene.
Punto nono
Il nono punto ci chiama
Ad essere attendenti del nostro alloggio.
Se vi trovate in camera insieme,
Ciascuno deve servire l’altro con cortesia.
Rende i compagni cortesi, come voi dovete sapere
Fare tutti l’attendente [‘steward’] a turno,
Settimana dopo settimana. Senza dubbio,
L’attendente conviene farlo a turno;
Amabilmente servirsi l’un l’altro
Come si pensa per fratello e sorella.
Nessuno dovrà lasciare l’onere a un altro
Per rendersi libero senza corrispettivo
Ma ognuno sarà ugualmente libero.
Di tale corrispettivo, così deve essere,
Fai attenzione di pagare sempre bene ogni uomo
Dal quale tu abbia comprato dei viveri:
Che nessuna accusa sia possibile fare a te
Né ai tuoi compagni di ogni grado
Ogni uomo o donna, chiunque sia,
Pagalo bene e giusto, per quello che offre.
Di questo ricevi per il tuo compagno valida ricevuta
Per il pagamento che gli hai fatto,
Per timore che ciò provochi rimprovero dei compagni,
E a te stesso parti di grande biasimo.
Quanto a lui, deve fare buoni rendiconti,
Delle merci che egli ha preso.
Di quello dei tuoi compagni che hai consumato
Dove, come e a qual fine.
Tali conti devi venirli a fare
Ogni volta che i tuoi compagni lo richiedano.
Punto decimo
Il decimo punto presenta la buona vita
Il vivere senza affanno e contesa.
Perciò se il massone vive in modo ingiusto
Ed è falso nel lavoro, certamente
Per tali false abitudini
Può diffamare ingiustamente i propri compagni.
Mediante frequenti false accuse
Può far sì che l’arte ne abbia biasimo.
Se egli farà tale villania all’arte
Certamente non gioverà poi a se stesso
Né lo si manterrà nella sua vita malvagia
Temendo che si metta a diffamare e contrastare.Pertanto, non dovete ritardare,
Ma dovete costringerlo
A presentarsi dove crederete.
Dove tu desideri, forte o piano.
Lo richiamerai alla prossima assemblea
A presentarsi davanti ai suoi compagni
E se non vorrà comparire davanti a loro
Deve giurare di rinunziare all’arte,
Poi sarà punito secondo la legge
Che fu fondata in giorni lontani.
Punto undicesimo
L’undicesimo punto è della buona discrezione
Come potete sapere con buona ragione.
Un massone che conosce bene quest’arte
E veda il suo compagno alzare una pietra
E posarla in pericolo di rovinare
Dovrà correggerlo, se può,
E poi insegnargli a fissarla
In modo che l’opera commissionata non rovini.
Devi però insegnargli gentilmente a perfezionarsi,
Con parole buone, che Dio ci ha dato;
Per il suo amore che sta in alto
Il tuo amore lo nutra con dolci parole.
Punto dodicesimo
Il dodicesimo punto è di grande sovranità:
Laddove sarà tenuta l’assemblea,
Là si troveranno i maestri ed anche i compagni
E molti altri grandi signori.
Vi sarà lo sceriffo di quel paese
Ed anche il sindaco del posto;
Ci saranno cavalieri e gentiluomini
Ed altri notabili, come potrai vedere.
I decreti che essi faranno
Li manterranno tutti insieme
Verso ciascun uomo, chiunque egli sia,
Che appartenga all’arte buona e libera.
Se egli entrerà in contrasto con essa
Sarà preso in loro custodia.
Punto tredicesimo
Il tredicesimo punto ci è molto caro.
Egli farà giuramento di non essere ladro
Né di aiutare alcuno nelle sue male arti.
Per qualsiasi cosa che egli abbia rubata
E tu ne abbia notizia o colpa,
Né per la sua roba né per la sua famiglia.Punto quattordicesimo
Il quattordicesimo punto contiene una buona legge
Per chi sia in soggezione.
Egli deve prestare un sincero giuramento
Al suo maestro e ai suoi compagni che sono lì.
Egli deve essere risoluto ed anche sincero
A tutte queste ordinanze, dovunque egli vada;
E al suo sovrano signore il re,
Di essere sincero verso di lui soprattutto.
E a tutti questi punti detti prima
È obbligato a prestare giuramento.
E tutti devono pronunciare lo stesso obbligo
Dei massoni, piaccia loro o meno,
A tutti questi punti detti prima
Che sono stati ordinati da un buon maestro.
Ed essi indagheranno, ciascuno
Dalla propria parte, meglio che potranno.
Se qualcuno può essere trovato colpevole
In qualche punto particolare.
E, se lo è, sia cercato
E sia portato davanti all’assemblea.
Punto quindicesimo
Il quindicesimo punto è di ottima istruzione
Per coloro che là hanno giurato.
Tale decreto fu posto all’assemblea
Dai citati grandi signori e maestri,
Per quelli che sono disobbedienti, con certezza,
Contro il decreto esistente
Di questi articoli che furono fatti là
Dai grandi signori e massoni insieme.
E se sarà pubblicamente provato
Davanti all’assemblea, all’istante,
E non faranno ammenda della loro colpa,
Allora dovranno abbandonare l’arte
E così la corporazione dei massoni li rifiuterà
E promette solennemente di non assumerli più.
A meno che essi non facciano ammenda,
Non potranno più essere ammessi all’arte.
E se non faranno così
Lo sceriffo verrà da loro
E porterà i loro corpi in buie prigioni,
Per le violazioni che essi hanno compiuto.
E porrà i loro beni e la loro vita
Nelle mani del re, dovunque,
E li lasceranno stare là
Fin che piaccia al sovrano nostro re di liberarli.
Altro decreto dell’arte della geometria
Essi ordinarono che si tenesse un’assemblea
Ogni anno, laddove essi volevano,Per correggere i difetti che capitasse di scoprire
Nella corporazione del paese.
Veniva tenuta ogni uno o tre anni
Sempre nel punto che preferivano;
Tempo e luogo doveva essere indicato
Perché avesse luogo il raduno.
Tutti gli uomini dell’arte dovevano trovarsi là
Con altri grandi signori, come dovete vedere,
Per correggere gli errori di cui si doveva parlare,
Se qualcuno di loro era stato scorretto.
Là, tutti dovevano prestare giuramento,
Tutti gli appartenenti a quest’arte,
Di accettare ciascuno questi statuti
Che furono ordinati dal re Atelstano.
Questi statuti che ho qui fondato
Voglio che siano mantenuti in tutto il mio paese
In nome della mia regalità
Che ho per mia dignità.
Comando anche che ad ogni assemblea che terrete
Veniate al vostro coraggioso, sovrano re,
Supplicandolo della sua alta grazia
Di stare con voi in ogni luogo
Per confermare gli statuti di re Atelstano
Che ha ordinato quest’arte per buona ragione.
Arte dei Quattro Coronati
Preghiamo ora l’altissimo Iddio
E sua madre, la lucente Maria
Affinché possiamo apprendere bene questi articoli
E questi punti, tutti insieme
Come fecero questi quattro santi martiri
Che dettero grande onore a quest’arte,
Che furono così buoni massoni come non ce ne saranno sulla terra.
Essi furono anche incisori e scultori di immagini
Perché erano artigiani dei migliori.
L’imperatore aveva grande predilezione per loro;
Egli desiderò che gli facessero una effigie
Che fosse venerata per amor suo.
Tali idoli dovevano in quel tempo
Distogliere il popolo dalla legge di Cristo.
Ma essi furono fermi nella legge di Cristo
E a quest’arte, senza dubbio.
Amavano Dio e tutti i suoi precetti
E volevano sempre più servirlo.
Uomini veri erano in quel tempo
E vivevano felici nella legge di Dio,
Essi non potevano concepire di fare degli idoli,
Per qualsiasi ricompensa potessero ricevere,
0 credere negli idoli invece che in Dio.
Non avrebbero fatto questo, anche se egli si infuriava
Perché non avrebbero abbandonato la vera fedeE creduto alla sua falsa legge.
Allora l’imperatore li fece prendere
E mettere in una profonda prigione.
La cosa più triste fu l’essere puniti in quel posto
La cosa più gioiosa fu l’essere in grazia di Cristo.
Allorché non vide altra via
Li condannò a morte.
Dal libro si può conoscere
Nella leggenda dei santi
Il nome dei quattro coronati.
La loro festa, senza dubbio, sarà
L’ottavo giorno dopo Ognissanti.
Potete udire così come io ho letto
Che molti anni dopo, per un grande dubbio
Quando il diluvio di Noè fu completamente cessato
Ebbe inizio la torre di Babilonia,
Secondo un piano di lavoro di calce e pietra,
Come ognuno poteva vederla allora
Cosi lunga e larga era stata cominciata:
Per sette miglia di altezza oscurava il sole.
L’aveva fatta il re Nabucodonosor,
Di grande solidità per amore degli uomini.
In modo che se ancora fosse venuto un altro diluvio
Non avrebbe sommerso l’opera;
Per un così forte orgoglio, per tale vanteria,
Tutta quell’opera fu cosi perduta.
Un angelo colpì con la diversità delle favelle,
Cosi l’uno non comprendeva ciò che diceva l’altro.
Molti anni dopo, il grande dotto Euclide
Insegnò l’arte della geometria, molto profondo e chiaro.
Fece altrettanto con altri (soggetti) nello stesso tempo
Di molte altre diverse arti.
Per la suprema grazia di Cristo in cielo
Cominciò con le sette scienze:
La Grammatica è indubbiamente la prima scienza.
La Dialettica la seconda, mi piace dirlo.
La Retorica la terza, non si può negarlo.
La Musica è la quarta, come vi dico.
L’Astronomia è la quinta, a mio fiuto,
L’Aritmetica la sesta, senza alcun dubbio.
La Geometria, la settima, chiude l’elenco.
Per la sua umiltà e cortesia
La Grammatica in verità è la radice
Per cui chiunque potrà apprendere dai libri.
Ma l’arte la supera di grado
Come sempre il frutto proviene dalla radice dell’albero.
La Retorica misura con espressione ornata il ritmo
E la Musica è un dolce canto,
L’Astronomia enumera, mio caro fratello,
L’Aritmetica fa vedere che una cosa è un’altra.
La Geometria è la settima scienza
Che può separare con certezza il falso dal vero.Queste sono le sette scienze.
Chiunque le adoperi bene può avere il cielo.
Ora, cari figli, con la vostra conoscenza
Lasciate da parte la superbia e la cupidigia
E curate la buona discrezione
E la buona educazione, dovunque andiate.
Ora, vi prego di badare bene
A quanto sembrate abbisognare di più
Ma dovreste conoscere molto di più
Di quello che trovate scritto qui.
Se la vostra conoscenza è insufficiente,
Pregate Dio di farvela avere
Poiché Cristo stesso ci insegna
Che la Santa Chiesa è la casa di Dio
Che non è fatta per nessun altro scopo
Se non per pregarvi, come dice il Libro.
Là dentro la gente si riunirà
Per pregare e piangere i propri peccati.
Bada di non venire tardi in chiesa
A causa di scherzi lungo la via.
Quando poi vai in chiesa
Abbi in mente sempre di più
Di onorare di e notte il signore Dio tuo,
Con tutto il tuo intelletto e anche col tuo cuore.
Quando vieni alla porta della Chiesa
Prendi dell’acqua santa.
Per ogni goccia che tu prenderai
Estinguerai un peccato veniale, siine certo.
Ma prima devi tirar giù il tuo cappuccio
Per l’amore di Lui che è morto in croce.
Quando entri in chiesa
Offri il tuo cuore, subito, a Cristo.
Quindi guarda la croce lassù.
Poi piegati del tutto sulle ginocchia
Quindi pregalo di poter operare
Secondo la legge della santa chiesa,
Per seguire i dieci comandamenti
Che Dio ha dato a tutti gli uomini.
E pregalo sottovoce
Di tenerti lontano dai sette peccati
Per cui tu possa, durante la vita,
Preservarti dalle angosce e dalle lotte.
Inoltre, Egli ti assicuri la grazia
Di avere un posto nella beatitudine celeste.
Nella santa chiesa non usare parole sciocche
Proprie degli ignoranti, e parole sconce,
E respingi ogni vanità
Ma recita il pater noster e l’ave Maria.
Guarda anche di non fare alcun rumore
Ma rimani sempre in preghiera;
Se non vuoi pregare,
In nessun modo non impedirlo agli altri.Non sederti né stai in piedi in quel posto
Ma inginocchiati per terra
E, quando si leggerà il Vangelo,
Alzati completamente lontano dalla parete
E benedici tu stesso se lo sai fare,
Quando comincerà il gloria tibi.
E quando il Vangelo è compiuto
Tu potrai inginocchiarti ancora,
Giù su entrambi i ginocchi,
Per il suo amore che ci fa tutti inchinare.
E quando senti suonare le campane
A quel santo sacramento
Tu devi inginocchiarti, giovane o vecchio che tu sia
E alza completamente entrambe le mani
E quindi parla in questo modo
Piamente e sommessamente, senza rumore:
«Signore Gesù, sii tu benvenuto
Come io ti vedo, in forma di pane.
Ora, Gesù, nel tuo santo nome
Difendimi dal peccato e dalla vergogna
Concedimi l’assoluzione e la santa eucaristia
Prima che esca di qui,
E tanto pentimento dei miei peccati
Che mai più, signore, io vi ricada.
E, come tu sei nato dalla Vergine,
Non permettere che io mi perda più
Ma, quando andrò via di qui,
Concedimi la infinita beatitudine.
Amen! Amen! Così sia!
Ora, dolce signora, prega per me».
Simili parole potrai dire, od altre cose,
Quando ti inginocchi al sacramento
Desiderando il bene. Non risparmiare niente
Per onorare colui che tutto ha operato.
Un uomo può essere felice per il giorno
Che almeno una volta può vedere Lui.
È di così grande valore, senza dubbio,
Che nessuno potrà dire la virtù di ciò.
Ma quella vista dà tali frutti,
Come dice giustamente S. Agostino,
Che il giorno che vedrai il corpo di Dio
Due o tre volte, senza dubbio
Dovrai prestare obbedienza a quel signore.
Fallo col tuo ginocchio destro
In tal modo porterai rispetto a te stesso
Così, togliti berretto o cappuccio
Finché ti si dica di rimetterlo.
Tutte le volte che parli con lui
Amabilmente e con rispetto tieni alto il mento.
Cosi, secondo il senso del libro,
Potrai guardarlo bene in viso.
Tieni tranquilli i piedi e le mani:Trattienti dal grattarti e dallo strascicare.
Guardati pure dallo sputare e dal pulirti il naso.
Per queste occorrenze personali
Sii saggio e discreto.
Devi aver gran cura di dominare le emozioni.
Quando entri nel vestibolo
In mezzo alla distinzione, la benevolenza e le cortesie,
Non presumerti troppo in alto per alcun motivo,
Né per la tua nascita, né per la tua abilità.
Non sederti né appoggiarti.
Questo è il modo saggio e pulito di condurti.
E se non si allenterà il tuo sostegno
Veramente la buona educazione preserverà la tua dignità,
Se il padre e la madre si condurranno bene
Il figlio non potrà che crescere bene.
Nel vestibolo, in camera, dovunque si vada
Le buone maniere fanno l’uomo.
Guarda attentamente il prossimo grado
Per trattare con riguardo ciascuno singolarmente.
Non salutarli quando sono in gruppo,
A meno che tu non li conosca.
Quando ti siedi a mangiare,
Fallo in modo piacevole e simpatico:
Prima guarda che le tue mani siano pulite
E che il tuo coltello sia affilato e aguzzo
E taglia il tuo pane e il tuo cibo
Nel modo conveniente in quel posto.
Se siedi vicino a un uomo
Più importante di te,
Lascialo prendere la carne
Prima di prenderla tu.
Non prendere il boccone migliore
Anche se lo vorresti;
Tieni le mani composte ed evita
Di pulirle insudiciando la tovaglia.
Non pulirti il naso con quella
Né stuzzicare i denti a tavola.
Non chinar troppo il viso nella coppa
Quando desideri di bere.
Se gli occhi fossero troppo vicini all’acqua
Questo non sarebbe cortese.
Bada di non avere cibi in bocca,
Quando stai per bere o per parlare.
Quando vedi che qualcuno sta bevendo,
Fai attenzione al discorso:
Smetti subito di parlare
Se egli beve vino o birra.
Guarda pure di non disprezzare nessuno
In qualsiasi grado lo veda salire.
Non devi disprezzare nessuno
Se vuoi rispettata la tua dignità:
Per tali parole può risultareDi essere triste nel sentirti colpevole:
Stringi la tua mano a pugno
E fa di non dover dire «l’avessi saputo!».
In sala, fra signore brillanti,
Frena la lingua e impiega lo sguardo.
Non ridere a crepapelle,
Non scherzare con licenziosità,
Non giocare se non con i tuoi pari,
Non dire tutto ciò che ascolti,
Non parlare dei fatti tuoi,
Né per gusto né per interesse.
Parlando bene puoi ottenere quello che vuoi,
Come puoi distruggerti.
Quando incontri un uomo rispettabile
Togliti il cappello o il cappuccio,
In chiesa, al mercato o in strada.
Onoralo secondo il suo stato.
Se cammini con uno più importante
Di quanto lo sii tu,
Tienti un po’ dietro di lui,
Per non mancargli di riguardo.
Quando egli parla, taci,
Quando avrà finito parlerai tu.
Sii efficace nei tuoi discorsi
E considera bene ciò che dici.
Ma non togliergli la parola
Né al vino né alla birra.
Allora Cristo nella sua grazia
Ti darà spirito e spazio
Per conoscere e leggere questo buon libro
Onde guadagnarvi il cielo.
Amen! Amen! Così sia!
Diciamo così tutti con carità.Quaderni per la storia della Massoneria
1. Reprint della rivista “Garibaldi” edita dalla Massoneria savonese nel 1907
2. Arturo Reghini, La Tragedia del Tempio (1914)
3. Il Programma del Grande Oriente d'Italia (1861)
4. La Massoneria di colore negli Stati Uniti
5. Il Manoscritto Regius (1390)Cedoc-Savona
Novembre 2022
“Uniti nei valori. Coerenti nei doveri” è il titolo scelto per la Gran Loggia 2025, la più importante assise annuale del Grande Oriente d’Italia– Palazzo Giustiniani che ha aperto ufficialmente i suoi lavori il 4 aprile alle 13, 30 presso il Palacongressi di Rimini. Un appuntamento cruciale che ha visto riuniti maestri venerabili, delegati delle logge, grandi ufficiali, questori, garanti di amicizia, presidenti circoscrizionali, membri della Corte Centrale, ispettori e numerosi altri membri della Comunione aventi diritto.
Nel corso della riunione, sono state prese decisioni di rilievo che segnano un passaggio storico per il Goi. L’Assemblea su richiesta delle Logge, ha deliberato in modo netto su questi tre temi chiave all’ordine del giorno:
Punto 9 e 10. Revoca definitiva di ogni rapporto con il Rito Scozzese Antico ed Accettato con sede a Roma in Piazza del Gesù 47
E’ stata approvata la definitiva revoca dei rapporti istituzionali con il corpo rituale denominato Rito Scozzese Antico ed Accettato con sede a Roma in Piazza del Gesù 47, a seguito di modifiche statutarie e regolamentari ritenute incompatibili con i principi del Grande Oriente d’Italia;
Punto 11. Revoca e annullamento del voto del 3 marzo 2024
Per spazzare ogni dubbio su possibili irregolarità emerse nel procedimento elettorale del 3 marzo 2024, l’Assemblea ha deciso di revocare la consultazione a garanzia di una corretta espressione del voto e della massima partecipazione e di ripeterla.
Punto 12. Immediata indizione di nuove elezioni
L’Assemblea ha deliberato la convocazione immediata di nuove elezioni, ex artt 108 e seguenti del Regolamento del Grande Oriente d’Italia, al fine di restituire alla Comunione serenità e certezza.
Come da tradizione, durante i lavori non sono mancati il saluto al Presidente della Repubblica e l’omaggio alla bandiera italiana ed europea, a sottolineare l’impegno civile e patriottico che da sempre contraddistingue l’azione del Grande Oriente d’Italia.
Nella giornata di sabato 5 aprile i lavori sono proseguiti con il voto del bilancio consuntivo 2024, l’illustrazione, l’esame, la discussione e il voto del bilancio preventivo 2025. Ha concluso l’eventoiuk Gran Maestro Stefano Bisi.
Grand Lodge 2025. The Assembly of the Grand Orient of Italy has revoked all relations with
the Ancient and Accepted Scottish Rite headquartered at Piazza del Gesù in Rome and has
annulled the vote of March 3, 2024.
“United in Values. Consistent in Duties” is the theme chosen for Grand Lodge 2025, the most
significant annual convocation of the Grand Orient of Italy – Palazzo Giustiniani, which formally
opened its proceedings on April 4 at 1:30 p.m. at the Palacongressi in Rimini. This pivotal gathering
brought together Worshipful Masters, Lodge Delegates, Grand Officers, Questori, Grand Stewards
of Friendship, District Presidents, members of the Central Court, Inspectors, and many other
Brethren of the Communion duly entitled to attend.
During the Assembly, momentous decisions were rendered, marking a historic milestone for the
GOI. At the behest of the Lodges, the Assembly deliberated decisively on three critical agenda
items:
– Items 9 and 10. Definitive revocation of all ties with the Ancient and Accepted Scottish
Rite headquartered at Piazza del Gesù 47 in Rome
The Assembly approved the permanent revocation of institutional relations with the body
known as the Ancient and Accepted Scottish Rite, headquartered at Piazza del Gesù 47 in
Rome, following statutory and regulatory amendments deemed incompatible with the
principles upheld by the Grand Orient of Italy.
– Item 11. Revocation and annulment of the vote of March 3, 2024
To dispel any doubt regarding possible irregularities in the electoral procedure of March 3,
2024, the Assembly resolved to revoke that consultation, thereby ensuring the utmost
correctness in the expression of the vote and the broadest participation, and further decided
to repeat it.
– Item 12. Immediate call for new elections
The Assembly decreed the immediate convening of new elections, in accordance with
Articles 108 and following of the Grand Orient of Italy’s Regulations, in order to restore
tranquility and certainty within the Communion.
In keeping with tradition, the Assembly paid homage to the President of the Republic and to the
Italian and European flags, underscoring the civil and patriotic commitment that has ever guided the
mission of the Grand Orient of Italy.
On Saturday, April 5, the proceedings continued with the vote on the 2024 Financial Statement,
followed by the presentation, examination, discussion, and vote on the 2025 Budget. The event was
brought to a close by the Grand Master, Most Worshipfull Brother Stefano Bisi.
FIRST SECTION
CASE OF GRANDE ORIENTE D’ITALIA v. ITALY
(Application no. 29550/17)
JUDGMENT
Art 8 • Home • Correspondence • Search of applicant association’s premises
(a Masonic lodge) ordered by a parliamentary commission of inquiry and seizure of
large number of paper and digital documents, including the list of the association’s
members, their names and their personal data • Search carried out in the context of
an investigation into the serious matter of Mafia infiltration of masonic lodges •
Search order not subject to prior judicial scrutiny capable of circumscribing its wide
and indeterminate scope • Lack of evidence or a reasonable suspicion of the
applicant’s involvement in the matter under investigation • Absence of sufficient
counterbalancing guarantees, in particular of an independent and impartial review of
the search order • Need for some form of ex ante or ex post control required by an
independent and impartial authority as a safeguard against arbitrariness • In the
specific case-circumstances and in view of the subsidiarity principle and the State’s
margin of appreciation in matters closely linked to the separation of powers, not for
the Court to indicate the type of remedy to be provided • Impugned measure not “in
accordance with the law” nor “necessary in a democratic society”
Prepared by the Registry. Does not bind the Court.
STRASBOURG
19 December 2024
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the
Convention. It may be subject to editorial revision.GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
In the case of Grande Oriente d’Italia v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber
composed of:
Ivana Jelić, President,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs, judges,
and Liv Tigerstedt, Deputy Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 29550/17) against the Italian Republic lodged with the
Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an association registered
under Italian law, Grande Oriente d’Italia (“the applicant association”), on
13 April 2017;
the decision to give notice of the application to the Italian Government
(“the Government”);
the parties’ observations;
Having deliberated in private on 26 November 2024,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
INTRODUCTION
1. The case concerns a search of the applicant association’s premises
ordered by a parliamentary commission of inquiry and the subsequent seizure
of a number of paper and digital documents, in particular a list, including
names and personal data, of more than 6,000 members of the applicant
association. The applicant association raises complaints under Articles 8,
11 and 13 of the Convention.
THE FACTS
2. The applicant association is an Italian Masonic association which
groups together several lodges. It has been in existence since 1805 and is
affiliated to Universal Freemasonry. In Italian law the applicant association
has the status of an unrecognised private law association under Article 36 of
the Civil Code. It therefore does not have legal personality. It has filed its
Articles of Association with a notary (notaio) and anyone can have access to
them. The applicant association was represented by Mr V. Zeno Zencovich,
a lawyer practising in Rome.
3. The Government were represented by their Agent, Mr L. D’Ascia,
Avvocato dello Stato (counsel representing the State).
1GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
4. The facts of the case may be summarised as follows.
5. The Parliamentary Commission of Inquiry on the phenomenon of
mafias and other criminal associations, including foreign ones (Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali anche straniere; hereinafter “Parliamentary Commission of
Inquiry”) was established by Law no. 87 of 19 July 2013 (“Law no. 87/2013”;
see paragraph 25 below). It was mandated, inter alia, to conduct an inquiry
into the relations between the Mafia and Freemasonry because of information
emerging from criminal proceedings that were then proceeding in various
courts.
6. On 3 August 2016 the Parliamentary Commission of Inquiry heard
Dr Bisi, the Grand Master of the applicant association, in an “informal
hearing” (libera audizione), meaning that he was not burdened by any
particular legal obligation. The hearing concerned the relationship between
the Mafia and Freemasonry. Dr Bisi was asked whether he was prepared to
hand over to the Parliamentary Commission of Inquiry a list of the members
of the lodges participating to the applicant association, and he replied that this
was not possible for reasons of confidentiality.
7. On 4 August 2016 the President of the Parliamentary Commission of
Inquiry wrote to Dr Bisi asking him to provide the abovementioned list. By a
letter of 11 August 2016, Dr Bisi replied that he could not comply with the
request. He relied on the Italian law on the protection of personal data, but
also on the fact that the request of the Parliamentary Commission of Inquiry
appeared to aim at a fishing expedition, as it did not mention any ongoing
investigations against identified members of the applicant association nor
specify any particular suspected crimes.
8. On 19 September 2016 the applicant association asked for an opinion
of the National Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati
personali) on whether the applicant association would be in breach of the
domestic rules on data protection if it handed over a list of its members,
including their names and personal data, as requested by the Parliamentary
Commission of Inquiry.
9. On 4 October 2016 the National Data Protection Authority, relying on
judgment no. 4 of 12 March 1983 of the Court of Cassation (see paragraph 29
below), said that it had no competence over the powers of Parliament,
including its power to institute or regulate parliamentary commissions of
inquiry.
10. On 21 December 2016 the President of the Parliamentary Commission
of Inquiry reiterated its request for a list of the members of the applicant
association’s constituent lodges (see paragraphs 6-7 above). This request was
however limited to lists of the members of lodges in the regions of Calabria
and Sicily, starting from 1990, and lists of the lodges in the other regions of
the country, giving the number of individual members in each lodge.
11. By a letter of 9 January 2017, Dr Bisi again refused to give the
Parliamentary Commission of Inquiry any list. He observed that its request
2GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
had made no reference to any ongoing investigations and that the request was
not limited to information about specific crimes allegedly committed by
individual members of the applicant association. The Grand Master
considered that the request was generic and unreasoned and could therefore
not be upheld. He argued, in particular, that under Article 82 of the Italian
Constitution a parliamentary commission of inquiry had the “same powers
and limitations” as the judicial authorities and that, in his view, the
Parliamentary Commission of Inquiry was, in the present case, exceeding
those limitations.
12. The Parliamentary Commission of Inquiry therefore summoned
Dr Bisi as a witness, so that he was required by law to tell the truth and would
otherwise be guilty of the offence of perjury. At the sitting of
18 January 2017, Dr Bisi again said that he was unable to disclose the names
of the members of the applicant association, as requested by the
Parliamentary Commission of Inquiry.
13. On 1 March 2017 the Parliamentary Commission of Inquiry, meeting
in a private session, ordered a search of the applicant association’s premises
and the seizure of various paper and digital documents. The reasoning of the
order reads as follows:
“WHEREAS
...
- from the hearings held up to now and from the documentation acquired, it has
emerged that there is a definite danger that Cosa Nostra and the Ndrangheta have
infiltrated Freemasonry, assisted by the principle of confidentiality and by the bonds of
obedience of Masonic associations, and it is also pointed out that, in parallel to the
changes in mafia-type associations, unlawful arrangements can also be made through
Masonic lodges whose members may include members of the ruling class and the
country’s businessmen;
- in order for the parliamentary inquiry to be conducted successfully, it is essential
that a list of the names of the members of Masonic lodges is obtained urgently, in order
to check whether there are individuals among those members that are linked, in any of
various ways, to mafia-type associations, and to find out how many of them there are;
- in particular, it is necessary to obtain, as matter of priority, a list of the lodges of
Sicily and Calabria (those being the regions where the main past and present criminal
investigations have been focused, and where Masonic lodges have a substantial and
increasing number of members), and of the names of their members starting from 1990
(the period to which the most relevant reports about Mafia infiltration in Freemasonry
refer).”
14. The search order referred to the following sources of information:
prosecutorial hearings conducted by the Public Prosecutor’s Offices of
Reggio Calabria, Palermo and Trapani; witness statements of Grand Masters
and other members of Italian Masonic lodges; and documents obtained by the
National Anti-Mafia and Anti-Terrorism Directorate.
15. The Parliamentary Commission of Inquiry ordered a search of the
applicant association’s premises, including outbuildings and furnishings,
3GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
computers and electronic information systems, even where they were
protected by security measures, in order to find and seize lists of all categories
of members of the lodges of Calabria and Sicily, starting from 1990, including
people whose membership of the associations or active participation in them
had ceased, and giving their rank and role in each case, and also all
documentation concerning suspended or dissolved lodges in Calabria and
Sicily, again starting from 1990 and including the names of all their members
and their personal files and information about any inquiries held and the
decisions taken.
The Parliamentary Commission of Inquiry then ordered the seizure of the
abovementioned documents, if they were in hard copy, and the seizure of
computer files of whatever nature that contained such documents. These had
to be copied immediately, in the presence of the interested parties, so as to
ensure that they were a true copy of original and to avoid alteration of the
original data, and the computers and files seized had to be restored to the
legitimate owners once the operation was over.
16. The search was conducted by the Central Service for the Investigation
of Organised Crime of the Revenue Police (Guardia di Finanza). The officers
identified and seized the identity documents of the personnel present in the
applicant association’s premises. The search covered all the applicant
association’s premises, including archives and library, several computers and
the personal residence of the Grand Master. The search resulted in the seizure
of numerous paper and digital documents, including lists of the names of
approximately 6,000 persons who were registered with the applicant
association, as well as hard disks, pen drives and computers.
17. The seized items were kept in accordance with the secrecy regime
established under sections 5 and 6 of Law no. 87/2013 (see paragraph 25
below). The Parliamentary Commission of Inquiry ordered that they had to
be kept “at premises under the control of the judicial police dealing with this
matter, so as to prevent computer access other than that authorised in the
proceedings between the parties”, in a room equipped with a security door,
video surveillance and an alarm.
18. On 1 March 2017 another Masonic lodge which had been subjected to
a similar search applied to the Rome District Court for a review of the search
order under Article 257 of the Code of Criminal Procedure (CCP). The court
dismissed the application on 16 March 2017, observing that an ordinary judge
had no jurisdiction to review any act of a parliamentary commission of
inquiry, including a search order (see paragraphs 29-32 below).
19. On 16 March 2017 the applicant association asked the Parliamentary
Commission of Inquiry to reconsider the search order under its own
procedures (ricorso in autotutela; see paragraph 26 below), arguing that it
was unlawful and illegitimate and that it was generic and did not contain any
allegations of specific offences. The Parliamentary Commission of Inquiry
made no ruling on the request.
4GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
20. On several dates, selected elements of the extensive material seized
were examined by the domestic authorities, in the presence of a representative
of the applicant association. Only material specifically referred to in the
search and seizure order was disclosed, and the parties had the right to be
present while the material was being selected and seized. Anything found that
was not related to the subject matter of the search and seizure order was
destroyed. A copy of all the computer material was made and the originals
were returned on 28 March 2017.
21. On 31 March 2017 the Grand Master of the applicant association filed
a criminal complaint with the Public Prosecutor’s Office of the Rome District
Court. He argued that both the search and seizure order itself and the way it
had been enforced constituted criminal offences. Claiming that State powers
had been misused, the applicant association requested the prosecutor to apply,
under Article 134 of the Italian Constitution, for a judicial review by the
Constitutional Court of a misuse of powers as between State bodies (conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato; see paragraphs 23 and 35 below).
22. On 23 October 2017 the Public Prosecutor dismissed that application,
including its request to apply for a judicial review of a conflict of jurisdiction
between the powers of the State, and discontinued the investigation of the
applicant association’s criminal complaint.
The public prosecutor observed, in particular, that the ordinary judge
lacked jurisdiction over the acts of a parliamentary commission of inquiry
(see paragraphs 29-30 below). The public prosecutor further observed that the
conflict of jurisdiction could have been taken up with the Constitutional
Court, but further observed that the conditions for seeking such a review had
not been met in the specific circumstances of the case, since there were no
criminal proceedings about the same issues which were being investigated by
the Parliamentary Commission of Inquiry and there were therefore no judicial
functions being exercised that it could interfere with. Moreover, referring to
the different nature and purpose of a parliamentary commission of inquiry,
the public prosecutor further held that no conflict of jurisdiction could be
identified in the present case.
As regards the way the search and seizure order in the present case had
been carried out, the public prosecutor denied that that had been unlawful.
RELEVANT LEGAL FRAMEWORK AND PRACTICE
I. RELEVANT DOMESTIC LAW
A. Constitution
23. The relevant Articles of the Constitution read as follows:
5GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
Article 18
“Citizens have the right to form associations freely and without authorisation for
purposes that are not forbidden by the criminal law. Secret associations and associations
that even indirectly pursue political aims by means of organisations of a military
character shall be forbidden.”
Article 82
“Each Chamber of Parliament may order inquiries into matters of public interest.
For these purposes it shall appoint a commission from among its members reflecting
the proportion of the various groups within the Chamber. The commission of inquiry
shall conduct investigations and examinations with the same powers and limitations as
a judicial authority.”
Article 134
“The Constitutional Court adjudicates ... on applications for judicial review of misuse
of powers as between State bodies [conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato] ...”
B. Code of Criminal Procedure
24. The relevant provisions of the CCP read as follows:
Article 247: Cases and forms of searches
“1. When there is a well-founded reason to believe that someone is concealing on his
person the proceeds of the offence or things pertaining to the offence, a personal search
shall be ordered. When there is a well-founded reason to believe that such things are in
a specifiable place or that the arrest of an accused person or fugitive may be carried out
there, a search of that place shall be ordered.
1-bis. When there is a well-founded reason to believe that data, information,
computer programs or evidence in any way pertinent to the offence are in a computer
or telecommunications system, even if it is protected by security measures, a search
shall be ordered, using technical means to ensure the preservation of the original data
and to prevent their alteration.
2. The order for the search shall give reasons.
3. The judicial authority may proceed through their own staff or arrange for the search
to be performed by judicial police officers, to whom power should be delegated by the
same order.”
Article 248: Delivery request
“1. If a search is to be made for a specific thing, the judicial authority may ask for it
to be handed over. If the thing is presented, the search shall not be carried out unless it
is considered useful to do so for the completeness of the investigation.
2. In order to trace the things to be seized or to ascertain other information useful for
the investigation, the judicial authority or officers of the judicial police delegated by it
may examine bank accounts, documents and correspondence as well as data,
information and computer programs. In the event of a refusal, the judicial authority shall
conduct a search.”
6GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
Article 252: Seizure following a search
“1. Things found as a result of a search shall be seized in accordance with the
provisions of Articles 259 and 260.”
Article 257: Review of the seizure order
“1. The defendant, the individual from whom items were seized and the individual
who would be entitled to have them returned may lodge an application for review
(riesame) under Article 324.
2. The application for review (riesame) shall not suspend the enforceability of the
seizure order.”
C. Law no. 87 of 19 July 2013 (Institution of a Parliamentary
Commission of Inquiry on the phenomenon of mafias and other
criminal associations, including foreign ones)
25. Law no. 87 of 19 July 2013 instituted the Parliamentary Commission
of Inquiry. Its relevant provisions read as follows:
Section 1: Parliamentary Commission of Inquiry into the phenomenon of mafias and
other criminal associations, including foreign ones
“1. A Parliamentary Commission of Inquiry into the phenomenon of mafias and other
criminal associations, including foreign ones in so far as they operate in the national
territory, is hereby established for the duration of the 17th Legislature, pursuant to
Article 82 of the Constitution, with the following tasks:
...
(e) ascertaining and assessing the nature and characteristics of the changes and
transformations of the phenomenon of the Mafia and all its connections, including the
institutional ones, with particular regard to those organisations permanently established
in regions other than those into which they have traditionally penetrated and those
where they have become strongly involved in the local economy or developed
international connections, including cooperation with other criminal organisations in
order to conduct new forms of illegal activity likely to cause damage to persons, the
environment, assets, intellectual property rights or national security, with particular
regard to the promotion and exploitation of irregular migrants; and for the same
purposes to acquire a deeper knowledge of the economic, social and cultural
characteristics of the areas where those criminal organisations originate and expand;
...
2. The Commission shall conduct investigations and examinations with the same
powers and limitations as a judicial authority. The Commission may not take measures
relating to the freedom and secrecy of correspondence and any other form of
communication or to any personal freedom, with the exception of forcing a person
summoned to appear as a witness for failure to appear under Article 133 of the Code of
Criminal Procedure.
3. The same tasks are allocated to the Commission with reference to other criminal
associations under whatever names, to foreign mafias, or those of a transnational nature
within the meaning of Article 3 of Law no. 146 of 16 March 2006, and to all criminal
7GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
groupings that have the characteristics referred to in Article 416-bis of the Criminal
Code or that present a serious danger to the social, economic and institutional system.”
Section 5: Request for acts and documents
“1. The Commission may obtain, also by way of derogation from the prohibition laid
down in Article 329 of the Code of Criminal Procedure, copies of orders and documents
relating to proceedings and investigations conducted by a judicial authority or other
investigating bodies, as well as copies of orders and documents relating to
parliamentary enquiries and investigations.
A judicial authority may also forward copies of orders and documents on its own
initiative.
2. The Commission shall ensure that secrecy is maintained where the acts and
documents copied pursuant to paragraph 1 are covered by secrecy.
3. The Commission may obtain, from bodies and offices of the public administration,
copies of deeds and documents held, produced or otherwise acquired by them on
matters pertaining to the purposes of this Law.
4. The judicial authority shall act promptly and where copies of deeds or documents
have been requested may delay the transmission of them by order giving reasons
relating only to its preliminary investigation. The order is valid for six months and may
be renewed. When the reasons for the order cease to exist, the judicial authority shall
transmit the material requested without delay. The order may not be renewed or take
effect after the close of the preliminary investigation.
5. When orders or documents have been made subject to functional secrecy by the
relevant parliamentary commissions of enquiry, that secrecy cannot be used against the
Commission under this Law.
6. The Commission shall determine which orders and documents must not be
disclosed, and the same applies in relation to requirements relating to other ongoing
investigations or enquiries.”
Section 6: Secrecy
“1. Members of the Commission, officials and staff of any rank and grade attached
to the Commission and any other person who cooperates with the Commission or carries
out or assists in carrying out investigative measures or has knowledge thereof by reason
of their office or employment shall be bound by an obligation of secrecy with regard to
all the orders and documents referred to in Article 5(2) and (6).
2. Unless it constitutes a more serious offence, a breach of secrecy shall be punished
pursuant to Article 326 of the Penal Code.
3. Unless the breach of secrecy constitutes a more serious offence, the same penalties
shall apply to any person who discloses, in whole or in part, even in summary or in the
form of reported information, orders or documents from investigation proceedings
whose disclosure has been prohibited.”
D. The power of self-correction (autotutela)
26. As part of its power of “self-correction” (autotutela), a public
administrative body can annul or revoke decisions that have already been
made, without the intervention of a judicial authority.
8GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
II. RELEVANT DOMESTIC CASE-LAW
A. Constitutional Court
27. In judgment no. 231 of 22 October 1975, the Constitutional Court
clarified that the purposes and activities of parliamentary commissions of
inquiry differ markedly from those of investigations conducted by judicial
authorities. The task of parliamentary commissions of inquiry is not to
adjudicate but only to gather the information and data necessary for the
exercise of the Parliament’s legislative functions; they do not aim to effect,
nor could their concluding reports effect, any legal changes (unlike when they
take a judicial decision), but simply aim to make available as much useful
information as possible to the Chambers of Parliament so that they can decide
what to do with full knowledge of the facts, and can either propose legislation
or invite the Government to take appropriate measures.
28. The Constitutional Court therefore held that holding an inquiry was
part of the function of parliamentary scrutiny; an inquiry was motivated by
political concerns and had equally political ends; it could not take decisions
on crimes or criminal responsibility, because if it did so, it would usurp the
jurisdiction of the courts. The Constitutional Court further held that if a
parliamentary commission became aware of facts that could constitute
offences during the course of its investigations, it would be obliged to report
them to the judicial authorities (see also, Constitutional Court, judgments
no. 219 of 24 June 2003, and no. 26 of 13 February 2008).
B. Court of Cassation
1. Lack of jurisdiction of the ordinary judge
29. In judgment no. 4 of 12 March 1983, the Court of Cassation, sitting
as a full court, held that an ordinary judge had no jurisdiction over the actions
of a parliamentary commission of inquiry. The case concerned an application
for review of a search order issued by a parliamentary commission of inquiry
against the applicant association, concerning a list of the names of its
members.
30. As regards the nature of a parliamentary commission of inquiry, the
Court of Cassation observed that it was not a “body” of the Chambers of
Parliament but a direct instance of the Chambers themselves which allowed
them to acquire the information needed to exercise their legislative powers
by holding an inquiry. Accordingly, the Court of Cassation held that a
parliamentary commission of inquiry could not be considered, from either an
objective or a subjective point of view, a body with a particular jurisdiction
or exercising judicial functions. It exercised of a “power of inquiry” which
was different in nature and purpose from the exercise a judicial function. In
particular, a parliamentary commission of inquiry did not have any power to
adjudicate, but only to collect information and data relevant to the exercise of
9GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
legislative powers. The Court of Cassation therefore concluded that a
parliamentary commission of inquiry was a “political body”.
31. With specific regard to search and seizure ordered by a parliamentary
commission of inquiry, the Court of Cassation held that it was different, in its
purpose and effects, from a search ordered by a judge in relation to a crime.
A search ordered by a judge was limited by the judgment which would
conclude the criminal proceedings: by that point, the seized items had to have
been either confiscated or returned, as provided for by law. Search and seizure
ordered by a parliamentary commission of inquiry concerned items pertaining
to the inquiry, with the consequence that it was limited by the inquiry: items
seized could be retained for a limited period of time, which could not extend
beyond the inquiry, which of its nature was limited in time.
32. The Court of Cassation further held that Article 82 of the Constitution,
which said that the powers exercised by a parliamentary commission of
inquiry were subject to the same limitations as a judicial authority, did not
entail that the same remedies (including an application for review of a search
order) applied. In the same way that a search order made by a judge was
subject to review by a judge, a search order made by a parliamentary
commission of inquiry would have to be subject to review by a body of the
same legislative power.
33. In the light of the above, the Court of Cassation concluded that an
ordinary judge had no jurisdiction over the actions of a parliamentary
commission of inquiry and could not quash, revoke or modify something such
as a search and seizure order.
34. As regards the remedies available to the individual affected by the
actions of a parliamentary commission of inquiry, the Court of Cassation held
that they were subject to the ordinary provisions concerning liability for
unlawful acts, both civil and criminal.
2. Application for judicial review of a misuse of powers as between State
bodies (conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato)
35. In judgment no. 15236 of 12 May 2022, the Court of Cassation, sitting
as a full court, reiterated that a judge was not obliged to make an application
for judicial review by the Constitutional Court of a misuse of powers as
between State bodies. The judge had the power to decide whether the case in
front of him or her fell within the domestic jurisdiction of Parliament as a
matter of its autonomy and independence, or whether it was a matter for him
or her under the ordinary rules of his or her jurisdiction.
3. Search orders
36. In several judgments, the Court of Cassation held a search order to be
void where it did not include a description of the allegations against the
person under investigation, the legislative provision making that conduct a
criminal offence, or the nature of the objects that had to be seized and how
10GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
they were relevant to the crime under investigation, and that merely referring
to the provision supposedly violated was insufficient (see, for example, Court
of Cassation judgments no. 41765 of 12 September 2023; no. 37639 of
13 March 2019; no. 13594 of 27 February 2015; and no. 5930 of
31 January 2012).
37. The Court of Cassation further held that the judiciary had to order the
return of objects seized once the criminal investigation and trial were over
(see Court of Cassation, judgment no. 22078 of 18 April 2023).
III. RELEVANT INTERNATIONAL INSTRUMENTS
A. Council of Europe Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data
38. The relevant part of the Council of Europe Convention for the
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal
Data (ETS No. 108, hereinafter “the Data Protection Convention”), which
entered into force on 1 September 2001 in respect of Italy, read as follows:
Article 6: Special categories of data
“Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs,
as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed
automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall
apply to personal data relating to criminal convictions.”
B. Recommendation R (87)15 of the Committee of Ministers of the
Council of Europe, regulating the use of personal data in the police
sector
39. Recommendation R (87)15 was adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 17 September 1987 at the
410th meeting of the Ministers’ Deputies. Its relevant parts read as follows:
Principle 2: Collection of data
“2.1. The collection of personal data for police purposes should be limited to such as
is necessary for the prevention of a real danger or the suppression of a specific criminal
offence. Any exception to this provision should be the subject of specific national
legislation.
...
2.4. The collection of data on individuals solely on the basis that they have a
particular racial origin, particular religious convictions, sexual behaviour or political
opinions or belong to particular movements or organisations which are not proscribed
by law should be prohibited. The collection of data concerning these factors may only
be carried out if absolutely necessary for the purposes of a particular inquiry.”
11GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
IV. INTERNATIONAL MATERIALS
A. Venice Commission
40. In paragraph 131 of its opinion CDL-AD(2019)015 of 24 June 2019,
the European Commission for Democracy through Law (the Venice
Commission), the Council of Europe’s advisory body on constitutional
matters, noted that the creation of committee of inquiries by national
parliaments is a common feature of many countries. Their mandate is to
investigate specific events or situations. Their primary functions appear to be
to ensure parliamentary supervision of the executive, but they may also be
created for other purposes, for example collecting information for lawmaking
purposes.
41. In its third-party intervention in the case of Rywin v. Poland
(nos. 6091/06 and 2 others, 18 February 2016), the Venice Commission
observed, inter alia, that in the majority of the countries examined those
bodies could be provided with some or all of the usual powers of the
investigating judges, and that this is a matter largely defined by the State’s
history and experience in the field. The third-party intervention was
summarised by the Court as follows:
“190. In its observations, the European Commission for Democracy through Law,
known as the Venice Commission, emphasised the essentially political nature of
proceedings conducted by parliamentary commissions of inquiry, which were not to be
confused with criminal investigations or proceedings. Such commissions should not
make any assessment or adjudication as to the criminal liability of persons covered by
the inquiry, those powers being reserved for the public prosecutor and the courts.
At the same time, it was in the nature of political ‘scandals’ – whether alleged or real
– that they might give rise to parallel processes. A case under parliamentary inquiry
might at the same time be subject both to administrative inquiries and to court
proceedings. However, this situation required all parties involved to ensure that proper
distance was kept between the parliamentary (political) inquiry and the criminal
investigations or proceedings.
191. The Venice Commission took the view that in the event of the discovery of
elements suggesting a criminal offence, the commission of inquiry would naturally have
to notify the public prosecutor and provide the latter with the relevant information and
documents, to the extent that it was allowed to do so under national law.
Such discovery should not in itself stop an otherwise legitimate parliamentary process
of inquiry. There was no such legal obligation under international or European law. In
accordance with the principle that Parliament – as an autonomous institution separate
from the judiciary – cannot be impeded from carrying out its own inquiries, the
commission should continue to look into the case and make its own (political)
assessment on the basis of its own examination. It should in particular have full
discretion to continue examining the facts, even if they may constitute criminal charges.
192. The Venice Commission pointed out that, even when a commission looked into
the possible criminal conduct of individuals, its process was essentially one of a
political nature and was not to be confused with criminal investigations and
proceedings. The results of a parliamentary inquiry would not alter the legal order. The
12GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
report which closed its work was in itself only an incentive to parliamentary discussion.
The ultimate aim of the inquiry was transparency with a view to ensuring that the public
were informed of matters affecting the res publica (the public good).
193. In the Venice Commission’s opinion, searching for offences could not be the
only goal of an inquiry conducted by a parliamentary commission, or even the main
purpose of its creation. This would be unconstitutional, even if domestic law did not
provide for any sanction. The means granted to a commission of inquiry always had to
serve the jurisdiction of the parliament in a system of separation of powers – either to
establish the responsibility of government and ministers or to collect information
necessary for more effective legislation or to present political recommendations to
government.
Even if identical items might be subject to both criminal proceedings and a
parliamentary inquiry, the aim of the two processes should always be different. The
criminal investigation should lead to an individual legal measure: the conviction or
acquittal of the accused. The commission of inquiry, for its part, had no power over
individuals, except to call them to testify.
194. The Venice Commission stressed the fact that proper procedures had to be
established for cooperation and the exchange of information and evidence between the
commission of inquiry and the public prosecutor, while respecting the differences
between the two processes and the procedural rights of the person suspected of
committing a criminal offence or other persons appearing before the commission.
195. During its inquiries, hearings and deliberations, a parliamentary commission
had to take proper account of the pending criminal investigations or proceedings. Its
members had to exercise caution so as not to make assessments or statements on the
issue of guilt, or in other ways disregard the presumption of innocence principle. A
commission had to take great care to ensure that its inquiries did not obstruct or in any
other way unduly interfere with the criminal investigation or proceedings.
When drafting its report, a parliamentary commission had to take care not to make
any assessments of a criminal legal nature and in particular not to pass judgment on the
criminal liability of the persons concerned. It should, however, remain free to describe
and analyse all the facts of the case and to assess these from a political perspective.
196. The fact that persons not holding public powers were involved should not
prevent a parliamentary commission from enquiring into the conduct of such person to
the extent that it was relevant. If a public scandal was being scrutinised, the fact that a
person did not occupy any public role should not exempt him or her from appearing
before the commission.
197. The Venice Commission took the view that it should primarily be for the
national law to determine whether and to what extent the hearings of a parliamentary
commission should be open to the public. This applied regardless of whether the
witnesses summoned to give testimony were private individuals or official figures
(ministers or civil servants).
From a legal perspective this was only problematic if the process led to the disclosure
of secret or classified information, or if the persons summoned to give testimony were
forced to publicly disclose information that was protected as confidential by law, or if
their rights to privacy under national or European law were infringed.
As regards the summoning before a commission of inquiry of individuals holding
public office, any restriction to the public nature of their hearing should be exceptional
and justified by specific objectives such as national security or the protection of secret
or confidential information.
13GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
198. When private persons were summoned to testify before parliamentary
commissions, they would usually be asked to give information about their relations and
dealings with government figures. In such cases the public might well have a legitimate
interest in full openness and transparency. At the same time, the right of private
individuals to respect for their private and family life might more easily justify or
necessitate the conduct of proceedings behind closed doors. There might be
circumstances where this was necessary to ensure conformity with the European
Convention on Human Rights, in particular Article 8 thereof. Moreover, holding
closed-door meetings of some sessions of the commission of inquiry might also
contribute to their effectiveness, as witnesses tend to feel freer is the proceedings are
covered by secrecy.
199. In the Venice Commission’s view, the ‘best model’ was one under which a
balance of interests was maintained by the parliamentary commission’s members on the
basis of the case at hand. This should preferably be provided for expressly in the
inquiry’s procedure, whether laid down in statute law or in parliamentary rules of
procedure.”
B. European Parliament
42. In March 2020 the European Parliament published a comparative
survey on committees of inquiry in national parliaments, which gathered
information from in total 20 Member States’ parliaments that replied to a
questionnaire. The survey noted that most EU Member States’ parliaments
can set up parliamentary committees of inquiry, and the legal basis for their
establishment is often enshrined in the Constitution.
43. As regards their investigative powers, the survey observed that it
appears that all parliamentary committees of inquiry have the right to request
information or documentation from public bodies, such as government
members, administrative authorities and both public and private bodies,
whenever deemed necessary for the conduct of their proceedings. However,
while in some Member States the refusal to provide necessary information
can lead to sanctions, in a few national parliaments sanctioning mechanisms
are considered unjustified, due to the parliamentary committees of inquiry’s
purely political role, that excludes any powers similar to those of the
judiciary.
44. They survey further showed that in many parliaments there are legal
remedies in place for the situations where the committee of inquiry as a whole
or its individual members or staff commit an act or omission violating either
the rules of procedure or the rights of natural or legal persons concerned by
an investigation.
14GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
THE LAW
I. THE GOVERNMENT’S PRELIMINARY OBJECTIONS
A. Alleged failure to exhaust domestic remedies
1. The parties’ submissions
(a) The Government
45. The Government submitted that the application was inadmissible for
failure to exhaust the available domestic remedies, since the present
application had been made on 20 April 2017, less than two months after the
disputed search had taken place and without any attempt to seek redress from
the national authorities. In particular, the Government submitted that there
were two available effective remedies that the applicant association could
have exhausted before making the present application: specifically, either an
application to the Constitutional Court for a decision on the misuse of powers
as between State bodies under Article 134 of the Italian Constitution (conflitto
di attribuzione) or a request to the Parliamentary Commission of Inquiry itself
to use its “self-correction” procedure (ricorso in autotutela).
46. As regards the former, the Government referred to Constitutional
Court judgment no. 231/1975, in which the court had given a ruling in a
similar case (see paragraph 27 above). It submitted that the applicant
association should have appealed to the territorially competent ordinary court
and asked it to seek a finding from the Constitutional Court that the
Parliamentary Commission of Inquiry had not had the power to authorise a
search.
47. As regards the latter, the Government observed that the Parliamentary
Commission of Inquiry, by exercising its power of “self-correction”, could
have decided to amend its own requisition – that is, the search and seizure
order – and could have revoked its actions itself. If the applicant association
said that its Convention rights had been breached as a consequence of actions
of the Parliamentary Commission of Inquiry, it should have sought a remedy
from the Commission itself exercising its powers of self-correction. In the
Government’s view, the Parliamentary Commission of Inquiry satisfied the
conditions established in the Court’s case-law for an independent and
impartial court established by law and whose activities were regulated by law.
(b) The applicant association
48. The applicant association contested the Government’s submission. It
considered that it had exhausted all the possible domestic remedies against
the search and seizure order, and that all of them had proved to be ineffective.
49. First, the applicant association argued that, in its submissions, the
Government had recognised that Parliament could not be held liable for its
actions and that it could not be subject to scrutiny by the ordinary courts.
15GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
A similar application had been made by a different Masonic lodge, but it had
been dismissed by the Rome District Court on the basis of the lack of
jurisdiction of the ordinary courts over the actions of a Parliamentary
Commission of Inquiry (see paragraph 18 above).
50. Secondly, the applicant association observed that the Government had
also admitted that, had it asked an ordinary court to make an application to
the Constitutional Court to review whether the Parliamentary Commission of
Inquiry had misused its powers, the competent ordinary court could have
raised the issue but would not have been obliged to do so. The possibility that
the case would be referred for a decision on the possible misuse of powers
(conflitto di attribuzione) was merely hypothetical and was not something an
individual could arrange for. In this regard, the applicant association stressed
that the Italian legal system, unlike others such as those of Germany or Spain,
did not allow individuals direct access to the Constitutional Court.
Under Article 134 of the Constitution only the domestic courts could decide
whether an action taken by Parliament was in conflict with their powers and,
consequently, only they could have raised the issue before the Constitutional
Court. Relying on judgment no. 15236 of 12 May 2022 of the Court of
Cassation (see paragraph 35 above), the applicant association stressed that an
ordinary judge was not obliged to raise the issue with the Constitutional
Court. The applicant association further submitted that it had expressly asked
the Public Prosecutor of the Rome District Court to ask the Constitutional
Court to review whether the Parliamentary Commission of Inquiry had
misused its powers (see paragraph 21 above) in relation to its criminal
complaint, but the request had been dismissed (see paragraph 22 above).
51. Thirdly, the applicant association submitted that it had asked the
Parliamentary Commission of Inquiry to act in “self-correction” (autotutela)
and revoke the search and seizure order, but the Commission had not even
replied (see paragraph 19 above).
52. Lastly, the applicant association stressed that it had also made a
complaint to the National Data Protection Authority, which had rejected it,
saying that it had no competence over the actions of a parliamentary
commission of inquiry.
2. The Court’s assessment
(a) General principles
53. The obligation to exhaust domestic remedies requires an applicant to
make normal use of remedies which are available and sufficient in respect of
his or her Convention grievances. The existence of these remedies must be
sufficiently certain not only in theory but also in practice, failing which they
will lack the requisite accessibility and effectiveness. To be effective, a
remedy must be capable of directly redressing the impugned state of affairs
and must offer reasonable prospects of success (see Communauté genevoise
16GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
d’action syndicale (CGAS) v. Switzerland [GC], no. 21881/20, § 139,
27 November 2023).
54. Thus, there is no obligation to have recourse to remedies which are
inadequate or ineffective (see Vučković and Others v. Serbia (preliminary
objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 73, 25 March 2014). In this
connection, the Court has considered, for example, that applicants were
dispensed from the obligation to exhaust a remedy referred to by the
Government where it was bound to fail and there were objective obstacles to
its use, or where its use would have been unreasonable and would have
constituted a disproportionate obstacle to the effective exercise of the right of
individual application under Article 34 of the Convention (see Communauté
genevoise d’action syndicale (CGAS), cited above, 141).
55. As regards the burden of proof, it is incumbent on the Government
claiming non-exhaustion to satisfy the Court that the remedy advanced by
them was an effective one, available in theory and in practice at the relevant
time. Once this burden of proof has been satisfied it falls to the applicant to
establish that the remedy was in fact exhausted or was for some reason
inadequate and ineffective in the particular circumstances of the case, or that
there existed special circumstances absolving him or her from the
requirement (see Vučković and Others, § 77, and Communauté genevoise
d’action syndicale (CGAS), § 143, both cited above).
(b) Application of the above principles to the present case
(i) The application for judicial review by the Constitutional Court of a misuse of
powers as between State bodies (conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato)
56. As regards whether the applicant association was obliged to institute
proceedings in the ordinary courts asking them to make a request for judicial
review by the Constitutional Court of a misuse of powers as between State
bodies, the Court reiterates that a remedy which is not directly accessible for
an applicant but is dependent on the exercise of discretion by an intermediary
is not effective for the purpose of Article 35 of the Convention (see Tănase
v. Moldova [GC], no. 7/08, § 122, ECHR 2010).
57. The Court has observed in the past that, in the Italian legal system, it
had not been shown, based on established case-law and practice, that an
action by the applicant before the ordinary courts combined with the duty on
those courts to raise a question of constitutionality before the Constitutional
Court in the light of the Convention amounted to an effective remedy.
Accordingly, in the absence of specifics of the functioning of constitutional
review proceedings in the domestic system at issue, such an application could
not be a remedy whose exhaustion was required under the Convention
(see Parrillo v. Italy [GC], no. 46470/11, §§ 101 and 104, ECHR 2015, with
further references).
58. However, the Court notes that the present case does not concern an
“ordinary” question of constitutionality, but rather an application for judicial
17GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
review by the Constitutional Court of a possible misuse of powers as between
State bodies.
59. In this regard, the Court notes that an application under Article 134 of
the Constitution for judicial review of a misuse of powers as between State
bodies can be made at the discretion of an authority, whether judicial or non-
judicial, which considers that its powers have been usurped. Should this issue
emerge before a judicial authority, the parties to the proceedings have no
procedural right to insist on whether to refer the situation to the Constitutional
Court. In this regard, the Court observes that the Italian Court of Cassation
recently reiterated that an ordinary judge is not obliged to make an application
for judicial review by the Constitutional Court of a possible misuse of powers
as between State bodies. The decision on whether a case before him or her
falls within the domestic jurisdiction of Parliament is a matter entirely for the
judge (see paragraph 35 above).
60. Moreover, taking into account the domestic case-law on the powers
of parliamentary commissions of inquiry (see paragraphs 27-34 above), the
Court cannot definitively conclude whether the situation in the present case
would have warranted the ordinary judge making such an application to the
Constitutional Court.
61. In any event, the Court observes that the applicant association did try
to use that remedy. As the applicant association has said, its representative
made a criminal complaint to the Office of the Public Prosecutor of the Rome
District Court and asked the Public Prosecutor to refer the issue to the
Constitutional Court (see paragraph 21 above). However, the request was
dismissed by the Public Prosecutor, who said that the conditions for making
an application for judicial review of misuse of powers as between State bodies
had not been met in the specific circumstances of the case, since there were
no criminal proceedings concerning the same issues which were being
investigated by the Parliamentary Commission of Inquiry and where the
exercise of judicial functions could have been interfered with by the
Commission (see paragraph 22 above).
62. In the light of the above, the Court considers that the applicant
association should not have had to institute an action before an ordinary court
which would have had no jurisdiction over the actions of a parliamentary
commission of inquiry (see paragraph 29 above), with the sole purpose of
asking that court to exercise its discretion to make an application for judicial
review by the Constitutional Court of a possible misuse of powers as between
State bodies. Such a requirement would amount to an unreasonable and
disproportionate obstacle to the effective exercise of the right of individual
application under Article 34 of the Convention (see paragraph 54 above).
(ii) Parliament’s power to act in self-correction (ricorso in autotutela)
63. As regards the Government’s argument that the applicant should have
asked the Parliamentary Commission of Inquiry to act in self-correction
18GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
(autotutela) and revoke the search order (see paragraph 26 above), the Court
notes that the applicant association made such a request but to no avail (see
paragraph 19 above).
64. In any event, the Court reiterates that discretionary or extraordinary
remedies are not considered effective remedies within the meaning of
Article 35 § 1 of the Convention and thus need not be used (see Goulandris
and Vardinogianni v. Greece, no. 1735/13, § 27, 16 June 2022, and Talmane
v. Latvia, no. 47938/07, § 21, 12 October 2016). Moreover, remedies which
have no precise time-limits, thus creating uncertainty and rendering nugatory
the six-month rule contained in Article 35 § 1 of the Convention, are not
effective remedies within the meaning of Article 35 § 1 (see Nicholas
v. Cyprus, no. 63246/10, § 38, 9 January 2018).
65. In the particular circumstances of the present case, the Court notes that
there was no procedure laid down in regulations and the procedure in question
is the result of ad hoc discretionary decisions of the Parliamentary
Commission of Inquiry. There are no provisions regulating how a
parliamentary commission may exercise its power to correct its own actions
or within what time-limits. Accordingly, the applicant association was not
required to ask the Parliamentary Commission of Inquiry to exercise its
power of self-correction.
(c) Conclusions as to the exhaustion of domestic remedies
66. In the light of the above, the Government’s objection of
non-exhaustion of domestic remedies must be dismissed.
B. Allegedly manifestly ill-founded nature of the application
67. Relying on the Court’s case-law on the autonomy of Parliaments and
the importance of the principle of the separation of powers, the Government
argued that the application was, in its entirety, manifestly ill-founded.
68. The applicant association did not comment on this issue.
69. The Court considers that the Government’s preliminary objection
raises complex issues of facts and law which cannot be determined without
an examination of the case on its merits. It follows that it is not manifestly
ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. The
Court therefore dismisses the Government’s objection (for a similar
approach, see Mehmet Zeki Doğan v. Türkiye (no. 2), no. 3324/19, § 74,
13 February 2024, and Gil Sanjuan v. Spain, no. 48297/15, § 23,
26 May 2020).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
70. The applicant association complained that the search of its premises
and the seizure of the list of its members, including their names and personal
data, was not “in accordance with the law” within the meaning of Article 8 of
19GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
the Convention and was grossly disproportionate, since the contested measure
had not been based on relevant or sufficient reasons, it was extremely broad
in its scope, and there were no sufficient procedural safeguards against abuse
and arbitrariness. Article 8 reads as follows:
“1. Everyone has the right to respect for his ... home ...
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in
the interests of national security, public safety or the economic well-being of the
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
or for the protection of the rights and freedoms of others.”
A. Admissibility
71. The Court notes that this complaint is neither manifestly ill-founded
(see paragraph 69 above) nor inadmissible on any other grounds listed in
Article 35 of the Convention. It must therefore be declared admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
(a) The applicant association
72. The applicant association argued that the search and seizure had not
been in accordance with the law and had been grossly disproportionate.
73. It submitted that under Article 82 of the Italian Constitution the
Parliamentary Commission of Inquiry had the same powers and limitations
as a judicial authority.
74. In its view, there had been no reasons sufficient to justify the search
and seizure. In addition, its purpose – specifically, finding out whether there
was anyone among the members of the applicant association that was
connected to criminal organisations – could have been achieved by less
intrusive means. In particular, according to the applicant association, the
Parliamentary Commission of Inquiry could have enquired confidentially of
the central Masonic organisation whether any of the individuals accused of
being involved in criminal activities were or had been members. The search
order made was instead very vague, since the expression “variously
connected” to criminal organisations was open to the broadest interpretation
and had no legal meaning. Furthermore, the order covered twenty-seven
years, a time span incompatible with any judicial investigation, which would
surely have been outside any limitation period.
75. According to the applicant association, a judicial authority could not
have validly and lawfully issued a search warrant in similar terms. Relying
on several judgments of the Court of Cassation (see paragraph 36 above), the
applicant association submitted that a search warrant issued by a judicial
authority would be void if it did not contain a description of the allegations
20GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
against the person under investigation, the legislation making the alleged
conduct a criminal offence, the nature of the objects that had to be seized and
how they were involved with the crime under investigation, and that merely
referring to the provision supposedly breached was insufficient. In this
connection, the applicant association argued that the search order had been in
breach of domestic law as it did not comply with the rules concerning search
orders made by a judicial authority, as required by Article 82 of the
Constitution.
76. In the applicant’s association’s view, membership of a Masonic lodge
fell within the definition of “other beliefs” as protected under Article 6 of the
Data Protection Convention (see paragraph 38 above) and the search order
had been in breach of the principles established in Recommendation R (87)15
of the Committee of Ministers of the Council of Europe (see paragraph 39
above). Referring to the Court’s case-law on mass surveillance, the applicant
association further argued that the mass collection of sensitive personal data
was incompatible with the Convention.
77. Furthermore, the applicant association complained that the data seized
are still held in the archives of the Parliamentary Commission of Inquiry. In
its view, this retention is unlawful under domestic law, which provides that
once the purpose for which data is obtained has been achieved, there is no
longer any justification for retaining the information. In this regard, the
applicant association stressed that the Parliamentary Commission of Inquiry
issued its report in 2017 and was dissolved in 2018. The applicant association
further stressed that under Article 263 of the CCP and domestic case law
(see paragraph 37 above), the material seized had to be returned once the
investigation was over. In the present case, by contrast, a digital copy of the
electronic files and a photocopy of the hard copy documents seized were both
still being held in the Parliamentary archives, in breach of domestic law.
78. The applicant association further argued that the measure was not
undertaken in a proportionate way as (i) it was carried out by thirteen police
officers specialised in countering organised crime; (ii) the documents
requested had immediately been provided by the applicant association, which
cooperated fully with the authorities; (iii) all the employees of the applicant
association who were present at the moment of the search were identified;
(iv) the search continued for fourteen hours; (v) the private apartment of the
Grand Master was also searched, including its loft, balcony, garden and
garden shed; and (vi) the documents seized included data concerning
members of the applicant association who did not belong to the Sicily or
Calabria lodges.
(b) The Government
79. The Government submitted that the search and seizure had been
carried out in accordance with the law, specifically in compliance with Article
82 of the Constitution and Law no. 87/2013, and that it had been necessary in
21GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
a democratic society for reasons of security, maintenance of public order and
the prevention of crime. They considered that the measure had been in
accordance with the law because the powers of the Parliamentary
Commission of Inquiry had been clearly set out in domestic law.
80. In their view, the reasons justifying the contested measure were
clearly given by the Parliamentary Commission of Inquiry at their sitting of
18 January 2017 and in the search order of 1 March 2017.
81. According to the Government, the measure was compatible with
Article 6 of the Data Protection Convention. In particular, as reiterated by its
Grand Master, the applicant association was not a political association.
The Government submitted that Masonic lodges were known entities which
were accepted as legal bodies, and that the names of members belonging to
regular lodges were confidential but certainly not secret. As regards
Recommendation R (87)15 of the Committee of Ministers of the Council of
Europe, the Government stressed that it was not binding and that it had not
been infringed given that the collection of data in the present case had not
been for the “only reason” of establishing the membership of a specific
association but also for the purposes of criminal proceedings and of the
investigation carried out by the Parliamentary Commission of Inquiry.
It therefore pertained to “a specific inquiry”, within the meaning of principle
2.4. of the Recommendation cited.
82. In this regard, the Government submitted that the Court’s judgment in
Szabo and Vissy v. Hungary (no. 37138/14, 12 January 2016), which the
applicant association had referred to (see paragraph 76 above), was irrelevant.
In that case, the Court censured the Hungarian law granting the executive (not
the legislature) excessive discretion in determining the number of individuals
to be subject to covert interception for reasons of national security. The Court
pointed out that this was in practice a law under which all citizens could
potentially be subjected to surveillance without their knowledge.
The situation in the present case was clearly completely different. Leaving
aside the obvious difference between a specific house search and unrestricted
telephone wiretapping, the search order made by the Parliamentary
Commission of Inquiry was based on limited and specific reasons and the
applicant association had been told about it in advance.
83. The Government further submitted that the measure was not
disproportionate. On the contrary, the Parliamentary Commission of Inquiry
had adopted a gradual approach and offered the applicant association multiple
opportunities for cooperation. The duration of the search and the number of
police officers involved was completely irrelevant.
84. Moreover, the Government submitted that, even assuming that the
disclosure of the information seized had been an interference with the
applicant association’s Article 8 rights, that interference would have been
proportionate as the search and seizure had been conducted in the context of
an investigation aimed at countering mafia infiltration.
22GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
85. As regards the remedies available to the applicant association for the
contested measure, the Government admitted that an application for review
of a search order pursuant to Article 257 CCP (riesame) could not be made
where the search order had been made by a parliamentary commission of
inquiry. However, the Government submitted that the applicant association
could have asked the ordinary judge to refer the case to the Constitutional
Court for review of a possible misuse of powers as between State bodies
(conflitto di attribuzione) or it could have asked the Parliamentary
Commission of Inquiry to act in self-correction (autotutela).
86. Moreover, the Government justified the absence of a judicial remedy
against a search order of a parliamentary commission of inquiry on the basis
of the principle of the separation of powers and the need to protect the
autonomy and independence of Parliament.
2. The Court’s assessment
(a) Whether there was an interference
87. The Court observes first of all that it is common ground between the
parties that in the present case there has been an interference with the rights
guaranteed by Article 8 of the Convention. On the basis of the following
considerations, it finds no reasons to hold otherwise.
88. A “search” of an individual’s domicile constitutes an interference with
the right to respect for the home, within the meaning of Article 8
(see Modestou v. Greece, no. 51693/13, § 29, 16 March 2017, and Gutsanovi
v. Bulgaria, no. 34529/10, § 217, ECHR 2013 (extracts)). The Court has
already held that a legal person is entitled to respect for its “home” within the
meaning of Article 8 § 1 of the Convention. An association is therefore not
wholly deprived of the protection of Article 8 by the mere fact that it is a legal
person (see Association for European Integration and Human Rights and
Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, § 60, 28 June 2007, with further
references, and Société Colas Est and Others v. France, no. 37971/97, § 41,
ECHR 2002-III). The Court has further held that any measure, if it is
no different in its manner of execution and its practical effects from a search,
amounts, regardless of its characterisation under domestic law, to interference
with the rights guaranteed under Article 8 of the Convention (see Kruglov
and Others v. Russia, nos. 11264/04 and 15 others, § 123, 4 February 2020,
and the case-law cited therein). Accordingly, the Court found that the search
of a legal person’s premises and the seizure of its documents constituted an
interference with its right to respect for its “home” (see Erduran and Em
Export Dış Tic A.Ş. v. Turkey, nos. 25707/05 and 28614/06, § 78,
20 November 2018, and Bernh Larsen Holding AS and Others v. Norway,
no. 24117/08, § 106, 14 March 2013).
89. The Court further reiterates that the search and seizure of electronic
data amounts to an interference with a legal person right to respect for its
“correspondence” (see Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH v. Austria,
23GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
no. 74336/01, § 45, ECHR 2007-IV; Vinci Construction and GTM Génie
Civil et Services v. France, nos. 63629/10 and 60567/10, § 63, 2 April 2015;
Naumenko and SIA Rix Shipping v. Latvia, no. 50805/14, § 45, 23 June 2022;
and UAB Kesko Senukai Lithuania v. Lithuania, no. 19162/19, § 109,
4 April 2023).
90. Moreover, although the applicant association cooperated with the
domestic authorities and supplied the documents requested, the Court has
already clarified that the absence of coercive powers does not mean there is
no interference with the rights guaranteed by Article 8 (see, mutatis mutandis,
Halabi v. France, no. 66554/14, § 55, 16 May 2019, and the case-law cited
therein).
91. The Court therefore considers that the search of the applicant
association’s premises and the subsequent seizure of various paper and digital
documents, including the list of the association’s members, their names and
their personal data, amounted to an interference with the right to respect for
its home and correspondence.
(b) The nature of the interference
92. In the assessment of whether such an interference was justified, the
scope of the domestic authorities’ margin of appreciation will depend on such
factors as the nature and seriousness of the interests at stake and the gravity
of the interference (see Bernh Larsen Holding AS and Others, § 158, and
Naumenko and SIA Rix Shipping, § 51, both cited above).
93. In the present case, on the one hand, the Court must remain mindful
of the fact that the nature of the interference complained of was not of the
same seriousness and degree as is ordinarily the case where search and seizure
are carried out under criminal law, the type of measures considered by the
Court in a number of previous cases (see Bernh Larsen Holding AS and
Others, § 173, and Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş., § 98, both cited
above). Moreover, the Court reiterates that the Contracting States’ margin of
appreciation and the corresponding entitlement to interfere may be more
far-reaching where the business premises of a legal person, rather than an
individual, are concerned (see Niemietz v. Germany, 16 December 1992,
§ 31, Series A no. 251-B; see also Société Colas Est and Others, § 49; Bernh
Larsen Holding AS and Others, § 159; Naumenko and SIA Rix Shipping, § 51;
and Erduran et Em Export Dış Tic A.Ş., § 99, all cited above).
94. On the other hand, even where a wide margin of appreciation is
accorded to the State, the Court’s review is not limited to ascertaining whether
the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good
faith (see DELTA PEKÁRNY a.s. v. the Czech Republic, no. 97/11, § 82,
2 October 2014, and Naumenko and SIA Rix Shipping, cited above, § 50).
Moreover, the Court has also previously acknowledged that where a large
amount of information is seized, that is a factor militating in favour of strict
scrutiny on its part (see Bernh Larsen Holding AS and Others, § 159;
24GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
Naumenko and SIA Rix Shipping, § 51; and UAB Kesko Senukai Lithuania,
§ 119, all cited above) and, in the present case, it is undisputed that the
domestic authorities seized a very large quantity of documents
(see paragraph 16 above).
(c) Whether the interference was justified
95. A similar interference entails a violation of Article 8 of the
Convention unless it complied with the requirements of the second paragraph
of such provision. The Court must therefore examine whether the interference
was “in accordance with the law”, pursued one or more of the legitimate aims
set out in that paragraph and was “necessary in a democratic society” to
achieve the aim or aims in question (see, among many other authorities,
Heino v. Finland, no. 56720/09, § 35, 15 February 2011, and DELTA
PEKÁRNY a.s., cited above, § 79).
(i) Whether the interference was “in accordance with the law”
(α) General principles
96. The expression “in accordance with the law”, within the meaning of
Article 8 § 2 of the Convention, requires firstly that the impugned measure
should have some basis in domestic law. Second, the domestic law must be
accessible to the person concerned. Third, the person affected must be able,
if need be with appropriate legal advice, to foresee the consequences of the
domestic law for him, and fourth, the domestic law must be compatible with
the rule of law (see Brazzi v. Italy, no. 57278/11, § 39, 27 September 2018;
De Tommaso v. Italy [GC], no. 43395/09, § 107, 23 February 2017; and
Heino, cited above, § 36). The concept of “law” must be understood in its
“substantive” sense, not its “formal” one. It therefore includes everything that
goes to make up the written law, including enactments of lower rank than
statutes, and the relevant case-law authority (see, among others, Bodalev
v. Russia, no. 67200/12, § 66, 6 September 2022, and National Federation of
Sportspersons’ Associations and Unions (FNASS) and Others v. France,
nos. 48151/11 and 77769/13, § 160, 18 January 2018).
97. In the context of investigative activities such as the one at issue,
because of the lack of public scrutiny and the risk of abuse of power,
compatibility with the rule of law requires that the domestic law provide
adequate protection against arbitrary interference with Article 8 rights (see,
mutatis mutandis, Rustamkhanli v. Azerbaijan, no. 24460/16, § 41,
4 July 2024, and Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş., cited above, § 80).
(β) Application of the above principles to the present case
98. As regards whether the measure contested in the present case had a
sufficient basis in domestic law, the Court notes that the power of the
Chambers of Parliament to institute a parliamentary commission of inquiry
25GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
was enshrined in Article 82 of the Italian Constitution, which gives those
entities the “same powers and limitations as a judicial authority”
(see paragraph 23 above). The Parliamentary Commission of Inquiry in the
present case was instituted under Article 1 of Law no. 87/2013 (see paragraph
25 above). The power of parliamentary commissions of inquiry to order
search and seizure was therefore based on the reference in Article 82 of the
Constitution to the “same powers” held by judicial authorities and, therefore,
to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure (see
paragraph 24 above), and that power had never previously been disputed (see
paragraph 31 above).
99. The Court is therefore satisfied that the measure being discussed in
the present case had a sufficient legal basis in domestic law. It must now
assess whether domestic law and practice afforded adequate and effective
safeguards against abuse and arbitrariness (see paragraph 97 above).
100. In this regard, the Court observes that under Article 247(2) CCP
when a search is ordered, reasons must be given (see paragraph 24 above).
In the context of criminal proceedings, the Court of Cassation clarified that a
search warrant would be void if it did not contain a description of the
allegations against the person under investigation, the legislation making the
alleged conduct a criminal offence, the nature of the objects that had to be
seized and their involvement in the crime under investigation, and that merely
referring to the provision supposedly breached was insufficient
(see paragraph 36 above).
101. Moreover, the Court of Cassation further held that the seizure was
limited in time, because at the end of the criminal proceedings the seized
items had to be returned (see paragraph 37 above). With specific regard to
search and seizure ordered by a parliamentary commission of inquiry, the
Court of Cassation held that seized items could be retained for a limited
period of time which could not extend beyond the parliamentary commission
of inquiry, which of its nature was limited in time (see paragraph 31 above).
102. The Court therefore considers that the guarantees provided by the
reference in Article 82 of the Italian Constitution to the “same limitations” as
those on the powers of judicial authorities, adapted where appropriate to the
context of a parliamentary inquiry, were sufficient to prevent abuse and
arbitrariness by a parliamentary commission of inquiry.
103. The parties disagreed, however, as to whether the Parliamentary
Commission of Inquiry had complied with the requirements and limitations
established under domestic law. In the present case, the applicant
association’s complaints had mainly concerned the authorities’ alleged failure
to comply with those provisions. The complaints therefore relate primarily to
the manner in which the legal framework was applied. The applicant
association’s arguments concerning the lawfulness of the interference being
closely related to the question as to whether the “necessity” test was complied
with in their case, the Court will address jointly the “in accordance with the
law” and “necessity” requirements (see, for an example of such approach,
26GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş., cited above, § 82, with further
references).
(ii) Whether the interference pursued a “legitimate aim”
104. The Government maintained that the search and seizure had served
a legitimate aim, namely the interests of national security, public safety and
the prevention of crime. Their submission was not disputed by the applicant
association.
105. The Court, observing that the search and seizure was ordered in the
context of an inquiry concerning the Mafia, finds no reason to arrive at a
different conclusion in this regard.
(iii) Whether the interference was “necessary in a democratic society”
(α) General principles
106. The notion of “necessity” implies that the interference corresponds
to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the
legitimate aim pursued. In determining whether an interference is “necessary
in a democratic society” the Court will take into account the fact that a certain
margin of appreciation is left to the Contracting States (see paragraph 93
above). However, the exceptions provided for in paragraph 2 of Article 8 are
to be interpreted narrowly, and the need for them in a given case must be
convincingly established (see Smirnov v. Russia, no. 71362/01, § 43, ECHR
2007-VII, with further references, and Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş.,
cited above, § 85).
107. As regards, in particular, searches and inspections of the premises of
legal persons and the seizure or copying of their documents, the Court has
observed that while States may consider it necessary to have recourse to such
measures in order to obtain physical evidence of certain offences,
nevertheless, the relevant legislation and practice must afford adequate and
effective safeguards against abuse and arbitrariness (see Naumenko and SIA
Rix Shipping, § 50; DELTA PEKÁRNY a.s., § 83; and Société Colas Est and
Others, § 48, all cited above).
108. In this context, in exercising its supervisory jurisdiction, the Court
must consider the impugned decisions in the light of the case as a whole and
determine whether the reasons adduced to justify the interference at issue are
“relevant and sufficient” (see Naumenko and SIA Rix Shipping, cited above,
§ 50) and whether the proportionality principle was adhered to (see Vinks and
Ribicka v. Latvia, no. 28926/10, § 102, 30 January 2020, and Erduran and
Em Export Dış Tic A.Ş., cited above, § 87).
109. In the context of criminal proceedings, the criteria the Court has
taken into consideration in determining whether the proportionality principle
was adhered to are, inter alia: the severity of the offence in connection with
which the search and seizure was effected; the manner and circumstances in
which the order was issued, in particular, whether any further evidence was
27GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
available at that time; the content and scope of the order, having particular
regard to the nature of the premises searched and the safeguards implemented
in order to confine the impact of the measure to reasonable bounds; and the
extent of possible repercussions on the reputation of the person affected by
the search (see Vinks and Ribicka, § 102, and Erduran and Em Export Dış
Tic A.Ş., § 87, both cited above, with further references).
110. In cases concerning the protection of individuals and legal persons
from arbitrary interferences with their rights guaranteed by Article 8, the
Court has held that the absence of a prior judicial warrant may be
counterbalanced by the availability of an ex post judicial review (see Smirnov,
§ 45; Heino, § 45; and DELTA PEKÁRNY a.s., § 83 in fine, all cited above).
This review must be effective in the particular circumstances of the case in
question (see Gutsanovi, cited above, § 222). The Court has also held that,
although Article 8 of the Convention cannot be interpreted as requiring an ex
post judicial review in all cases concerning a search or seizure carried out in
the premises of a legal person, the availability of such a review may be taken
into account, among other elements, when assessing the compliance of
searches and seizures with Article 8 (see UAB Kesko Senukai Lithuania, cited
above, § 117).
111. With specific regard to the interference at issue in the present case,
the Court has held that a remedy against a search undertaken in alleged
violation of the rights guaranteed by the Convention must allow an
assessment of the lawfulness and necessity of the impugned measure
(see Contrada v. Italy (no. 4), no. 2507/19, § 51, 23 May 2024; Popovi
v. Bulgaria, no. 39651/11, § 122, 9 June 2016; Stoyanov and Others
v. Bulgaria, no. 55388/10, § 152, 31 March 2016; Govedarski v. Bulgaria,
no. 34957/12, § 94, 16 February 2016; Gutsanovi, cited above, § 234; Iliya
Stefanov v. Bulgaria, no. 65755/01, § 44, 22 May 2008; and Brazzi, cited
above, § 46). In particular, once the search has been carried out or the person
concerned has become otherwise aware of the existence of the search order,
there must exist a procedure whereby the person can challenge the legal and
factual grounds of the order and obtain redress in the event that the search
was unlawfully ordered or executed (see Avanesyan v. Russia, no. 41152/06,
§ 29, 18 September 2014).
112. In different contexts, the Court has observed that the procedural
safeguards required by the Convention should be adapted to the parliamentary
context, bearing in mind the generally recognised principles of parliamentary
autonomy and the separation of powers (see Mándli and Others v. Hungary,
no. 63164/16, § 72, 26 May 2020, and Drozd v. Poland, no. 15158/19, § 73,
6 April 2023).
(β) Application of the above principles to the present case
113. In the present case, the parties’ submissions concentrated on the
necessity of the interference and, in particular, on the questions of whether
28GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
the measure was proportionate to the legitimate aim pursued and whether the
procedural safeguards provided for by the Code of Criminal Procedure, to
which Article 82 of the Constitution made reference, were adequately
complied with, as well as on whether the applicant association had had at its
disposal a remedy to deal with the alleged unlawfulness of the contested
measure.
114. As regards the scope of the domestic authorities’ margin of
appreciation, the Court considers that one factor that militates in favour of
strict scrutiny in the present case is that the authorities seized and copied a
very large quantity of paper and digital documents (see paragraph 16 above),
without there being any demonstration that they were all relevant to the
ongoing inquiry about the Mafia (see, mutatis mutandis, Naumenko and SIA
Rix Shipping, cited above, § 51; see paragraphs 130-131 below). On the other
hand, the fact that the measure was aimed at legal persons meant that a wider
margin of appreciation could be applied than would have been the case had it
concerned an individual (see DELTA PEKARNY a.s., § 88, and Bernh Larsen
Holding AS and Others, § 159, both cited above).
115. In the light of the principles reiterated above (see paragraphs 106-
112 above), although considering that they must be adapted to the different
context of a parliamentary inquiry, and taking into account the applicant
association’s complaints, the Court will examine the seriousness of the matter
being investigated in connection with which the measure was effected (see
paragraphs 116-117 below); the manner and circumstances in which the
search and seizure order was issued (see paragraphs 118-124 below); the
content and scope of the order (see paragraphs 125-145 below), and the
existence of sufficient procedural safeguards against abuse and arbitrariness
(see paragraphs 132-145 below).
‒ The seriousness of the matter being investigated
116. The Court notes that the search of the premises of the applicant
association was for the purpose of obtaining a list of the names of the
members of certain masonic lodges, in order to verify whether there were
individuals among them who were linked, for various reasons, to mafia-type
associations (see paragraph 13 above).
117. It therefore considers that the matters being investigated were
serious.
‒ The manner and circumstances in which the order was issued
118. As regards the manner in which the order was issued, the Court notes
that the search order was made by the Parliamentary Commission of Inquiry
itself, since it had the “same powers” as a judicial authority (see paragraphs
23 and 31 above), and that it was not subject to prior judicial scrutiny capable
of circumscribing its scope (see, a contrario, Société Canal Plus and Others,
29GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
§§ 55-56; Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH, § 59; and Naumenko and
SIA Rix Shipping, § 53, all cited above).
119. In this connection, the Court reiterates that it has already held that it
must redouble its vigilance where domestic law allows a search to be
undertaken without prior judicial scrutiny (see DELTA PEKARNY a.s., § 83;
Brazzi, § 41; and Halabi, § 64, all cited above; see also Bostan v. the Republic
of Moldova, no. 52507/09, § 23, 8 December 2020).
120. As regards the circumstances in which the order was issued, the
Court must consider whether it was based on evidence or reasonable
suspicion of the existence of an involvement in the matter being investigated
(see, mutatis mutandis, Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH, § 57; Heino,
§ 41; and Naumenko and SIA Rix Shipping, §§ 54-55, all cited above) and, in
particular, whether any further evidence was available at the time (see, for a
similar assessment, Vinks and Ribicka, § 102, and Erduran and Em Export
Dış Tic A.Ş., § 87, both cited above).
121. In this regard, the Court observes that the applicant association had
been informed that the inquiry concerned, in general, the infiltration by Mafia
groups of Masonic lodges (see paragraph 5 above). As reiterated multiple
times by the applicant association’s representative, no references to specific
investigations, offences or individuals capable of demonstrating that such
infiltration had taken place were made by the Parliamentary Commission of
Inquiry in its request for a list of the members of the applicant association
(see paragraphs 7 and 11 above).
122. The Court further notes that the search order said that “from the
hearings held up to now and from the documentation obtained, it is apparent
that there is a concrete danger of the infiltration of Freemasonry by Cosa
Nostra and the Ndrangheta” (see paragraph 13 above). As regards the
evidence available at that time, the order referred generically to the results of
previous hearings and to ongoing criminal investigations (see paragraph 14
above). However, no reference to individualised items of evidence was made
in the search order.
123. In this context, the Court cannot but observe that that the
Parliamentary Commission of Inquiry mentioned the subject of the ongoing
inquiry only briefly in its order and did not set out the facts or documents
capable of supporting a reasonable suspicion of an involvement in the matter
being investigated (see, mutatis mutandis, DELTA PEKARNY a.s., cited
above, § 85). That lack of reasoning was in breach of the domestic provisions,
which required reasons to be given (see paragraph 100 above).
124. The Court therefore considers that the measure was not based on
relevant or sufficient reasons. In particular, it does not appear that the search
order was based on elements giving rise to a reasonable suspicion that the
applicant association had been involved in the matter being investigated.
30GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
‒ The content and scope of the order
125. As regards the content and scope of the order, the Court must assess
whether it was reasonably limited (see Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş.,
cited above, § 90). In particular, it must assess whether it defined the type of
material that could be searched for, seized and copied, preferably by
indicating the items of evidence that the authorities expected to find in
connection with the allegations they were investigating (see DELTA
PEKARNY a.s., cited above, § 88) in order to avoid massive and
indiscriminate access to items not related to the inquiry (see, a contrario,
Vinci Construction and GTM Génie Civil et Services, § 76, and UAB Kesko
Senukai Lithuania, § 118, both cited above).
126. As to the type of information sought, the Court considers it to have
been of a very wide range, as the contested measure aimed at obtaining a list
of anyone who had belonged, for any reason, to a Masonic lodge of Calabria
or Sicily starting from 1990, including people who had ceased to belong to a
lodge or ceased active membership, and information about the level of their
membership and the role they played, as well as information about all the
lodges of Calabria and Sicily which had been dissolved or suspended from
1990 onwards, including the names of all their members and their personal
files, any inquiries held and the decisions taken (see paragraph 15 above).
127. The Court therefore has serious doubts as to whether the measure
was confined to reasonable bounds (see, a contrario, Vinci Construction and
GTM Génie Civil et Services, cited above, § 76).
128. As to the scope of the search order, the Court observes that it was
formulated in somewhat broad terms. It referred to a wide range of actions,
such as the search of the applicant association’s premises, including annexes,
chattels and associated premises, and of computers and electronic information
systems, even if they were protected by security measures. It also ordered the
seizure of the abovementioned documents, where they were in hard copy, and
the seizure of computer files of whatever nature containing documents in
digitised form, to be copied immediately in the presence of the interested
parties in such a way as to ensure the conformity of the data acquired with
the original and to avoid alteration of the original data, followed by the
restitution, at the end of those operations, of the computers and files seized to
their legitimate owners (see paragraph 15 above).
129. It therefore appears to the Court that the order was couched in very
broad terms (see Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş., cited above, § 90).
130. The Court further notes that, during the search, the officers identified
the personnel present in the applicant association’s premises, and that the
search concerned all of those premises, including its archives, the library, and
the personal residence of the Grand Master, and that several computers were
searched (see paragraph 16 above). Moreover, the search resulted in the
seizure of numerous documents, including lists of approximately 6,000
31GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
persons registered with the applicant association, as well as hard disks, flash
drives and computers (ibid.).
131. The Court therefore considers that the applicant association’s rights
under Article 8 of the Convention were significantly affected during the
operation since the domestic authorities examined and retained a large
number of paper and digital documents, which included confidential
information (see, mutatis mutandis, Naumenko and SIA Rix Shipping, cited
above, § 54).
‒ The existence of sufficient procedural safeguards against abuse and
arbitrariness
132. In this context, the Court must examine whether the deficiencies in
the limitation of the scope of the order were offset by sufficient procedural
safeguards capable of protecting the applicant association against any abuse
or arbitrariness (see Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş., cited above, § 90)
and confining the impact of the measure to reasonable bounds.
133. The Court observes at the outset that some safeguards were
effectively put in place. In particular, the seized items were subjected to the
secrecy regime established under sections 5 and 6 of Law no. 87/2013
(see paragraph 25 above). Moreover, the Parliamentary Commission of
Inquiry ordered that the seized documentation had to be kept “at premises at
the disposal of the delegated judicial police, suitable to prevent computer
access other than that authorised in the proceedings between the parties”, in
a room equipped with a security door, video surveillance and alarms (see
paragraph 17 above).
134. However, the Court notes that under Italian law the applicant
association had no means of contesting the lawfulness of the search order or
its execution before an independent and impartial authority (see, Iliya
Stefanov, cited above, § 44, and a contrario, Bernh Larsen Holding AS and
Others, cited above, § 164-65).
135. In this connection, the Court has already concluded that the remedies
asserted by the Government, notably the judicial review by the Constitutional
Court of a possible misuse of powers as between State bodies, and the power
of Parliament to self-correct its actions, cannot be considered effective for the
purpose of the Convention (see, respectively, paragraphs 59-60 and 65
above).
136. Moreover, the Court notes that the Government admitted (see
paragraph 85 above) that the remedy provided for by Article 257 CCP,
notably an application for review of the search order (riesame; see paragraph
24 above) could not be applied for in respect of search orders made by a
parliamentary commission of inquiry (see, as regards the general features of
the application for review, Brazzi, cited above, § 19, and Contrada v. Italy
(no. 4), no. 2507/19, §§ 16-20, 23 May 2024). This is confirmed by the
case-law of the Court of Cassation, which held that the remedy in question
32GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
could not be sought in respect of a search order made by a parliamentary
commission of inquiry (see paragraph 32 above).
137. As the system in Italy currently stands, no other remedy is available
following a search and seizure order made by a parliamentary commission of
inquiry, whether before a judicial authority or any other body. Indeed,
domestic law confers exclusive jurisdiction on Parliament to rule on the
validity of its acts. Under domestic law, the courts decline jurisdiction to deal
with disputes concerning the actions of a parliamentary commission of
inquiry (see paragraphs 18 and 29 above). The measure therefore could not
be subjected to an ex post scrutiny by an independent authority (see DELTA
PEKARNY a.s., cited above, § 86).
138. The Court notes that the Government justified the absence of a means
of contesting the search order on the basis of the principle of the separation
of powers and the need to protect the autonomy and independence of
Parliament (see paragraph 86 above).
139. In this regard, the Court notes that the principles concerning
parliamentary autonomy were outlined in Karácsony and Others v.
Hungary ([GC], nos. 42461/13 and 44357/13, §§ 138-47, 17 May 2016), a
case concerning disciplinary proceedings which was examined under Article
10 of the Convention. They may be summarised as follows. Parliament is a
unique forum for debate in a democratic society, which is of fundamental
importance (ibid., § 138). There is a close nexus between an effective political
democracy and the effective operation of Parliament (ibid., § 141). The rules
concerning the internal operation of Parliament are the exemplification of the
well-established principle of the autonomy of Parliament. In accordance with
this principle, Parliament is entitled, to the exclusion of other powers and
within the limits of the constitutional framework, to regulate its own internal
affairs, for example the composition of its bodies. This forms part of “the
jurisdictional autonomy of Parliament” (ibid., § 142). In principle, the rules
concerning the internal functioning of national parliaments, as an aspect of
parliamentary autonomy, fall within the margin of appreciation of the
Contracting States (ibid., § 143).
140. The Court has also already found, for example, that the inherent
characteristics of the system of parliamentary immunity and the resulting
derogation from the ordinary law pursue the aim of allowing free speech for
representatives of the people and preventing partisan complaints from
interfering with parliamentary functions (see A. v. the United Kingdom,
no. 35373/97, § 79, ECHR 2002-X; Cordova v. Italy (no. 1), no. 40877/98,
§ 59, ECHR 2003-I; Cordova v. Italy (no. 2), no. 45649/99, §§ 60 and 62,
ECHR 2003-I (extracts); Zollamann v. the United Kingdom (dec.),
no. 62902/00, ECHR 2003-XII; De Jorio v. Italy (dec.), no. 73936/01, § 52,
3 June 2004; C.G.I.L. and Cofferati v. Italy, no. 46967/07, § 71, 24 February
2009; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, § 88, ECHR 2009 (extracts); and
Selahattin Demirtaş v. Turkey (no. 2) [GC], no. 14305/17, § 256,
22 December 2020).
33GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
141. Moreover, the Court has pointed out that it cannot impose on States
a given constitutional model governing, in one way or another, the relations
and interaction between the various State powers (see Savino and Others
v. Italy, nos. 17214/05 and 2 others, § 92, 28 April 2009; Thiam v. France,
no. 80018/12, § 62, 18 October 2018; and Eminağaoğlu v. Turkey,
no. 76521/12, § 94, 9 March 2021). In this connection, in Savino and Others
the Court held that the choice of the Italian legislator to preserve the
autonomy and independence of Parliament by granting it immunity from the
ordinary courts could not in itself be challenged before the Court (cited above,
§ 92).
142. However, the Court has also stressed that the national discretion of
the domestic authorities, which is inherent in the notion of parliamentary
autonomy, is not unfettered, but should be compatible with the concepts of
“effective political democracy” and “the rule of law” to which the Preamble
to the Convention refers (see Karácsony, cited above, § 147; Mugemangango
v. Belgium [GC], no. 310/15, § 74, 10 July 2020; and Guðmundur
Gunnarsson and Magnús Davíð Norðdahl v. Iceland, nos. 24159/22 and
25751/22, § 63, 16 April 2024). Therefore, reiterating that none of the
provisions of the Convention requires States to comply with any theoretical
constitutional concepts regarding the permissible limits of the powers’
interaction (see Thiam, cited above, § 62), the Court stresses that the question
is always whether, in a given case, the requirements of the Convention are
met (see Kleyn and Others v. the Netherlands [GC], nos. 39343/98 and
3 others, § 193, ECHR 2003-VI, and Savino and Others, cited above, § 93).
143. In the light of the above, while reiterating that some form of ex ante
or ex post control of a measure by an impartial authority with sufficient degree
of independence from the authority which ordered the measure is an essential
safeguard against arbitrary interference by public powers with the rights
protected by Article 8 (see paragraph 110 above), the Court considers, having
also regard to the subsidiarity principle and the margin of appreciation
afforded to Contracting States in matters closely linked to the separation of
powers (see, mutatis mutandis, Mugemangango, cited above, § 138), that it
is not for it to indicate what type of remedy should be provided in order to
satisfy the requirements of the Convention in the specific circumstances of
the present case
144. Lastly, the Court observes that, according to the information
provided by the applicant association and not contested by the Government,
a copy of the seized documents is still held in the archives of the
Parliamentary Commission of Inquiry, notwithstanding the facts that its
functions are complete and it has been dissolved (see paragraph 77 above).
145. In this connection, the Court reiterates that it has already observed
that the absence of regulations requiring the destruction of copies of
documents obtained through a search may be incompatible with Article 8
(see DELTA PEKARNY a.s., cited above, § 92).
34GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
146. In the present case, it appears that, under the relevant domestic
legislation and case-law, the seized documents should have been returned, or
the copies of them destroyed, at the conclusion of the inquiry (see paragraphs
31 and 37 above). However, this provision was not complied with.
(iv) Conclusion
147. In the light of the foregoing and, in particular, of the lack of evidence
or a reasonable suspicion of involvement in the matter being investigated,
capable of justifying the measure (see paragraph 124 above), its wide and
indeterminate content (see paragraphs 126-131 above), and the absence of
sufficient counterbalancing guarantees, in particular of an independent and
impartial review of the contested measure (see paragraphs 134-145 above),
the Court concludes that the disputed measure was not “in accordance with
the law” nor “necessary in a democratic society”.
148. There has accordingly been a violation of Article 8 of the
Convention.
III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
149. The applicant association also complained that the search and seizure
order further entailed an unlawful and disproportionate interference with its
right to freedom of association, guaranteed by Article 11 of the Convention,
and that there was no effective remedy within the meaning of Article 13 of
the Convention for any unlawfulness and lack of proportionality of the
contested measure.
150. Having regard to the facts of the case, the submissions of the parties
and its findings above (see paragraph 148 above), the Court considers that it
has dealt with the main legal questions raised by the case and that there is no
need to examine the admissibility and merits of these complaints (see Centre
for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania [GC],
no. 47848/08, § 156, ECHR 2014).
IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
151. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only
partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the
injured party.”
A. Damage
152. The applicant association asked the Court to award compensation for
non-pecuniary damage on an equitable basis.
153. The Government submitted that the claim was unsubstantiated.
35GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
154. The Court considers that the applicant association certainly sustained
non-pecuniary damage which cannot be compensated for solely by the
finding of a violation (see, for example, Société Colas Est and Others, cited
above, § 55) and, ruling on an equitable basis, awards the applicant
association 9,600 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage, plus any
tax that may be chargeable.
B. Costs and expenses
155. The applicant association also claimed EUR 16,552.60 for the costs
and expenses incurred in dealing with the domestic authorities and
EUR 5,344 for those incurred before the Court.
156. The Government did not comment on this issue.
157. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the
reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that
these were actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum
(see, among many others, H.F. and Others v. France [GC], nos. 24384/19
and 44234/20, § 291, 14 September 2022).
158. As regards the claims concerning the costs and expenses incurred
before the domestic authorities, the Court notes that they were submitted
without any description of the legal services that had been provided. In
particular, the documents submitted to the Court merely mentioned
“consultation in the field of freedom of association”. As a result, the Court is
unable to find that those expenses were related to the present case and that
they were necessarily incurred (see UAB Kesko Senukai Lithuania, cited
above, § 136). The Court therefore rejects the applicant association’s claim
for costs and expenses in the domestic proceedings.
159. As regards the costs and expenses incurred in the proceedings before
the Court, it considers that, taking into account the legal issues raised in the
present case, the amount claimed by the applicant association can be
considered reasonable as to quantum. It therefore grants that part of the claim
in full and awards the applicant association EUR 5,344, plus any tax that may
be chargeable to it.
FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Declares, unanimously, the complaint under Article 8 of the Convention
admissible;
2. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 8 of the
Convention;
36GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT
3. Holds, by six votes to one, that there is no need to examine the
admissibility and merits of the complaints under Articles 11 and 13 of the
Convention;
4. Holds, unanimously,
(a) that the respondent State is to pay the applicant association, within
three months from the date on which the judgment becomes final in
accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following
amounts:
(i) EUR 9,600 (nine thousand six hundred euros), plus any tax that
may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;
(ii) EUR 5,344 (five thousand three hundred and forty-four euros),
plus any tax that may be chargeable to the applicant association, in
respect of costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until
settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a
rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank
during the default period plus three percentage points;
5. Dismisses, by six votes to one, the remainder of the applicant association’s
claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 19 December 2024, pursuant
to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Liv Tigerstedt Ivana Jelić
Deputy Registrar President
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the
Rules of Court, the partly dissenting opinion of Judge G. A. Serghides is
annexed to this judgment.
37GRANDE ORIENTE D'ITALIA v. ITALY JUDGMENT – SEPARATE OPINION
PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE SERGHIDES
1. The applicant association (hereinafter the “applicant”) is an Italian
Masonic association which groups together several lodges. The applicant
complained that there had been violations of Articles 8, 11 and 13 of the
Convention owing to a search of its premises ordered by a parliamentary
commission of inquiry and the subsequent seizure of a number of paper and
digital documents, in particular a list, including names and personal data, of
more than 6,000 members of the association.
2. I voted in favour of all points of the operative provisions of the
judgment except for points 3 and 5. In particular, I disagree that having found
a violation of Article 8 of the Convention – and on the ground that the Court
has “dealt with the main legal questions raised by the case” – there is no need
to examine the admissibility and merits of the complaints under Articles 11
(freedom of association) and 13 (effective remedy) of the Convention (point
3 and paragraphs 149 and 150 of the judgment). I also disagree with the
dismissal of the remainder of the just satisfaction claim.
3. Since I recently took the same position in my partly dissenting opinion
in Adamčo v. Slovakia (no. 2), nos. 55792/20 and 2 others, 12 December 2024
(not yet final), where I thoroughly presented all arguments relevant to the
issue at hand, I opt to refer to that opinion rather than restate the same
arguments here.
38
...
Hai bisogno di te.
Al di sopra di tutto hai bisogno di pace interiore, il che richiede armonia tra l'interno e l'esterno.
Fai quello in cui credi, e credi in quello che fai.
Magas Cantoras II
Una notte insonne... per caso... decido di dare un'occhiata alle statistiche del nostro sito. Vogliamo condividere con tutti voi , i risultati ottenuti in 47 giorni dalla nascita web di tutto ciò e soprattutto Ringraziarvi singolarmente tutti , Russia e Corea del Sud incluse .Volevo personalmente informarvi a nome di tutti che è possibile conoscere il nostro operato, la nostra realtà in alcuni dei contenuti sotto protezione. Restiamo a vostra completa disposizione, nessuno escluso, tutt'altro , per condividere questo nostro cammino. Noi siamo un'altra cosa ... eh già ...Concedeteci le immagini seguenti.
Si afferma comunemente che ogni Loggia massonica è sovrana, ovvero completamente indipendente nelle proprie scelte.
In verità, certi teorici della Massoneriaconfutano questa affermazione, distinguendo tra i vari tipi di ordinamento che governano le strutture massoniche ed affermando che in quelle amministrativamente più verticiste (per esempio il modello in uso presso la Gran Loggia Unita d’Inghilterra, oppure anche il modello di ispirazione ottocentesca, che considera le Logge Azzurre subordinate all’autorità di questo o quel corpo rituale) di sovranità della Loggia, almeno tecnicamente, non si possa parlare.
Ma si tratta di confutazioni portate avanti sottovoce, in quanto l’idea dell’assoluta libertà della Loggia piace a tutti; ed anzi, molti pensano che dovrebbe essere maggiormente pubblicizzata, per sbugiardare le assurde rappresentazioni profane che vedono nella Massoneria una struttura governata dall’alto (o addirittura dal… terrore!).
Comunque, io non credo che sia il tipo di ordinamento a decidere se una Loggia è veramente sovrana, libera e indipendente: è piuttosto l’atteggiamento mentale dei Fratelli che ne fanno parte.
Con questa affermazione non voglio minimizzare l’importanza del requisito che un’officina, per considerarsi indipendente, debba essere immune da condizionamenti politici, giuridici o amministrativi: è ovvio che soltanto in una situazione di questo genere i Fratelli possono esprimere liberamente giudizi e opinioni. Ma è piuttosto dal punto di vista della libertà psicologica, di solito il più trascurato, che vorrei partire per queste umili riflessioni.
Indipendenza, nell’ordine pratico significa agire senza dipendere dagli altri, ed è senza dubbio una delle condizioni più felici che all’uomo sia concesso di vivere.
Alcuni giustamente la collegano ai concetti di emancipazione e maturità: tutti noi ricordiamo con piacere il momento in cui ci siamo garantiti l’indipendenza economica dalla nostra famiglia di origine, anche perché - almeno nel caso delle persone più fortunate - ci ha consentito di scoprire un modo più puro di amare i nostri cari, senza più l’ombra della dipendenza e dell’interesse.
Nella vita, l’indipendenza di spirito è una delle qualità più essenziali: per chi ne sia sprovvisto è molto difficile trarre insegnamento dal confronto con gli altri, perché non sarà mai in grado di sviluppare con loro un rapporto sereno.
Se posso citare un esempio personale, quando insieme al compianto Fratello Massimo Vettese avviammo il progetto di introdurre dalla Francia la Massoneria del Marchio, la guida delle operazioni era completamente affidata a lui: perché viveva in Francia, perché parlava francese meglio di me, perché conosceva a menadito la geografia del Marchio e dei suo gradi laterali, mentre io ero ancora un novellino in materia, eccetera. Il fatto di dover dipendere da lui per tutte le decisioni fondamentali mi faceva sentire superfluo, e più di una volta ebbi la tentazione di lasciar perdere tutto.
Ma venne poi il giorno che Massimo, ancora in giovane età, venne a mancare - giorno di dolore insanabile per tutti i Fratelli del Marchio italiano, che non smetteranno mai di sentire la sua mancanza.
Che cosa potevo fare? Mi rimboccai le maniche e mi misi all’opera, sbagliando e facendo pasticci, ed imparando da ogni errore come non ripeterlo più; e adesso che il Marchio è una delle realtà emergenti della Massoneria italiana, guardo indietro e dico a me stesso che malgrado tutto ho fatto un buon lavoro.
Bene, soltanto dopo questa esperienza, forse un poco in ritardo rispetto ai normali tempi della vita, posso dire di aver conquistato la vera e piena indipendenza di spirito: quella che consente di continuare ad avanzare e salire anche - o forse, soprattutto - nei momenti più difficili.
Io credo che in questo il lavoro nel Marchio mi abbia aiutato molto, perché il mito centrale del grado è proprio fondato sul raggiungimento dell’indipendenza di spirito.
Già più volte vi ho fatto cenno su queste pagine, ma per chi non lo conosce lo ricorderò ancora una volta: alla Cava dove vengono preparate le Pietre per l’Edificazione del Tempio, un Compagno ha lavorato una Pietra di forma insolita, che gli sembra molto bella. Ma quando la presenta ai Tre Sovraintendenti costoro, invece di autorizzarlo ad apporre sulla Pietra il suo Marchio, la respingono con sdegno perché è troppo diversa dalle altre; somministrano poi al Compagno una bella lavata di capo, gli ordinano di buttarla tra gli scarti e lo rimandano alla Cava.
Dopodiché, l’Edificazione conoscerà un’improvvisa battuta di arresto perché non si trova la Chiave di Volta per completare un Arco; allora qualcuno si ricorderà di quell’episodio, la Pietra Perduta sarà recuperata ed installata al posto che gli spetta, ed al Fratello che era stato ingiustamente mobbizzato verranno tributati i dovuti onori...
Milano, 2017 by J.D.
Dai dolore ad una Donna e Lei lo trasforma in potere ( web ) !
Ovunque ... casa
“C’è un destino che ci rende fratelli: nessuno va per la sua strada da solo. Tutto ciò che facciamo nella vita degli altri, ritorna nella nostra”. Edwin Markham #G.O.M.i. #fratelli e sorelle#
Le nostre Agapi "a casa" perché così ti fan sentire. Segue... A Rende... Il Tracciolino !
Nel cuore del Rinascimento, tra inquisitori e fiamme, un uomo sognava l’infinito.
Giordano Bruno non cercava solo di ricordare: voleva conoscere tutto, unire cielo e terra, accedere ai segreti dell’universo.
Per farlo, inventò qualcosa di incredibile: le Ruote della Memoria.
Le "Ruote della Memoria" associate a Giordano Bruno non sono un'invenzione nel senso moderno del termine, ma rappresentano una rielaborazione creativa e avanzata delle tecniche mnemotecniche classiche, in particolare del cosiddetto "ars memoriae" o arte della memoria, già sviluppata nell'antichità e nel Medioevo.
Le ruote sono dischi concentrici mobili su cui Bruno organizzava simboli, lettere, immagini e concetti, con l’obiettivo di:
• potenziare la memoria;
• favorire la conoscenza intuitiva e filosofica;
• connettere il mondo sensibile con quello intelligibile.
Le ruote venivano fatte ruotare una sull'altra per creare combinazioni di immagini mentali che aiutassero a ricordare idee complesse o a generare nuove associazioni concettuali.
Bruno si rifà a tecniche antiche (Cicerone, Quintiliano, San Tommaso, Ramon Llull), ma le supera dando alle ruote un valore cosmologico e magico, non solo didattico. Per lui, memorizzare significava penetrare l’essenza del reale. Le sue ruote non servivano solo a ricordare: erano strumenti di illuminazione interiore e di accesso al divino.
Bruno ne parla nei suoi scritti più importanti sull’arte della memoria, tra cui:
• De umbris idearum (1582)
• Ars memoriae (1582)
• Cantus Circaeus (1582)
• De imaginum compositione (1591)
In queste opere descrive sistemi complessi di ruote, talvolta con decine di livelli, su cui dispone lettere, segni zodiacali, divinità, concetti filosofici.
Curiosità
• Le ruote di Bruno sono state definite da alcuni studiosi “una macchina proto-computazionale” per la loro capacità combinatoria.
• Alcuni vedono in esse una forma primitiva di intelligenza artificiale dell’epoca rinascimentale.
Dischi rotanti, pieni di simboli, lettere, figure cosmiche e divine.
Non un gioco. Non una semplice tecnica.
Una macchina mentale per attraversare il reale.
Ogni combinazione svelava un pensiero nuovo, ogni rotazione era un viaggio tra mondi visibili e invisibili.
Un proto-computer mistico ante litteram.
Un’intelligenza artificiale alchemica, fatta di pensiero e fuoco sacro.
Bruno non fu arso solo per le sue idee sull’infinito.
Fu arso perché voleva ricordare tutto ciò che il potere voleva far dimenticare.
#Capemort34
Sua Maestà L'Ascia
G.M. J.&D. 07/04/2025
Clitemnestra : L’eroina greca punita, odiata e disprezzata per essere nata donna.
Tutto ha inizio con la guerra di T... I greci stanno perdendo. E allora l'indovino Calcante dice ad Agamennone di sacrificare agli dei sua figlia: Ifigenia. Ed è questo che fa Agamennone: richiama sua figlia facendole credere che dovrà sposare Achille. Ed Ifigenia arriva, vestita da sposa, il cuore trepidante di gioia. Si avvicina all’altare. Ma proprio in quel momento Agamennone le taglia la gola. Senza pensarci due volte. Come se fosse una cosa.
Quando sua madre Clitennestra scopre com’è morta, il suo cuore si schianta. Non fa che pensare e ripensare alla sua bambina. Ma non dice nulla. Perché il dolore non è quello che dici, ma quello che taci. E non siamo mai così indifesi
, come nel momento in cui amiamo. Ma l'amore di una madre non muore mai, non può essere sconfitto né dal Tempo né dalla morte.
Passano gli anni, ma Clitemnestra non dimentica. E poi finalmente, al termine della guerra, Agamennone torna a casa. Mentre è nel bagno, Clitemnestra lo colpisce con quella stessa spada che aveva tolto la vita a sua figlia. Ed è così che muore il Re dei Re, l’uomo più potente del mondo: in una vasca da bagno. Trafitto dall’essere più umile e insignificante della terra: una donna. Da quel momento Clitemnestra fu odiata e temuta da tutti.
«Nessuno si scusa mai per come ti tratta, al massimo ti incolpano per come hai reagito». Il destino di Clitemnestra è il destino di quelle donne che non hanno voluto piegarsi e per questo sono state giudicate dei mostri da una società che ha visto nelle donne soltanto degli oggetti. Delle cose. Ma è anche la storia di un uomo che viene punito per un motivo: per aver messo il potere al di sopra di ogni cosa. E allora che sia da monito: ricordiamo la storia di Clitemnestra, e rendiamole giustizia.
G. Middei
La storia si ripete ... leggo... ma ... La Storia siamo NOI !
La storia è maestra di vita, ma non sempre i maestri, anche se si dicono massoni, ascoltano la storia, così come non ascoltano il Logos, nonostante l’invito ad ascoltarlo sia esplicito, ogni qual volta i massoni si ritrovino, sulle are delle loro sedi, che non sono templi, ma logge. I templi riguardano il culto degli dèi delle varie religioni. Il Grande Architetto nell’Universo è un principio metafisico e la metafisica si occupa dell’essente, non dell’Essere, inconoscibile se non a chi ha avuto accesso all’epopteia o crede in quel che viene asserito da una confessione religiosa. Motivo, questo, per il quale non c’è contrasto tra Massoneria e confessioni religiose, salvo che, come fanno gli inglesi, non si voglia mettere a capo di tre istituzioni lo stesso dominus. Il re inglese è, oltre che il capo dello Stato, anche il capo della Chiesa anglicana e il gran maestro della Massoneria. Pasticcio inglese foriero di divisioni, incomprensioni, scomuniche.
La cronaca.
L’assemblea del Grande Oriente d’Italia ha revocato i rapporti con il Rito Scozzese Antico ed Accettato con sede in Piazza del Gesù a Roma e ha annullato il voto del 3 marzo 2024.
“Uniti nei valori. Coerenti nei doveri” è il titolo scelto per la Gran Loggia 2025, la più importante assise annuale del Grande Oriente d’Italia– Palazzo Giustiniani, che ha aperto ufficialmente i suoi lavori il 4 aprile alle 13, 30 presso il Palacongressi di Rimini, contraddicendo immediatamente l’intento enunciato.
Nel corso della riunione, sono state prese decisioni che, come si legge nel sito ufficiale del Goi, “segnano un passaggio storico”.
Una di queste decisioni “storiche” è la “revoca definitiva di ogni rapporto con il Rito Scozzese Antico ed Accettato con sede a Roma in Piazza del Gesù 47”.
La storia.
Riprendo alcune considerazioni dal mio libro: “Processo ai Massoni” (https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/storia-e-filosofia/54896/processo-ai-massoni/).
Nel mio libro riprendo un articolo pubblicato da Bresciaoggi il 23 maggio 1995. Giusto trenta anni fa.
Nell’articolo si legge: “La scissione, anche se mai formalizzata con la costituzione, come s’è detto recentissima, di un nuovo Ordine [la Comunione dei liberi muratori, ndr] è dunque di vecchia data. Risale, spiega Giulio Mazzon, agli anni ’70, quando fra l’Ordine del Grande Oriente, guidato dal Gran Maestro Lino Salvini, e il Supremo consiglio del Rito Scozzese (sempre del Grande Oriente), scoppiò un dissenso insanabile …. Fra Rito scozzese e Ordine, dunque, fu guerra aperta. Una guerra – spiega Mazzon – che nasceva dall’indisponibilità di una parte del Supremo consiglio del Rito a riconoscere il diritto [presunto, ndr] di Salvini ad accedere ai vertici del Rito stesso. Si arrivò al punto che il Gran Maestro processò gli esponenti scomodi del Supremo consiglio e alla fine ne nominò [fece in modo che si formasse, ndr] un altro, di consiglio, di modo che per un certo tempo i supremi organismi furono due e ciascuno – ricorda Mazzon – diceva di rappresentare il vero Rito. …. E il nostro Giulio Mazzon? Si schierò contro Salvini, accusato – in quella circostanza – di aver violato una regola fondamentale della giustizia interna massonica. E cioè che il Rito e l’Ordine sono due realtà diverse e autonome e nessuna delle due può interferire sull’altra. I pezzi del Rito scozzese sconfessato dall’Ordine del Grande Oriente, sono [in piccola parte, ndr] oggi confluiti, dopo una lunga e complessa peregrinazione, nella «Comunione dei liberi muratori». «Per anni – spiega Mazzon – ho resistito all’idea di un nuovo Ordine. Ma ad un certo punto mi sono arreso all’evidenza: le Logge uscite dal Grande Oriente non potevano più continuare così, senza la guida di un Gran Maestro …». Nasce da qui la nuova «Comunione»: dalla necessità di dare ai massoni della Massoneria la possibilità di lavorare ancora nelle Logge e nel rispetto delle sue regole, cioè con un Gran maestro cui fare riferimento. Venti Logge – dieci toscane e dieci siciliane – con altrettanti venerabili (giornalisti, professionisti, imprenditori, ecc.), sono il «patrimonio» di partenza della nuova associazione guidata da Mazzon. Che non rinuncia ad una possibile conciliazione, come dicevamo. Ma che punta anche a far crescere il nuovo ramo della grande famiglia massonica”.
Sin qui l’articolo di Bresciaoggi, nella sua sommaria e imprecisa descrizione dei fatti, che tuttavia documenta un dato di fatto e un’intenzione.
Nel mio: “Liberi muratori in Lombardia” (Edimai- Roma- 1995) a proposito dei contrasti riguardanti il Supremo consiglio del Rito scozzese del Grande Oriente d’Italia scrivevo: ”Nel 1978 si apre un nuovo capitolo anche nell’Obbedienza di Palazzo Giustiniani, ma in questo caso nel maggiore dei suoi riti: il Rito Scozzese Antico Accettato. Unitario fino al 1976 sotto il Sovrano Gran Commendatore Giovanni Pica, dopo l’elezione a suo successore di Vittorio Colao, nel Rito scozzese di Palazzo Giustiniani si determinò una contrapposizione di posizioni in seno al Supremo Consiglio. Fra il maggio ed il giugno del 1977 si verificò una scissione, con reciproche espulsioni e con la formazione di due Supremi Consigli rivali: uno presieduto da Colao e l’altro (comprendente anche Lino Salvini e Giordano Gamberini) presieduto da Manlio Cecovini. Il Grande Oriente riconobbe la legittimità di Cecovini e così anche il Supremo Consiglio Madre del Mondo di Washington. Alla morte di Colao (aprile 1978) il suo Supremo Consiglio gli elesse a successore, nel giugno, Fausto Bruni”.
Sulla vicenda e sui particolari della stessa esiste una documentazione, in parte in mio possesso, consegnatami in copia da Giulio Mazzon e, nella sua completezza, custodita dall’amico Pasquale Cerofolini, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia della Massoneria Universale.
Nel Supremo Consiglio del Rito Scozzese avente come Base Azzurra il G.O.I. riteneva suo diritto entrare, in quanto 33° grado, il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, ovvero dell’Ordine, Lino Salvini.
Secondo Pasquale Cerofolini, che ha seguito e studiato minuziosamente l’intera vicenda, ci sono testimonianze documentali che Salvini aveva in animo di predisporre le condizioni per succedere a Vittorio Colao nella carica di Sovrano Gran Commendatore giusto in tempo per esserlo nel periodo 1980-1985 in cui al Supremo Consiglio italiano, riconosciuto dagli americani sin dal 1973 (quando Francesco Bellantonio fuse il ramo maschile della Gran Loggia d’Italia con il G.O.I.), toccava essere il Supremo Consiglio Madre del Mondo, in base ad una turnazione periodica.
L’elezione di Salvini trovò molte opposizioni e si giunse, il 17 dicembre 1977, sulla base di accuse formulate dallo stesso Salvini e di un processo nel quale Giulio Mazzon difese gli accusati, all’espulsione dal Grande Oriente d’Italia di tutti i membri effettivi e aggiunti del Supremo Consiglio del Rito Scozzese. Immediata la risposta di Vittorio Colao, il quale in una balaustra datata 8 gennaio 1978, dopo aver ricordato i fatti relativi all’espulsione, scrive: “In un simulacro di processo si è messo sotto accusa, non le singole persone, ma il R.S.A. e A. per la Giurisdizione Italiana di cui Noi siamo i diretti, gli unici e legittimi rappresentanti. Per la prima volta nella storia della Massoneria, il Gran Maestro dell’Ordine si è arrogato l’arbitrio di giudicare in materia non pertinente, decretando l’espulsione dall’Ordine di Fratelli che, in pieno diritto, hanno la più alta dignità e ricoprono le più alte cariche del nostro Rito. E’ una sfida e una minaccia. Una sfida a tutti i Fratelli insigniti di gradi Scozzesi; una minaccia per tutti i Supremi Consigli del R.S.A. e A. nel mondo che potrebbero, prima o poi, trovarsi in situazioni analoghe. …Pertanto – prosegue la balaustra – confortati dall’unanime deliberazione del Supremo Consiglio, riunito il giorno 8 gennaio 1978 in Convento Riservato, Noi decretiamo che tutti i Fratelli insigniti di gradi Scozzesi si sottraggano con effetto immediato alla nefanda e nefasta obbedienza del Grande Oriente d’Italia, abbandonando le rispettive Logge d’appartenenza per ricostituirsi in Logge autonome e sovrane. Tutti i Fratelli Scozzesi, fedeli al giuramento prestato, formino, dunque una nuova Base della Piramide massonica, provvedendo nel più breve tempo alla convocazione di una Gran Loggia d’Italia per: dichiarare decaduto per indegnità il Gran Magistero del Grande Oriente d’Italia; creare una Costituente Massonica presieduta da un Comitato di Reggenza fino all’elezione di un nuovo Gan Magistero da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in carica del Comitato stesso; nominare una Commissione di studio per il riesame della vigente Costituzione e del Regolamento, al precipuo scopo di ripristinare la sovranità delle Logge”.
Sempre l’8 gennaio 1978, in un comunicato, Vittorio Colao, scriveva: “Per distinguersi da condotte e sistemi riprovevoli, il Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico e Accettato per la Giurisdizione Italiana, sedente in Roma alla via Giustiniani n° 1, ha deciso di restituire la libertà ad ogni Fratello Scozzese perché aderisca, se crede, ad un nuovo Ordine costituito in “Gran Loggia d’Italia” ed operante nel territorio nazionale”.
Il 24 giugno del 1978 le Logge aderenti, in base alle determinazioni di Colao, morto nel frattempo in aprile, si riunirono a Roma, con 38 Fratelli Maestri in rappresentanza di 21 Logge (per 264 Fratelli iscritti) aderenti alla Federazione per la Costituzione della Gran Loggia d’Italia della Libera Muratoria e dei Liberi Muratori.
Sotto la presidenza di Alberto Serena venne nominato un Comitato di Reggenza, formato da Piero Angelo Mininni, presidente, Maria Giuseppe Rosso, vice presidente e Ugo Biagioni Gazzoli, segretario. All’incontro furono presenti le Logge: Aristotele, Domizio Torrigiani e Giosuè Carducci (Firenze); i Figli del Silenzio, Keramos e Vittorio Colao (Cosenza); Cavalieri di Scozia e Jaques de Molay (Bari); Giuseppe Colao e T.Campanella (Catanzaro); Cristoforo Colombo e Prometeo (Genova); Giuseppe Garibaldi e Italia Torrigiani (Roma); Keramos (Albissola); La Sila (Decollatura); Nuova Vetulonia (Massa Marittima); Neapolis (Napoli); N.Gagliarda Marem. (Piombino); T.Campanella (Reggio Calabria) e Eleusi (Taranto).
Il 23 e 24 giugno 1979 l’opera del Comitato di Reggenza finisce. La Gran Loggia, convocata con all’ordine del giorno l’elezione delle cariche, elegge Pier Angelo Mininni Gran Maestro, Ugo Biagioni Gazzoli e Aldo La Cava Gran Maestri Aggiunti.
Con l’elezione di Pier Angelo Mininni si conclude l’iter formale della scissione, che così possiamo riassumere: alcune Logge sulla base della balaustra di Vittorio Colao tolgono l’obbedienza al G.O.I. e si dichiarano autonome e sovrane; alcuni massoni scozzesi del G.O.I. si tolgono dalle Logge del G.O.I. e fondano Logge autonome e sovrane; le Logge autonome e sovrane danno vita ad un nuovo Ordine, la Gran Loggia d’Italia della Massoneria Universale; la Gran Loggia d’Italia della Massoneria Universale, Gran Maestro Pier Angelo Mininni (lo rimarrà fino alla morte, sopravvenuta il 13 agosto 2003), diventa la Base della piramide del Rito Scozzese Antico e Accettato, retto da Fausto Bruni, succeduto a Vittorio Colao, morto nell’aprile del 1978.
Esiste, dunque, un filo diretto e sequenziale tra la decisione di Vittorio Colao e la fondazione della Gran Loggia d’Italia della Massoneria Universale divenuta Base della piramide del Rito Scozzese, anche se in seguito ci saranno variazioni in merito.
A quel punto ci sono due Ordini (G.O.I. e Gran Loggia d’Italia della Massoneria Universale) e due Riti: quello di Vittorio Colao e quello, nel frattempo creato ex novo e avente come Base della Piramide il G.O.I, presieduto da Manlio Cecovini.
Una tale situazione, ovviamente, mette in moto un aspro contenzioso, sostanziale e formale.
Dopo trent’anni eccoci di nuovo ad una situazione simile. La storia non si ripete mai uguale, ma, come dovrebbe insegnare la frequentazione di un’eteria iniziatica, se un insegnamento non viene colto, si ripropone, in altre forme, a volte più pesanti.
Ora il Rito scozzese che era del Goi ha due strade da percorrere: fare come fece Vittorio Colao (anche Saverio Fera), un Ordine o cercarsi un Ordine che faccia da base al Rito.
Chi vivrà vedrà. Corsi e Ricorsi storici.
Dal Silenzio dell’Apprendista al Pensiero Libero dell’Iniziato
Libertà dalle manipolazioni del pensiero unico
All’inizio del Cammino, l’Apprendista è immerso nel Silenzio.
Non un silenzio imposto, ma un Silenzio rituale, sacro, necessario.
È il vuoto che prepara al pieno, la pausa che precede la Parola.
Il Silenzio dell’Apprendista è il primo atto di libertà interiore, la libertà di non parlare per ripetizione o per impulso, ma di ascoltare per trasmutazione.
Il mondo profano ci insegna a parlare prima di comprendere ad avere opinioni prima ancora di averle digerite.
L’Apprendista, invece, si pone in Silenzio davanti al Simbolo, al Rituale, alla Parola non detta.
In quel tacere, qualcosa si purifica: il pensiero.
Come insegna il Corpus Hermeticum:
“Taci, o figlio, e lascia che lo Spirito ti istruisca nella sua lingua muta.”
(CH, Lib. XIII)
Il pensare diversamente non nasce dall’orgoglio, ma dalla capacità di ascoltare il Reale in profondità.
Con il tempo, l’Apprendista comincia a distinguere tra ciò che è vero e ciò che è solo utile, tra ciò che è suo e ciò che è stato messo in lui.
Così nasce il discernimento, la capacità di prendere decisioni autonomamente, anche davanti a pensieri esterni contrastanti.
Pensare diversamente, allora, non è atto di ribellione, ma di fedeltà a sé stessi.
È un atto di integrità, di onestà con la propria coscienza.
Pensare diversamente è ricordare chi siamo davvero.
La Libertà non è opinione, ma visione. Chi pensa diversamente non cerca consensi, ma cerca Luce. Cerca verità. Non si oppone per distinguersi, ma per servire il Vero, anche se scomodo. È un atto di libertà, ma anche di solitudine.
Chi ha attraversato il Silenzio e ha imparato a pensare con cuore puro, può diventare fuoco per altri.
Non si può pensare diversamente se non si è stati nel Silenzio.
La vera libertà è quella dell’uomo che ha imparato a tacere, ascoltare, discernere, e solo dopo… pensare.
Non come il mondo pensa, ma come pensa la Pietra Viva che conosce il proprio posto nel Tempio.
E allora sì, forse la vera libertà è pensare diversamente, ancor più la vera libertà è pensare come si è.
La vera libertà non è fare ciò che si vuole ma pensare ciò che si sente vero, anche se ciò va contro l’opinione dominante.
Pensare diversamente implica coraggio, coscienza e responsabilità.
È un atto libero solo se non è reazione, ma scelta consapevole.
L’Iniziato è colui che rompe gli schemi, anche interiori.
“Pensare diversamente” significa non accontentarsi delle verità preconfezionate.
Quanti Liberi Pensatori sono finiti al rogo, uccisi o emarginati per non essersi uniformati al pensiero dominante voluto dalla Chiesa.
L’eresia era un atto di libertà: scegliere, in un mondo che si imponeva.
In ogni epoca esiste un “pensiero unico”, conformista, dominante, sia esso religioso o laico, come nell’ultimo secolo.
Sono mutate le condizioni di comunicazione tra gli esseri umani, e oggi è molto più facile il controllo e la manipolazione delle masse.
Ma anche oggi, come allora, non uniformarsi è un atto rivoluzionario e solitario, che richiede un pensiero forte, non debole.
In Massoneria, si insegna anche a pensare nel silenzio.
Il Silenzio non è assenza di parola, ma spazio per un pensiero autentico.
Il pensiero libero nasce nella solitudine dell’interiorità, lontano dai clamori.
Questo metodo di analisi dei pensieri non è una “formulina” che si impara in Primo Grado, ma la preparazione a uno stile di vita.
Prometeo pensa diversamente, sfida gli dèi per portare il Fuoco agli uomini.
Viene punito per questo ma proprio per questo è un simbolo di Libertà di pensiero.
L’Iniziato è un potenziale Prometeo e per questo deve accendere il proprio Fuoco anche se ciò comporta dolore.
Il percorso iniziatico è un cambiamento di pensiero dal “come si pensava prima” al “come si pensa dopo”.
La crescita nel cammino massonico aggiunge nuove forme di “diversità del pensiero”, si passa dal letterale al simbolico,
dall’ovvio al profondo.
By A.Flavia
L’Infinito è uno dei concetti più affascinanti e misteriosi che l’uomo abbia mai cercato di comprendere. Grandi pensatori, da Aristotele a Galilei, si sono misurati con esso, cercando di afferrarlo, ma l’Infinito rimane sfuggente e sfida la nostra mente. Poeti come Leopardi e Ungaretti ne parlano come di un abisso che ci attrae, mentre artisti come de Chirico, Escher e Bach lo esplorano in forme, linee e suoni, cercando di darle una dimensione tangibile.
Tuttavia, se riflettiamo sulla realtà che ci circonda, scopriamo che l’Infinito non esiste nel mondo fisico. Lo spazio che ci avvolge, pur essendo immensamente vasto, non è infinito, né lo è la velocità della luce, che per secoli abbiamo creduto fosse la velocità assoluta. Se la luce fosse infinita, allora esisterebbe il Tempo Assoluto, una costante inalterabile. Ma la scienza ci ha mostrato che il tempo è relativo e che niente può superare la velocità della luce.
Pensiamo alle distanze cosmiche: la Luna dista 400.000 chilometri dalla Terra, una distanza che la luce percorre in poco più di un secondo. Ma per raggiungere la stella più vicina, al di là del Sole, servirebbero ben 4 anni di viaggio. E per raggiungere Andromeda, la galassia più vicina, servirebbero due milioni di anni.
Eppure, quando consideriamo le dimensioni del Cosmo, dobbiamo confrontarci con numeri spaventosi: i confini dell’Universo sono stimati in duecentomila miliardi di miliardi di chilometri.
Nonostante l’immensità dello spazio e della materia che ci circondano, l’Infinito non esiste. La nostra ricerca e la nostra comprensione si scontrano con limiti ben definiti, ma è proprio questa consapevolezza che ci spinge a esplorare ancora di più, a cercare di capire l’Infinito nei suoi molteplici livelli.
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#antoninozichichi #scienza #science #scopertascientifica #culturascientifica #fede #fedescienza #infinito
L'umile è raro in questo mondo di gente. Il vero umile, vuole imparare sempre. Non importa se ha una laurea oppure sia ignorante. L'umile osserva e impara, dal bimbo, dal re, dal mendicante e l'operaio. L'umile ha l'accortezza di dar valore a quel che ha, non mette in mostra quel che sa. Umile è l'uomo che accetta consiglio. Umile è chi non cerca la lode. Umile è l'uomo che non si vanta. L'umile è umile e non ha l'arroganza di dire: mi basta e mi avanza.
_Cetty Cannatella
Gli antichi arnesi da lavoro... la pietra da lavorare e levigare... giusto quella !🌿🌿🌿!
4 Aprile 2025
“Piazza del Gesù non è per tutti” impera il Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, Deputato -direttamente dal Gran Maestro- alla comunicazione per l’esterno di “Piazza del Gesù”.
Nobili Ideali, Antiche Tradizioni, Alti Valori, Spiritualità, Generosità, Amore Fraterno; è a ciò, come precisa il Gran Maestro Giuseppe Bellantonio, che deve essere vocata la nostra Comunione,vera eggregore e ascetica cultura del pensiero filosofico massonizzante – sbotta il noto critico d’arte .
La massoneria di massa? è un azzardo – continua Paolo Battaglia La Terra Borgese – quella basata sul numero degli iscritti (più ne ho e più sembro importante; più ne ho e di più soldi posso disporre grazie alle quote associative) ha intriso con grave detrimento le varie comunioni massoniche oramai zeppe di carrieristi del grembiule lontani anni luce dalla Via iniziatica.
“Nell’epoca della solitudine, entrare in un circolo comporta parecchie opportunità di nuove relazioni, nuove conoscenze che permettono di diventare tessere musive del mosaico sociale. In tutta probabilità ciò che attrae i profani alla Massoneria è proprio il mero interesse personale”.
“Tuttavia la Massoneria, diversamente da altre organizzazioni, è e deve rimanere il luogo del perfezionamento spirituale lungo il viatico iniziatico per eccellenza. Niente di diverso”.
Ecco il perché della necessità di un comunicato pubblico e ufficiale della importante e autorevole Comunione di Piazza del Gesù. È, infatti, il comunicato ufficiale di Piazza del Gesù, oltre a un dipinto di Ottone Rosai, che sono presi quali lente ingrandente dal critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, lente ricca d’importanti spunti di riflessione, sia per i massoni che per i profani.
Dalla Comunione di Piazza del Gesù, PRIMA e storica COMUNIONE MASSONICA IN ITALIA: il Presidente di Piazza Del Gesù e Sue Sezioni, Giuseppe Bellantonio:
«ROMA – Utilmente premesso, anche a conferma di similari comunicazioni pubbliche, che la nostra Comunione non ha intrapreso né ha in progetto di trattare e quindi procedere a “unificazioni”, partecipazione a “federazioni” o “confederazioni” né tantomeno anche solo ipotizza di assorbire parti provenienti da possibili altre e diverse realtà del medesimo tipo …(.)… circa le possibili vicende delle quali non mostriamo alcun interesse, rispettando l’aurea regola della non ingerenza né interferenza in questioni di altrui competenza e interesse. Ciò allontana strani e del tutto anomali cicalecci, certamente interessati, circa i cui contenuti prendiamo assoluta distanza, riservandoci di interessare le Autorità competenti.
Con l’occasione, si ricorda ancora una volta l’inestimabile nostro patrimonio storico e culturale – sempre nel segno dell’eredità diretta tramandataci dal Sovrano Gran Commendatore e suoi successori – di cui siamo gli unici discendenti diretti – e mai abbandonata, tutelando gli interessi e onorando la bandiera della “Comunione di Piazza del Gesù” e della “Comunione Italiana di Piazza del Gesù” nonché della “Ser.ma Gran Loggia Nazionale Italiana degli Antichi Liberi ed Accettati Massoni” e del “Supremo Consiglio del 33° ed Ultimo Grado per l’Italia-Comunione di Piazza del Gesù del RSAA” già anche corrente con il titolo distintivo di “Supremo Consiglio dei 33°. Giurisdizione Italiana” (novennio 1908-1917) e in modo ancor più completo di “Supremo Consiglio dei Sovr. Gr. Ispettori Generali del 33° ed ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato Giurisdizione Italiana e sue Colonie” (Decreto 23 Marzo 1908 a firma del SGC Saverio Fera) …(.)… È storicamente provato, ed i documenti lo comprovano, che il SC del 1805 in Italia cessò ogni propria attività nel 1815, con la caduta del règime napoleonico; attività ripresa nel 1859 con la nascita di un nuovo, altro e diverso organismo corrente con il nome di “Grande Oriente Italiano”.
Da qui al 1908, e a ogni tipo di riconoscimento attribuito o concesso alla Comunione ferana, e ininterrottamente mantenuto fino al 1972/1973 per l’Ordine Simbolico, mentre per il Rito è mutata solo la titolarità …(.)… e non certo il titolo distintivo (a testimonianza che non venne varato un nuovo SC ovvero che non vi fu certo confluenza in quello del GOI)».
OTTONE ROSAI “Giocatori”, collezione privata: critica artistica a cura di Paolo Battaglia La Terra Borgese
Nella produzione di Rosai, i soggetti che tutti conosciamo di più sono i suoi patetici omini: fiaccherai, giocatori di carte, di biliardo, mendicanti, venditori ambulanti, suonatori, ritratti con spigliatezza e con accento popolaresco inconfondibili.
Questi Giocatori sono del 1950. Riuniti intorno a un rozzo tavolo d’osteria, i cinque omini sono evocati con forme elementari, larghe superfici di colore e pochi tratti.
Quasi non hanno volto, questi giocatori; eppure sui loro corpi incurvati e macilenti si può leggere una lunga storia di pena.
Sono i personaggi della vita di Rosai, quelli che lui incontrava nel suo rione, vicino alla via Toscanella, dipinta in tutti gli scorci nei suoi quadri, o alle stradine erte con gli alti muri chiari e le sagome scure dei cipressi.
Per i paesaggi di Rosai viene subito in mente Cezanne, con le sue caratteristiche di ordine e rigore stilistico.
Per le figure, si pensa piuttosto all’Espressionismo, tanto sono cariche di accenti psicologici, spesso polemici, e tale è la qualità della materia pittorica usata da Rosai. Ecco perché il suo nome si colloca nella corrente espressionista.
Ma la sua formazione risale al Futurismo, negli anni della rivista Lacerba accanto a Soffici e a Papini. Rosai diciottenne espose in piazza S. Marco a Firenze assieme ai futuristi del 1913.
Nel ’30 fece una personale nella galleria del Milione, a Milano, e da allora venne considerato uno dei sommi maestri italiani: anche se le sue affinità con i grandi movimenti artistici europei sono frutto del suo istinto più che di contatti diretti e di teorie condivise.
Nel 1930 Rosai divenne addirittura la “bandiera” di una rivista, l’Universale, a lui dedicata da un gruppo di amici e tifosi.
Rosai era nato a Firenze esattamente 130 anni fa, il 28 aprile 1895; è morto prematuramente nel 1957 e le sue opere sono oggi valutate parecchi soldi.
La storia dei cattivi è molto più affascinante di quella degli eroi, perché i mostri non nascono, vengono creati.
Non emergono dal vuoto né dall’oscurità da soli, ma sono plasmati dalle circostanze, dalle ferite del mondo che li circonda.
In loro si riflette il più profondo dolore umano: il rifiuto, la solitudine, l’incomprensione.
Un eroe si definisce per i suoi atti di coraggio, ma un cattivo è il risultato di un cuore che un tempo era puro e che finì per essere corrotto.
I mostri, nella loro tragedia, ci mostrano cosa potrebbe accadere a tutti noi, se il mondo ci voltasse le spalle.
S.M.
Da: SMREwind
Il primo livello di sapienza è saper tacere,
il secondo è saper esprimere molte idee con poche parole,
il terzo è saper parlare senza dire troppo e male.
Si deve parlare solo quando si ha qualcosa da dire,
che valga veramente la pena, o, perlomeno,
che valga più del silenzio.
_Hernán Huarache Mamani_
Bartl Dill Riemenschneider: Hiram / Castel Juval, 1547. (Foto: Notizie Geopolitiche / EO).
di Silvano Danesi * –
Una delle narrazioni fasulle e tuttavia passate per essere vere, è che la Massoneria moderna speculativa, ossia composta da sapienti, sia nata nel 1717, mentre prima la Massoneria era operativa, ossia fatta da artigiani ed era una semplice gilda. Niente di più falso, come dimostrano le opere della Massoneria medievale, dove nel cantiere si coniugavano le capacità del fare con quelle dello speculare, la maestria delle mani con quelle dell’intuizione e della ragione, la conoscenza costruttiva con la conoscenza tradizionale.
L’operazione condotta a Londra con la riunione di quattro logge preesistenti per fondare la Massoneria moderna è stata semplicemente un atto di potere della dinastia degli Hannover che ha fatto sua un’identità antica a fini dinastici e di potere.
Non è un caso che irlandesi e scozzesi si siano dischiarati autonomi dalle pretese di Londra e che per convincere quelli che dal quel momento si chiamarono Antient a fondersi con i Modern siano passati circa cento anni. La fusione, infatti, è del 1813.
Gli Hannover hanno esiliato gli Stuart, autentici portatori della tradizione massonica e hanno interrotto la Tradizione iniziatica, affidando ad un prete protestante di scrivere le regole (i Landmarks) obnubilando regole antiche e presenti da secoli, nonché le narrazioni leggendarie che indicavano le radici e le origini, riassumibili in tre nomi: Euclide, Pitagora, Ermete Trismegisto.
La pratica anglosassone di appropriarsi dell’identità altrui è antica. Gli Angli e i Sassoni, antiche popolazioni già ricordata da Tacito della Germania non romana del Chersoneso Cimbrico (oggi Schleswig Holstein, in prossimità della Danimarca) nel 449 d.C., insieme agli Juti, invasero la Britannia celtica. La Bretagna è celtica, non sassone.
Enrico VIII, re d’Inghilterra dal 1509 al 1547, ruppe con la Chiesa Cattolica Romana, fondando la Chiesa d’Inghilterra (Anglicana) con il sovrano come capo supremo. Questo avvenimento non fu motivato principalmente da questioni teologiche, ma da ragioni personali e politiche.
Il casato degli Hannover, da cui discende l’attuale re Carlo III (e i figli William del Galles e Harry duca di Sussex), mantenne il trono da Giorgio I (1714-1727) a Vittoria (1837-1901). Con il figlio di Vittoria, Edoardo VII, iniziò la dinastia di Sassonia-Corburgo e Gotha, che nel 1917 cambiò nome in Windsor.
Gli Hannover hanno usato lo stesso metodo con la Massoneria (il cui capo è il re inglese) e, molto più vicini a noi, con i fabiani, i quali si sono sovrapposti ai socialisti, pur essendo un mondo che segue le ideologie di Malthus, di Spencer, di Comte e quelle eugenetiche di Francis Galton, Charles Davenport, Karl Pearson, Margaret Sanger, Harry H. Laughlin e altri.
La Massoneria è ben più antica di quanto vorrebbero farci intendere gli inglesi.
René Guénon, in merito, afferma che “nel mondo occidentale, in quanto a organizzazioni iniziatiche che possano rivendicare una filiazione tradizionale autentica (…), non esistono più che il Compagnonaggio e la Massoneria, vale a dire due forme iniziatiche fondate essenzialmente sull’esercizio di un mestiere, per lo meno alla loro origine, e di conseguenza caratterizzate da metodi particolari, simbolici e rituali, in diretto rapporto con tale mestiere”.[1]
Le corporazioni muratorie scozzesi disponevano da secoli di una propria leggenda fondativa della quale la documentazione più antica (Old Charges) presenta riferimenti a Euclide, Pitagora e Ermete Trismegisto.
“Della Massoneria operativa, già segnalata nel 1212, – scrive in proposito Riffard – possediamo parte dei regolamenti detti «documenti di loggia» a partire dal 1275 (Costituzioni di Strasburgo) e delle costituzioni chiamate Antichi Doveri (Old Charges) a partire dal 1390 (Manocritto Regio). Per il compagnonnage, segnalato per la prima volta intorno al 1420, ma attestato a quanto sembra già dal 1360, non abbiamo quasi nulla. I seguaci del Dovere, infatti, bruciavano ogni anno i loro archivi. Si possono consultare i testi indiretti quali Le livre des Métiers (1268) di Étienne Boileau o la condanna da parte della Sorbona (1655)”.[2]
“La denominazione «Liberi Muratori» – scrive Philaletes – deriva dal diploma rilasciato loro da papa Nicolò III, nel 1277 e confermato nel 1344 da Benedetto XII. Questi Liberi Muratori si chiamavano prima Muratori di San Dionigi e di San Giovanni. Essi costruirono come prototipo del tempio la cattedrale dedicata a san Dionigi, quale modello simbolico di tutte le chiese che dovrebbero essere costruite secondo dettami del rito, perché siano come un libro nel quale ogni iniziato possa leggere tutti i misteri dell’Antico e del Nuovo Testamento”. [3]
La prima gilda costituita sul continente è quella di Strasburgo e l’esempio è seguito in numerose città tedesche, austriache, ungheresi. Già il 25 aprile 1459 i maestri architetti di tutte le logge si riunirono a Ratisbona dove elaborarono uno statuto comune alla professione e alle logge. Formarono una confraternita con a capo l’architetto della cattedrale di Strasburgo e fissarono riunioni annuali di tutte le provincie e saltuarie riunioni plenarie che si tennero nel 1464 e nel 1469. La gilda ottenne il privilegio di Massimiliano I, che il 3 ottobre 1447 prese la confraternita sotto la sua protezione: d’altronde il suo interesse per l’occultismo e i suoi continuativi rapporti con l’abate Tritemio (1462-1516) benedettino, esoterista, astrologo, scrittore, lessicografo, crittografo, occultista sono ben noti. Tritemio fu in relazione con Cornelio Agrippa e con cabalisti e alchimisti.
“La gilda – scrive Arnold – continua a funzionare per tutta la prima metà del XVI secolo. Nel 1563 settantadue maestri di loggia si riuniscono a Basilea per dare alla confraternita un nuovo statuto e riformare le gerarchie: al vertice resta Strasburgo, seguito dalle tre grandi logge di Vienna, Zurigo e Colonia seguite da una moltitudine di logge secondarie. Viene confermata la gerarchia interna: maestri, compagni e artigiani che sarà, come è noto, la falsariga della Massoneria. Si istituiscono dei segni tra i gradi e all’interno dei gradi un simbolismo rituale”. [4]
Per quanto riguarda il mondo anglosassone, uno dei documenti più significativi è il Poema Regius (XIV-XV secolo), il quale inizia con un riferimento all’arte della geometria sacra secondo Euclide, maestro al quale “grandi signori e anche signore” mandarono i loro figli ad imparare a “bene operare”. I maestri, prosegue il Poema, tra i quali il più grande era Euclide, “alle preghiere di questi signori dimostrarono la geometria. E dettero il nome di massoneria all’Arte più onesta di tutte”.
“Il nome di questo grande saggio – si legge nel Poema – fu Euclide. Il suo nome spande piena e ampia meraviglia”. Egli dispose che gli allievi si chiamassero fratelli e che quelli più dotati insegnassero agli altri. “Il maestro Euclide in questo modo fondò quest’arte di geometria in terra d’Egitto. In Egitto egli ampiamente insegnò, e in diverse terre da ogni parte”. Il Poema afferma poi che l’arte giunse in Inghilterra al tempo del buon re Atelstano, al quale fa risalire il regolamento massonico in 15 punti.
Interessante il decimo articolo dove si legge: “Che non ci sia maestro che soppianti l’altro ma stiano insieme come fratello e sorella”. Successivamente in altre istruzioni si legge: “Amabilmente servirsi l’un l’altro come si pensa per fratello e sorella”. Il riferimento ai due sessi è significativo e fa pensare ad una presenza femminile.
Nel Poema si legge che molti anni dopo il diluvio universale “il grande Euclide insegnò l’arte della geometria, molto profondamente e chiaro. Fece altrettanto con altri nello stesso tempo di molte altre diverse arti. Per la suprema grazia di Cristo in cielo cominciò le sette arti”.
Il Manoscritto di Cooke (1430-1440 forse 1410) inizia citando l’Arte della Geometria, come misura della Terra, e le sette arti liberali. Vi sono inoltre riferimenti alla Bibbia, al Polycromicon e alle Storie di Beda. A un certo punto si legge: “Dissero che la Massoneria è la principale della Geometria, come penso si possa ben dire, perché fu la prima ad essere creata…”. E poi: “Il Figlio diretto della stirpe di Adamo, discendente delle sette generazioni di Adamo, prima del Diluvio, fu un uomo di nome Lameth il quale ebbe due mogli, la prima Ada ebbe due figli: uno chiamato Jabal e l’altro Jubal. Il più grande, Jubal, fu il primo fondatore della Geometria e Muratoria”. Jubal costruì due colonne sulle quali furono incise tutte le scienze e le arti. Dopo il diluvio queste due colonne furono trovate da Pitagora il dotto e da Hermes il filosofo.
Pitagorismo ed ermetismo sono collegati alla Bibbia tramite Jubal e in questo modo legittimati in ambito cristiano.
Nel manoscritto è riportato “come Euclide pervenne alla conoscenza della Geometria”, come è “scritto nella Bibbia e in altre storie”. Abramo conosceva le sette scienze; andò in Egitto e insegnò agli Egiziani la Geometria. Euclide fu suo allievo. Poi il manoscritto afferma che Euclide fu uno dei fondatori della geometria. In seguito i Governanti e i Signori d’Egitto inviarono i loro figli ad istruirsi da Euclide (collegamento con il Poema Regius). Poi la Geometria fu portata in Francia e in altre regioni.
Vien detto che Carlo II, Carlus Secundus (Carlo II il Calvo, 823-877?), era massone prima di essere re e stabilì che i massoni dovessero riunirsi in assemblea una volta l’anno. E poco dopo S.Adhabell venne in Inghilterra e convertì S. Albano (305 d.C.). Infine, si arriva ad Atelstano (895-939).
Athelstan (circa 894 – 27 ottobre 939) fu una figura cruciale nella storia inglese. Era figlio del re Edoardo il Vecchio e nipote di Alfredo il Grande. Athelstan divenne re degli Anglosassoni nel 924 dopo la morte di suo padre e il breve regno del suo fratellastro Ælfweard (durato solo 16 giorni). Entro il 927, aveva unificato gran parte di quella che oggi è l’Inghilterra, ottenendo il riconoscimento come primo sovrano a governare un regno inglese consolidato. Il suo regno vide importanti vittorie militari, in particolare la battaglia di Brunanburh nel 937, dove sconfisse una coalizione di scozzesi, vichinghi e britanni di Strathclyde, consolidando la sua autorità.
Il riferimento, nei miti fondativi della Massoneria operativa a Euclide e Pitagora, va oltre la valenza dei due filosofi ed è indicativo della compresenza e della convivenza di due linee di pensiero: quella aristotelica ed euclidea, con le sue proiezioni nella Scolastica e quella pitagorico platonica, con le sue proiezioni nell’Umanesimo.
Queste due linee di pensiero hanno rilevanza nella modalità con la quale viene esercitata l’Arte, nelle sue varie declinazioni (architettura, scultura, pittura, ecc.) e nel concetto di mimesis, che nella linea aristotelica ha un significato positivo, in quanto l’operare dell’artista è simile all’operare della natura e un significato diminutivo nella linea platonica, in quanto imitare la natura, che è già imitazione delle idee, allontana dal vero.
Questi due diversi riferimenti hanno anche implicazioni importanti per la stessa concezione dell’attività artistica.
Da un lato (Euclide) abbiamo una concezione dello schema come “ciò che è contenuto da uno o più limiti”[5] e dall’altro lato, lo schema non è ciò che è contenuto entro limiti, ma il limite, il «fuori» che contiene e configura e non appartiene al «dentro» che è configurato. In altri termini potremmo dire di una forma che è confine della materia ed è ad essa consustanziale (forma immanente) e di una forma che plasma la materia dall’esterno (forma trascendente).
Queste due linee di pensiero e di definizione dello schema furono compresenti fino a Proclo (412-485 d.C.), quindi per più di sette secoli, e influenzarono il modo con il quale lo schema trasmetteva valori (ethe e pathe).
Gli schemi sono modalità fondamentali della mente. Abbiamo infatti schemi per visualizzare i numeri, schemi dedicati agli dèi, schemi come figure degli elementi. Lo “schema – precisa Maria Luisa Catoni – si configura anche rispetto agli usi più «astratti», come un termine immancabilmente e inappellabilmente concreto, che tende a visualizzare e a riportare sul versante concreto il limite o l’area visualizzata, la quantità delimitata o il profilo disegnato da un astro. Schema che è un tratto disegnativo che ritaglia uno spazio e ne rende così analizzabili le proprietà geometriche, è una perigrafè o un diagramma concreto. Può essere definito a volte come il risultato di una tale azione di ritaglio e dunque come spazio delimitato, a volte invece come limite. In altre parole, a volte «pieno», a volte «vuoto». [6]
“Il termine schema – scrive ancora Maria Luisa Catoni – ci si presenta, senza ambiguità, da un lato come uno dei due strumenti dell’imitazione artistica («disegno», spesso in coppia con «colore») e dall’altro come figura di contorno, forma generale, quando si tratti della descrizione di oggetti o persone…. Quello della mimesi è uno degli ambiti nei quali schema, in questo duplice significato, trova amplissimo uso nei testi antichi”. [7]
La compresenza delle due linee ha un impatto concreto sull’Arte. Natura e techne danno, entrambe, forma e configurano (schematizein) la materia, ma la techne, che implica l’azione dell’uomo, assume valenze diverse in ragione della linea di pensiero di riferimento.
Il rapporto tra vuoto e pieno nelle costruzioni è solo un esempio del rapporto tra peras (limite) e apeiron (illimitato); tra caos, inteso come «essere spalancato», abisso, ossia ciò che è nel principio e cosmo, inteso come insieme ordinato di enti. Non dunque confusione opposta a ordine, ma vuoto informe in relazione a forme ordinate.
Il caos, in quanto abisso, è tenebra, notte e silenzio. Il cosmo è luce e vibrazione.
Le cattedrali gotiche sono un preclaro esempio di questo confronto tra vuoto e pieno, tra luce e tenebra, tra vacua immobilità e vibrante tensione.
I riferimenti a Euclide e a Pitagora, ben oltre la cornice giudaico cristiana, riconducono alla matrice indoeuropea, così come il riferimento a Ermete Trismegisto conduce a quella egizio-ellenistica.
In ambedue i casi siamo in presenza di concetti filosofici e teologici pagani.
La conoscenza di Ermete Trismegisto da parte dei Liberi Muratori non è un debito della cultura Umanistica. L’Asclepius, traduzione latina del Logos teleios, era infatti sicuramente nota ad Agostino tra il IV e il V sec. d.C., mentre Lattanzio, tra il III e il IV secolo sembra averne conosciuto l’originale. Brani del Corspus Hermeticum sono riportati da Stobeo tra il IV e il V secolo.
I diciassette trattati del Corpus Hermeticum, raccolta realizzata in epoca bizantina, erano già noti in questa forma a Michele Pasello (1018-1096 Costantinopoli).
In particolare l’Asclepius era diffusamente conosciuto nel XII secolo presso pensatori come Abelardo, Giovanni di Salisbury, Teodorico di Chartres, Ermanno di Carinzia, Bernardo Silvestre, Alano di Lilla e, ancora, Alberto Magno, Ruggero Bacone, Meister Eckhart, Thomas Bradwardine.
Parti del Corpus Hermeticum sono presenti nella Hermetica Oxoniensa, manoscritto di Oxford, conservato nella Bodleian Library, conosciuto come Clarke e datato XII-XIV secolo.
Come afferma il curatore dell’edizione italiana dell’intero Corpus, Paolo Scarpi, i testi potrebbero essere stati composti in epoca tolemaica, al tempo di Tolomeo I Soter, il quale avrebbe dato mandato perché fosse redatta in forma comprensibile ai Greci, una sintesi dell’antica teologia egizia. [8]
Tolomeo Filopatore (244-205 a.C.) aveva promulgato un editto perché copia di tutti i theoi logoi delle associazioni religiose fossero depositati ad Alessandria.
Giamblico nel suo De Misteris Aegyptiorum, sostiene che Ermete è colui alle cui antiche stele (palaiai stelai) attinsero Platone e Pitagora.
“Si può credere, quindi – scrive Scarpi – che nel I secolo d.C. l’ermetismo fosse alquanto diffuso, e che proprio tra la fine del I secolo e l’inizio del IV sia da collocare la redazione dei testi ermetici”. [9]
“Ermete Trismegisto – aggiunge Scarpi – è senza dubbio il frutto dell’interpretatio greca del dio Thoth, divinità che si presenta come «signore della conoscenza» nel mito dell’Occhio del Sole; questo racconto, scritto in demotico, era diffuso in età ellenistica e conobbe una traduzione greca”. [10]
Platone, nel Fedro, conosce la tradizione egizia che fa di Thoth l’inventore dei numeri, del calcolo, della geometria, dell’astronomia, delle lettere dell’alfabeto, dello stesso gioco dei dadi, ma non lo identifica con Ermete, mentre Thoth è sicuramente identificato con Ermete da Erodoto (II 138,4).
“Nel I secolo avanti Cristo – scrive Scarpi – l’identificazione e la sovrapposizione tra le due divinità fanno parte ormai di una tradizione consolidata, come lascia intravedere Cicerone”. [11]
Il neoplatonico Giamblico, più tardi, farà di Ermete Trismegisto il signore incontrastato della parola che il lessicologo Esichio sintetizzerà affermando: Ermete è il Logos.
“Nel Poimandres – scrive ancora Scarpi – Ermete è la voce che annuncia la vita immortale agli uomini disposti a convertirsi, colui che ha il compito di diffondere tra gli uomini la dottrina rivelatagli dal Nous, l’intelletto supremo, e cioè Dio, sino ad essere egli stesso il Nous nel De Ogdoade ed Enneade”. [12] “Il Nous – sottolinea Scarpi – con il suo logos, la sua parola, vivifica l’essere, una parola che ha nello stesso tempo una funzione ordinatrice. E’ un dio che può configurarsi come demiurgo o come un artigiano”. [13]
Il Nous è quasi un alchimista, dal quale Iside apprende la dottrina segreta del «Nero Perfetto» (estratto XXIII 32), che è il racconto di fondazione del mondo.
Interessante, per quanto riguarda i testi ermetici, quanto afferma Tobias Churton nel suo “Le origini esoteriche della Massoneria” (Fabbri). “Nell’898 – scrive Churton – uno scrittore arabo descriveva la dottrina dei Sabei (ossia dei pagani di Harran) come una filosofia insegnata da Hermes e da Agatodémone (la divinità protettrice dell’antica Alessandria e, secondo gli Hermetica, l’insegnante di Hermes)”. I Sabei di Harran, conquistati dai Musulmani, elessero Ermes come loro Profeta e Agatodémone fu identificato con Seth, il figlio di Adamo, per eludere le norme coraniche in base alle quali l’Islam tollerava cristiani ed ebrei, in quanto avevano religioni alla cui origine c’erano profeti, ma non i pagani.
Sempre nell’800, Thabit ibn Qurra (835-901), fondatore di una scuola di neoplatonismo pagano a Bagdad e autore di numerosi testi, scrive. “Noi siamo gli eredi e i propugnatori del paganesimo. Felice è chi, per amore del paganesimo, porta il fardello con incrollabile speranza. Chi altro ha civilizzato il mondo e costruito le città se non i nobili e i re del paganesimo? Chi altro ha regolato i porti e i fiumi? E chi altro ha insegnato la saggezza nascosta? A chi altro la divinità si è rivelata, ha dato oracoli e parlato del futuro, se non a uomini famosi tra i pagani? I pagani hanno reso noto tutto ciò. Essi hanno scoperto l’arte di risanare l’anima; hanno anche diffuso l’arte di risanare il corpo. Hanno popolato la terra con la saggezza, che è il bene più alto e con forme di governo sicure. Senza il paganesimo il mondo sarebbe vuoto e misero”. [14]
Le opere di Thabit includono commentari di Platone, Pitagora, Proclo e Aristotele. Thabit migliorò la traduzione di Euclide (Almagesto ed Elementi) e, come ricorda Churton, fu il lavoro di Thabit su Euclide a portare a Toledo, più di duecento anni dopo, Gherardo da Cremona (114-1187) in cerca dell’Almagesto.
Le opere tradotte da Thabit si sono rivelate “fondamentali per la comprensione delle forze e delle forme che resero possibile l’esplosione del gotico”.
Non va sottovalutato il contributo arabo conseguente alla conquista della Spagna. Il Califfato di Cordova governò sulla penisola Iberica islamica (al-Andalus) e su alcune parti del Maghreb dalla città di Cordova dal 929 al 1031.
Scrive Tobias Churton: “Secondo il rinomato medievalista Jean Gimpel: «Spesso si sottovaluta il notevole contributo arabo alla nostra cultura, eppure ha reso possibile la completa fioritura del Medioevo….». Al centro del contributo arabo si trovano i Sabei di Baghdad. E’, inoltre, difficile non concludere che l’influenza sabea aiutò a plasmare la mitologia degli scalpellini addetti al taglio della pietra durante il Medioevo. Furono gli iniziatori di quella che oggi chiamiamo massoneria”. [15]
E’ a questa Massoneria operativa, alla sua storia e ai suoi miti fondativi che dobbiamo guardare e non ai vari cuculi che nel XVIII secolo hanno fatto il nido nei Templi massonici dichiarandosi, dopo l’usurpazione, vera Massoneria o Massoneria di più alti gradi o, peggio, speculativa.
Le linee di pensiero di Pitagora, di Ermete Trismegisto e di Euclide erano conosciute nel Medioevo, che nello studio del Timeo di Platone esprime il desiderio di conoscere il creato. In particolare l’Asclepius (il Logos teleios) nella versione latina era conosciuto, come s’è visto, da Lattanzio, tra il III e il IV secolo, da Agostino e nel XII secolo da pensatori come Abelardo, Giovanni di Salisbury, Teodorico di Chartres, Ermanno di Carinzia, Bernardo Silvestre, Alano di Lille e, ancora, Alberto Magno, Ruggero Bacone, Meister Eckhart e Thomas Bradwardine. Alcuni di questi autori gravitano attorno alla cattedrale di Chartres, mirabile opera libero muratoria, e alla sua schola, a dimostrazione dell’intimo rapporto tra il fare e il sapere.
A proposito di Euclide va fatta una precisazione. I documenti massonici non specificano di quale Euclide si tratti, ossia se l’Euclide matematico di Alessandria o l’Euclide di Megara, che ebbe grande influenza sulle conoscenze scientifiche medievali e che fu anche oggetto di una serie di lezioni commentate del bresciano Nicolò Tartaglia (1568).
Il primo Euclide (365-300 a.C.) insegnava geometria ad Alessandria d’Egitto. Le sue opere furono raccolte dall’ultimo conservatore della biblioteca di Alessandria, Theon, padre della scienziata Ipazia, assassinata da monaci cristiani e divenuta simbolo pagano del libero pensiero.
Riguardo ai suoi principi, scrive Charles W. Leadbeater: “Quando Platone afferma che «Dio geometrizza» ha formulato una profonda verità che getta luce sui metodi e sui misteri dell’evoluzione. Quelle forme non sono concezioni del cervello umano, ma sono verità dei piani superiori. Ci siamo formati una certa abitudine a studiare i libri di Euclide per cui oggi li studiamo in se stessi e non come una guida per qualcosa di superiore. Gli antichi filosofi riflettevano su di essi perché conducono alla comprensione della vera scienza della vita”. [16]
“Euclide – scrive John D. Barrow – aveva creato una meravigliosa struttura di assiomi e di deduzioni che portavano ad asserti veri chiamati teoremi …. La geometria non era considerata come una semplice approssimazione alla vera natura delle cose; era una parte della verità assoluta circa l’universo. Quasi fossero frammenti di una qualche sacra scrittura, i grandi teoremi di Euclide furono studiati per millenni nella loro lingua originale: erano veri, né più e né meno, e consentivano agli esseri umani di dare uno sguardo alle verità assolute. Dio era molte cose, ma indubbiamente era anche geometra”.[17]
“La geometria euclidea – aggiunge Barrow – non era soltanto un gioco di matematici, né una grossolana approssimazione alle cose e neppure un capitolo di matematica pure privo di contatto con la realtà. Era il modo in cui era fatto il mondo”. [18]
“Il grande successo della geometria euclidea – asserisce ancora Barrow – aveva avuto conseguenze che andavano al di là dell’aiuto fornito ad architetti e astronomi: aveva instaurato uno stile di ragionamento nel quale le verità venivano dedotte mediante l’applicazione di regole logiche definite, a partire da un insieme di principi o assiomi autoevidenti. La teologia e la filosofia si erano servite del «metodo assiomatico» e la maggior parte delle forme di argomentazione filosofica ne seguivano lo schema generale”. [19]
Gli echi di questa impostazione li troveremo nelle leggi universali di Newton, di Boyle, di Cartesio e nel concetto di Grande Architetto dell’Universo. “Durante il XVIII e XIX secolo i teologi – scrive Barrow – attribuivano la massima importanza agli argomenti in favore dell’esistenza di Dio che gli assegnavano il ruolo di Architetto cosmico”. [20]
Euclide di Megara (435-365 a.C., noto anche come Euclide il Socratico, prima di frequentare ad Atene il suo maestro Socrate, alla cui morte aveva assistito, aveva studiato la filosofia di Parmenide e alla sua scuola aveva ospitato Platone, costretto a fuggire da Atene per motivi politici. Gli editori e traduttori medievali degli Elementi lo confusero sovente con l’omonimo Euclide (323-286 a.C). Euclide megarense fondò certamente una scuola filosofica d’impostazione socratica a Megara.
Come si può ben vedere non c’è una minima possibilità di distinguere tra Massoneria operativa e Massoneria speculativa e, tanto più, non vi è alcuna possibilità di poter dire che la Massoneria è nata nel 1717.
Nel 1717 a Londra si è consumato un furto inglese di identità che è all’origine della progressiva profanizzazione di un’eteria iniziatica le cui correnti iniziatiche, con fatica, si sono radunate altrove.
Avere in dono, fra tanti, un antico rituale di Consacrazione e consacrarne la nuova Sorella Eletta rimarrà esperienza indelebile . Le emozioni variegate...per chi ci conosce , seppur fuggivamente , ne comprenderà le sfumature. Spero di poter condividere con alcuni di voi i particolari e conseguentemente potervi abbracciare in un triplice e quadruple abbraccio fraterno ed amichevole con agape rituale del nostro IV antico grado. Seguirà immagine poco conosciuta , preziosità in terra Calabra : Pietra Cappa !
29 Marzo 2025
Da Fratello a Fratello ...
Maggio 2012
di J.D.
Fin dalle sue origini, propiziate dal genio di Isaac Newton, Massoneria fu sinonimo di progresso ed elevati ideali, tanto scientifici quanto umanistici. Ma a volte sembra che oggi stiamo tornando in direzione di quel tenebroso Medioevo che i nostri predecessori hanno fatto tanto per affossare.
Declino, decadenza, fermento, confusione sono le parole chiave per definire ciò di cui siamo testimoni. Vorrei poter aggiungere “fuori dal Tempio”, anzi penso di poterlo fare perché il Tempio simbolico e ideale che vive intorno e dentro di noi, quello è ancora intatto, e nessuna contingenza profana lo potrà mai intaccare; ma purtroppo anche in seno alla nostra Istituzione si stanno registrando gli stessi preoccupanti sintomi che deploriamo nel mondo profano.
Pur non illudendomi, spero che riflettere un po’ sui nostri guai possa giovare a riportare la Massoneria verso la normalità.
Guardando alla nostra storia si può scorgere chiaramente che lo… stato confusionale comincia da quando i Fratelli scelti per dirigere questa nobile e antica Istituzione, anziché brillare per l’elevatezza dei loro valori e per l’essere persone oneste, dignitose e rispettabili cominciarono a mescolarsi con il potere. Per avidità di denaro, non si negarono l’uso di quegli strumenti il cui nome è sufficiente a destare un moto di repulsione: invidia, maldicenza, calunnia, delazione – tutto era buono per eliminare scorrettamente i loro rivali e potersi assicurare una fetta più grossa della torta.
Fratelli, non chiedetevi se sto pensando a qualcuno in particolare: non è così. Io vorrei tanto che fosse così, perché significherebbe che al malcostume possano essere associati personaggi ben precisi, e una volta liberatici di loro il problema sarebbe risolto. Invece la cosa terribile è che anche Fratelli di buona e chiara reputazione sono costretti a combattere con queste armi per non soccombere, tanto il clima sta diventando torbido e malsano.
Devo citare qualche evento? Beh, un buon punto di partenza fu senza dubbio quel giorno in cui la giustizia profana si permise di sequestrare le nostre cartelle personali, schedando i Massoni come se fossero dei malfattori e indagando sui nostri lavori nel modo più indiscriminato, senza nessun rispetto verso la loro sacralità.
Tutti allora biasimammo quell’iniziativa sconsiderata e propagandistica, e avevamo ragione; ma col senno del poi, come non ammettere che Fratelli pasticcioni e poco seri avevano offerto all’azione della Magistratura abbondanti pretesti?
A me non piacque allora (e neppure ora, anche se mi sono abituato) la servile acquiescenza che ci affrettammo a dimostrare verso le pretese dei profani, come la rinuncia ai cappucci, al Giuramento, alle spade. Eppure proprio quell’ondata di interesse, seppure negativo, nei confronti delle nostre usanze sarebbe stata una bellissima occasione per far maggiormente conoscere tutto quello che si può spiegare della nostra ritualità; se avessimo saputo farlo, il positivo quanto inatteso boom di pulsanti che seguì a breve distanza quegli eventi sarebbe stato ancora maggiore, e forse caratterizzato da una migliore preparazione.
Come è possibile che non riuscimmo a trovare la forza di difendere con fierezza, in faccia al mondo, la nostra tradizione? Certo oggi il rituale scozzese è ancora stupendo (chi crede che le mie perorazioni in favore dell’Emulationsignifichino che non lo amo si sbaglia di grosso), ma quanto era più bello in tutta la sua antichissima integrità! Alle volte mi chiedo se non sono una specie di… cattolico lefebvriano, di quelli che hanno nostalgia della Messa in latino: in certi momenti ho la sensazione che il rituale di oggi sia in qualche modo sconsacrato, affievolito, svuotato della sua essenza esoterica ed allegorica.
E non parliamo della nostra tradizionale riservatezza, che è ormai solo un ricordo: tutti i Fratelli la pretendono dagli altri, ma non la pratica nessuno. Sarà forse perché abbiamo di fronte l’esempio del mondo profano, nel quale ormai le sole persone riservate sono quelle che hanno qualcosa di inconfessabile da nascondere; o forse perché, svuotata del suo valore simbolico, nessuno più ne immagina lontanamente il significato.
Non si ripete più, per paura di essere fraintesi, quella poetica massima secondo cui in Massoneria vi sono tanti misteri quanti fili d'erba in un prato; se ve la ricordate, significa che siete… dei sopravvissuti come me. D’accordo, ho capito: nell’epoca della trasparenza avere misteri non è più una bella cosa – però insieme ai misteri c’erano anche le finalità, lo scopo e i valori.
Un giorno o l’altro nella nostra Istituzione dovremo affrontare seriamente il dibattito sui media. Il Fratello Daniele Mansuino ha scritto in proposito cose interessanti (vedi il suo articolo McLuhan e la Massoneria), sottolineando il fatto che l’evoluzione mediatica del mondo moderno era già in qualche modo contenuta nel nostro rituale; un altro Fratello invece ha affermato addirittura che i mezzi mediatici profani, con la loro campagna discriminatoria contribuiscono alla vostra e nostra perdizione, ma soprattutto alla perdizione globale della Massoneria universale di tutte le obbedienze, su tutta la superficie della terra e degli oceani… parole forse un po’ troppo apocalittiche, ma guardando a come i media spesso ci trattano, e soprattutto considerando quanto profondamente essi siano coinvolti nel processo di degenerazione di cui stiamo parlando, c’è da chiedersi se egli non abbia un po’ di ragione.
Tornando alla nostra storia, in quei giorni (per fortuna lontani) l’allora Gran Maestro del GOI si recò a Londra – voi direte: per difendere la reputazione dei Massoni italiani? Macché! Per convincere il Gran Segretario della Gran Loggia Unita d'Inghilterra che le logge del GOI – a quei tempi, riconosciuto a livello internazionale - erano formate da delinquenti e malfattori. Il risultato fu, naturalmente, che il riconoscimento internazionale al GOI venne ritirato, e a quel signore fu concesso il mandato per creare un’Obbedienza nuova…. poi se ne andò anche di lì, lasciandosi alle spalle una Massoneria umiliata e divisa. Vivissimi complimenti.
Certo anche gli Inglesi non brillarono in quell’occasione per spirito di fratellanza: scomunicare DICIOTTOMILA FRATELLI per le colpe di una piccola minoranza non era certo una scelta ispirata dalla giustizia, né che andasse in direzione degli interessi della Massoneria. Ma d’altra parte – come, più volte, sia io che il Fratello Mansuino abbiamo trattato nei nostri articoli – Londra tende a perseguire il disegno che la Massoneria internazionale sia sempre più di stampo britannico, e in nome di esso prende certe volte anche decisioni che con la giustizia hanno poco a che vedere.
Questo è davvero un peccato, perché noi siamo fermamente convinti che il modello britannico della Massoneria sia il migliore e il più adatto ai tempi moderni; l’attuale governo del GOI – molto più intelligente e illuminato di quanto non vogliano i suoi molti calunniatori – sta muovendosi da molti anni in questo senso con cautela e precisione. Ma certo, la giustizia non deve esserci da una sola parte: non sarebbe forse meglio che la concezione britannica fosse propagandata non attraverso diktat e secessioni, ma per mezzo dell’informazione e della conoscenza? Se per sostenerle si fa uso della prepotenza e dell’autoritarismo, anche le cause giuste finiscono per sembrare sbagliate.
Un altro bel tracollo a cui abbiamo recentemente assistito è quello della GLNF, la Gran Loggia Nazionale Francese. Io la conosco bene, e posso dire che si trattava di un’Obbedienza mirabile per livello intellettuale e qualità del lavoro: l’armonico connubio fra la tradizione francese e quella britannica aveva generato un gran numero di Fratelli competentissimi e preparati tanto sul piano della Massoneria esoterica che a livello di azione sociale. Adesso anche qui c’è di mezzo la Magistratura, e molte Logge hanno secessionato e stanno organizzandosi per conto loro…. Dio, che tristezza!
Inutile dire che la Gran Loggia d’Inghilterra, per non essere immischiata, gli ha tempestivamente sospeso il riconoscimento… E’ quasi una barzelletta se pensiamo che nel 2008 la GLNF era stata la prima Obbedienza regolare a riconoscere il GOI, e noi stessi – per mezzo dei nostri articoli – avevamo salutato questa decisione come un importante passo avanti del GOI a livello internazionale. Quanto ci sbagliavamo! Ma purtroppo il peggio dilaga ormai senza limite, e sul piano della credibilità nessuna Obbedienza può definirsi sicura.
Soltanto a livello di base, siccome siamo irrimediabilmente ingenui, esiste ancora la mentalità per cui il Fratello che si lascia ammaliare dal denaro e dal potere viene considerato un debole e viene isolato; in molte Officine che conosco, ancora oggi simili personaggi si ritrovano a dover fare i conti coi veri Massoni, che con tutte le loro forze cercano di correggere il Fratello dai suoi errori, di curare la sua anima malata e costringerlo a rientrare nei limiti imposti dalle Costituzioni e dai Regolamenti. Facciamo bene a perseverare? A volte mi sembra una battaglia persa. Forse l’errore di quei Fratelli non è la disonestà, ma è di non averla applicata a un livello abbastanza elevato…
Tantissimi sono i Fratelli increduli e disorientati da questa situazione. In tanti anni di Massoneria, non avevamo mai visto la nostra Istituzione entrare e uscire dai palazzi della giustizia profana frequentemente come ora; non solo perché i giudici si interessano di noi, ma anche perché i Massoni – invece di ricorrere alla giustizia massonica come vuole la tradizione – si denunciano l’un l’altro facendo lavorare i tribunali!
E’ terribile assistere allo spettacolo di Fratelli che scagliano accuse gravissime verso altri Fratelli – se non sono neanche più capaci di spiegarsi tra loro e riconciliarsi, che diritto hanno di usurpare il titolo di Massoni?!?
Megalomania, invidia, sete di potere, avidità dei metalli. Basta! In nome del Grande Architetto, basta! Torniamo al perfezionamento dell’uomo; riscopriamo le vie per accedere alla serenità interiore che nel corso dei secoli tanti illuminati Fratelli hanno indicato.
Quale fratellanza universale potrebbe nascere da altro che dalla spiritualità? Chiudiamo gli occhi per un attimo, e concentriamoci sull’idea della Massoneria Universale come l’abbiamo percepita nell’attimo della nostra iniziazione: quella benevola corrente che è entrata in noi, commuovendoci nel più profondo della nostra anima e facendoci sentire uomini nuovi e diversi. E’ quella la Massoneria, e da quel momento in avanti non abbiamo capito più nulla di lei, perché la stolta imperfezione umana ha lavorato incessantemente affinché Sapienza, Bellezza e Forza andassero perdute. Ma ricordiamoci, cari Fratelli, della vera Massoneria, e lavoriamo perché il Grande Architetto possa riportarla tra noi.
In tutti gli Orienti e in tutte le Officine del mondo c'è una scritta che proclama: Libertà – Uguaglianza – Fratellanza. Ce ne siamo dimenticati?
Anche solo limitandoci a prendere in considerazione il primo termine di questo venerabile ternario, ci sarebbe già di che lavorare per una vita. Libertè, plus grande de tous les mots… chi ricorda ancora questa canzone? Essa ci insegnava che la libertà è un atto rivoluzionario; ma che valore vogliamo darle? Qual è il nostro obbiettivo attuale?
Dovrebbe essere racchiuso in quelle cinque parolette che conosciamo bene – anzi, troppo bene: ormai le sappiamo a memoria, tanto che le ripetiamo macchinalmente senza più riflettere sul loro significato – lavorare per il bene dell’umanità.
Ma quale bene, quale umanità? Il bene dei Fratelli che amano… il suono dei metalli e speculano sui nostri ideali? L’umanità che muore di fame anche per colpa loro?
Se riflettessimo sul valore della libertà e di quelle cinque parole, la coscienza del disastro che i falsi Fratelli stanno compiendo sopra le nostre teste diventerebbe per noi insopportabile. Sarebbe quello il primo passo per cacciare i pubblicani fuori dal Tempio, perché prima ancora di dar loro battaglia li avremmo già cancellati a livello interiore; dopodiché, la prima volta che venissero da noi a portarci parole di divisione, troveremmo il coraggio per fare quella scelta che oggi non osiamo – magari per un malinteso rispetto nei confronti dei loro collari e delle loro cariche: voltargli le spalle e andare via, lasciarli soli con la loro miseria, abbracciare i nostri veri Fratelli e lavorare con loro per creare finalmente la Massoneria nuova; perché il veroMassone non va in giro a creare il disordine in nome della libertà, corrompendo tanti ingenui Fratelli intimiditi e abbagliati dalle sue pretese di potere e rubando loro anche la più fondamentale delle libertà - quella di poter far valere, nell’ambito dell’Istituzione, il loro pensiero individuale.
E ai Fratelli fuorviati vorrei dire di tutto il cuore: cambiate ! Come avete potuto dimenticarvi dei doveri del Libero Muratore e dei vostri giuramenti? Posate le armi della volgarità, dell'insulto e delle accuse e tornate verso la Vera Luce. Abbandonate il vostro egoismo e la vostra avidità; lavate la vostra anima da tutte quelle idee profane che stanno portando alla nostra Istituzione un grave danno.
Trattenetevi dal continuare a creare sofferenze, dolori e piaghe che – al punto in cui siamo arrivati – corrono il rischio di non potersi rimarginare mai. Cercate di vedere come state trasformando l’Istituzione: essa somiglia sempre più a quei meschini partiti politici che sembra abbiano l’obbiettivo di profanare ogni cosa bella con la violenza e gli insulti, e che Saggezza, Rispetto, Libertà e Fratellanza non sanno nemmeno cosa siano. La libertà è forse per voi soltanto libertà di insultare? Libertà di sottomettere? Libertà di comandare?
Voi, Fratelli egoisti e prepotenti, avete forse scordato che il GADU ci ha donato la parola per costruire il Verbo. È col Verbo che gli uomini e le donne possono conciliarsi e comprendersi. Voi siete usciti fuori dalle righe della vera e pura Massoneria, ma siete ancora in tempo per tornare ai nostri lavori; vi aspettiamo per intraprendere anche insieme a voi la ricostruzione del nostro Tempio, vi aspettiamo per ristabilire la catena d’unione della vera Fratellanza.
Riflettiamo per un momento sui problemi che affliggono il mondo attuale. Negli ultimi anni il nostro benessere materiale è sicuramente molto aumentato (con i debiti scongiuri…). L’umanità ha avuto ragione di parecchie malattie gravi e risolto molti problemi concernenti la vita di tutti i giorni. Ma a dispetto di tutte le comodità a nostra disposizione, non abbiamo trovato la pace; non l’abbiamo trovata nel mondo (basta accendere un telegiornale) e forse nemmeno l’abbiamo trovata dentro noi stessi.
Malgrado ogni progresso, l'uomo non è migliorato moralmente in ugual misura. Se ci guardiamo attorno cosa vediamo? Individui frustrati e stressati, gente malcontenta, ognuno vuole maggiori diritti, ognuno desidera maggior sicurezza, ognuno domanda maggiore benessere. Sentiamo parlare di diritti, ma quante volte sentiamo parlare di doveri o di obblighi? Mai!
Cosa può insegnare la Massoneria a un simile mondo? La Massoneria ci insegna i doveri che abbiamo verso gli altri; ci insegna i doveri e gli obblighi verso la famiglia, la comunità, il paese. Ad ogni diritto corrisponde un dovere o un obbligo.
Precisiamo meglio: se la Massoneria parla poco di diritti, è perché in questo campo non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Tutti sanno che i Diritti dell’Uomo, e in gran parte la stessa idea di Democrazia sono nati dalle Logge, e costituiscono due doni tra i più luminosi che la nostra Istituzione ha fatto al mondo. Ma forse oggi c’è molto di più da dire sui doveri e sugli obblighi che ognuno di noi dovrebbe rispettare. Se ognuno di noi facesse il suo dovere, tutti ne trarrebbero un beneficio e nessuno avrebbe bisogno di battersi per la difesa dei suoi diritti.
Ah, se unissimo le nostre energie per riuscire a elaborare davvero una visione concreta del futuro! Ah, se riuscissimo a imporla alle istituzioni profane che governano il mondo perché la applichino davvero, e non solo a parole, realizzando così gli ideali che ci siamo impegnati a vivere!
Certo, del buono viene fatto – sarebbe stolto e disfattista pretendere che tutto sia male, e non risponderebbe alla verità perché la nostra Istituzione ha in potenza tutti i mezzi necessari per poter giganteggiare nel bene. Ma viene fatto abbastanza? Ho idea che anche i Fratelli più altruisti e più sinceramenteimpegnati nel sociale (ce ne sono eccome, anche se purtroppo non sono tanti) leggendo questa domanda risponderanno insieme a me: ahimè, no. Molto, molto di più si potrebbe fare, se la Massoneria fosse davvero ciò che pretende di essere.
I nostri antenati, i Massoni operativi, lavoravano con la forza delle loro braccia, e l’idea del lavoro è da sempre legata alla Massoneria. Per questo noi possiamo di nuovo insegnare al mondo attuale che il lavoro è qualche cosa di onorevole, che il lavoro è necessario e meritevole e che il lavoro aiuta a raggiungere la felicità interiore.
È essenziale che la Massoneria prenda coscienza di questa sua forza. È essenziale che la Massoneria trovi di nuovo il tempo e la voglia di dialogare e di formulare delle proposte in risposta ai bisogni e ai problemi della nostra società.
Noi Fratelli dobbiamo essere preparati ed in grado di comunicare al mondo profano le nostre idee, dobbiamo saper portare all'interno delle varie istanze ed istituzioni del mondo profano queste nostre proposte. Dobbiamo di nuovo mostrare al mondo profano che la Massoneria è un'organizzazione che vuole partecipare attivamente, e non solo a parole, al bene e al progresso dell'umanità.
Noi Fratelli dobbiamo essere fieri di appartenere ad una associazione disposta ad impegnarsi e a combattere per un mondo migliore. Solo il guardare avanti e il saper dibattere idee nuove darà al nostro Ordine una nuova vitalità, e al mondo la consapevolezza che la Massoneria desidera ancora partecipare in modo costruttivo al suo progresso.
Nelle parole del Risp.mo Gran Maestro, l'Istituzione massonica è lievito sano per la società, grazie all’esempio positivo che migliaia di Fratelli esercitano tutti i giorni nel mondo profano, giovando enormemente all’intero corpo sociale.
Non lasciamo che la loro opera sia pregiudicata dal cattivo esempio di pochi malvagi: lavoriamo per migliorarla, e dall’Oriente Eterno possano esserci guida i veri Iniziati in cui ci identifichiamo con tutto il cuore: da Giordano Bruno a Pitagora, passando per Eraclito e Platone fino a Cartesio, a Einstein…
Ad una sorella speciale . Agata D.D.
Il terziario che amo di più.
Libertà, Uguaglianza e Fratellanza : rappresenta l’autentica proiezione dell’azione delle Tre Luci sul mondo manifestato - potente talismano contro l’egoismo, l’invidia, l’avidità, e contro tutti i mostri che vorrebbero condurre a distruzione l’anima dell’uomo.
Nel simbolismo massonico, la rappresentazione grafica del ternario è il Triangolo, ed è abbastanza difficile trovare autori che ne sviluppino apertamente il simbolismo.
Lo fa per esempio Eugenio Bonvicini, secondo cui il Triangolo rappresenta per i Massoni la prima figurazione compiuta del punto, dopo che questo, scissosi da sé stesso, si ricongiunge a sé mediante una terza autoproiezione - e subito quel bravo autore aggiunge che può essere letto simbolicamente anche come vettore direzionale, nella sua verticalità apicale simbolizzando il lavoro (…) rivolto alla gloria del Grande Architetto dell’Universo.
Specifica poi che il triangolo con il vertice in alto ha un significato solare e simboleggia la via, il fuoco, la fiamma, il calore, il principio maschile, e riguardo ai suoi rapporti con la prospettiva religiosa osserva: sino a che non si avevano queste conoscenze, (il dogma, o domma, della Trinità) aveva valore di mistero e di verità rivelata indiscutibile e incomprensibile. (Invece) il Triangolo Equilatero (dei Massoni) sta ad indicare che le tre funzioni della coscienza devono essere sviluppate in maniera eguale, per poter raggiungere quella “vista” spirituale che ci permetterà gli ulteriori progressi.
Gli argomenti di Bonvicini vanno forse al di là del tema di questo articolo, nel senso che approfondiscono la geometria sacra del Compagno d’Arte fino a livelli la cui penetrazione non è strettamente necessaria a tutti - si tratta, in effetti, di uno sviluppo molto difficile, che può servire come integrazione del simbolismo del grado a quei Compagni che se la sentano di approfondirlo.
Però è importante rammentare che la geometria sta alla base non solo della cultura massonica, ma di tutta la nostra esperienza di vita, quale che sia la nostra professione o il nostro livello culturale; ed il fatto di provare, ogni tanto, a ragionare sulla base dei suoi rapporti non potrà che fare del bene a un Massone sincero.
Io credo che tutti i Fratelli dovrebbero provare, almeno una volta, a scrivere una tavola su argomenti geometrici, per godere della soddisfazione di condurre la riflessione dei Fratelli sui temi che stanno all’origine dell’esperienza massonica universale.
Come ben sappiamo, il ternario è raffigurato in Massoneria anche dai primi tre passi regolari, che raffigurano la Sapienza, la Bellezza e la Forza.
È un errore il non prestare a questa camminata apparentemente semplice la dovuta attenzione: in quanto, se colui che è presuntuoso nella sua ignoranza avvia il proprio percorso sul triangolo virtuale con superficialità, potrebbe allontanarsene ed essere travolto dal gorgo delle acque inferiori.
Può capitare che un Apprendista, compiuto il primo passo e poggiato il piede su un terreno apparentemente solido, spalanchi gli occhi per ammirare la Bellezza senza pensare al pericolo che c’è in agguato; perché, se il secondo passo dovesse deviare dalla linea retta, il suo corpo oscillerebbe come un fusto in avanti e indietro ad ogni respiro, rendendosi vulnerabile e inadeguato.
Invece, se si concentra e compie il secondo passo con fermezza e sicurezza, il punto della Forza lo troverà bene equilibrato, ben pronto per affrontare il cammino della Sapienza che si spalanca dinnanzi a lui.
Ed ecco che il suo cammino diventerà più facile e più sicuro: perché colui che è guidato dalla Sapienza giungerà alla meta, e gli ostacoli che avrà affrontato fino ad allora gli parranno insignificanti.
Ma il cammino massonico, come tutti ben sappiamo, non finisce mai. C’è un quarto passo che lo attende, ed è quello che lo conduce al centro del triangolo immaginario; e lì giunto gli si svela un nuovo cammino, addirittura di cinque passi (per i lettori che non conoscono i nostri segreti, quei cinque passi rappresentano: Vigilanza, Discrezione, Amore fraterno, Verità e Carità).
Sarà per mezzo di questa nuova camminata che il Fratello potrà recuperare la coscienza del livello più elevato della propria spiritualità interiore, insediandosi in quella dimora dove potrà meditare serenamente - ben fiero di aver portato a termine il proprio percorso massonico in modo giusto e perfetto, ovvero in piena armonia con il Corpo, lo Spirito e l’Anima.J.D.
Notte di San Giovanni La leggenda dell'acqua di San Giovanni, l'antico rituale contadino che si fa una sola notte all'anno, la più magica
La preparazione dell'acqua di San Giovanni è un rito propiziatorio e di buon augurio che avviene durante la notte di vigilia di San Giovanni. Ha origini antiche che uniscono sacro e profano, magia e spiritualità. C'è chi chiama la notte di San Giovanni “la notte delle streghe” proprio per le vibrazioni energetiche che esplodono nell'aria.
Si raccoglie la rugiada di questa particolare notte, volendo in una ciotola insieme a petali di fiori. L'acqua lasciata all'aria aperta ed esposta alla rugiada ed alla luna piena, in giardino o sul balcone attrarrà le energie positive della notte più magica dell'anno.
Potremo usare quest'acqua magica per i nostri elisir o semplicemente per rinvigorirci con abluzioni delle mani e del viso. 😇😇😇J. D.
Dopo 45 anni circa di militanza fra le corde della vera Muratoria Operativa Internazionale ho deciso di donare quanto raccolto alla Molto Rispettabile Sr :. Sara Mazza per la fondazione del Museo Massonico afferente al G. O. M. I. Italia.
M. O. & P. G. M. M. M. M. M. Q.A.A. G. Domma
Ci sono più misteri in Massoneria che fili di erba in un verde prateria .
La cernita resta fondamentale, la moltitudine resta pochezza. Non deve interessarci. Spero che i piu consapevoli sappiano cogliere l'importanza di tutto ciò che si palesa e al contempo sfugge, di tutto ciò che è oltre, che è ricerca e dedizione . Non siamo per chiunque , non lo siamo.
Correva l'anno 2004 , chiesi allora al mio Maestro Potentissimo ed Onorabilissimo di disquisire circa il grado di York: rispose : "Non esiste" , allorché incredula chiesi ulteriori dettagli e porgendomi antiche scritture tacque nel suo usuale silenzio rumoroso tanto quanto la sua potenza .
Όρκος των Φιλικών
«Ορκίζομαι εις το όνομα της αληθινής και αιωνίου Θεότητος, ενώπιον των ιερών αυτής συμβόλων, και εις την ιεράν πατρίδα μου, ότι θέλω είμαι εις τον αιώνα πιστός εις την Εταιρείαν, και δεν θέλω φανερώσει ούτε λόγον, ούτε πράγμα τι, όσα ήθελον ακούσει ή καταλάβει διά την Εταιρείαν.
Ορκίζομαι να προσπαθώ με όλην μου τη δύναμιν διά την προκοπήν και εκτέλεσιν του ιερού σκοπού αυτής.
Ορκίζομαι να υποτάσσομαι εις τους ανωτέρους μου και να εκτελώ ακριβώς τας παραγγελίας αυτών.
Ορκίζομαι ότι θέλω θυσιάσει και αυτήν την ζωήν μου, και ότι ο θάνατος θέλει είναι διά εμένα γλυκύτερος, εάν με φέρει εις τον σκοπόν της Εταιρείας.
Εάν αθετήσω τον όρκον μου, είμαι άξιος να τιμωρηθώ ως προδότης της Πατρίδος και της Θρησκείας μου.»
HONI SONI QUI MAL Y PENSE !
Alla Sr:. Germana Sveva Sangermano, M:. V:. , affinché sappia incessantemente continuare ad illuminare le nostre vite, i nostri impegni profani e muratoriali, con La Saggezza , la Forza e la Bellezza che da sempre la contraddistinguono . Possa essere sempre orgoglio di tutti i Fr:. e le Sr:. di ogni Obbedienza in Italia e nel mondo.🌿🌿🌿🌿♥️♥️♥️🌿🌿🌿
Rende 10/03/2025
21/ 03/ 2025 Buon Equinozio di Primavera : siate felici🌼🌼🌼🪺🪺🪺🌺🌺🌺 !
Have you a good St. Patrick's Day !!! 🌿🌿🌿
17/03/25
La festa di San Patrizio è una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di san Patrizio, patrono dell'Irlanda. La festa è chiamata in irlandese Lá 'le Pádraig oppure Lá Fhéile Pádraig, in inglese Saint Patrick's Day, St.
É una gioia comunicarvi che sono pronte le carte contenenti le cibarie prelibate , i vini e le birre artigianali e le bevande prescelte dal nostro Maestro M.M.M. Di Casa unitamente al nostro Cook's Team . Shuffle ... Lightpipes ... etc... che le nostre Agapi indossino sorrisi e N. C.
"TABULA SMARAGDINA" E "NETER": I PRINCIPI FONDATORI DELLA VITA
La visione Olistica dell'Universo, così come la concepirono gli Antichi Egizi, è la base per la comprensione dell'Esistente, nel suo aspetto minerale, vegetale ed animale.
Il Macrocosmo è in tutto simile, anche dal punto di vista funzionale, al Microcosmo, cioè l'Uomo.
La "Tabula Smaragdina” o “Tavola di Smeraldo”, recita: "Così è in alto, come è in basso, per fare il miracolo della Cosa Unica".
Questo ci porta a riconsiderare quanto Paracelso, il grande Alchimista del cinquecento, disse nella sua Opera il "Paragranum".
Egli infatti, in armonia con questa visione, disse come il comportamento del Macrocosmo, da lui chiamato il Cielo, agisca e determini le condizioni di salute o malattia, nel Microcosmo Uomo, attraverso l'azione degli Dei, che gli Egizi chiamarono i Neter.
Il cuore per gli Egizi, è il luogo ove il Ka ed il Ba, ovvero il Fisso e Volatile trovano il loro punto di incontro, la sua fisiologia non sarà riferita a canali e mezzi materiali, come le arterie e le vene, ma si farà cenno ad un fisiologia più sottile, ove ciò che contano sono le cause e non gli effetti. Si parlerà quindi, di energie e canali attraverso cui esse scorrono, e più in là ancora, di stati maggiormente sottili ed eterei, i Neter.
Questi Dei, questi Neter, abitano nel cosmo così come nel corpo umano. Le Sette Funzionalità, i sette Neter, i sette Arcana come lì chiamava
Paracelso, “operano” all'interno del corpo umano, cioè essi si appoggiano per prendere corpo nell'Uomo e farlo vivere, attraverso l’analogia con il Macrocosmo.
Ma, chiediamoci, come essi si collegano a quelli del corpo umano, per dare e sostenere la vita.
Essi discendono dall'Astrale nel mondo fisico, attraversano gli ammassi stellari e i pianeti, e penetrano nell'Uomo attraverso dei canali energetici, che gli Egizi chiamavano MO. Questo lo possiamo vedere rileggendo parte del Trattato dei Vasi, contenuto nel Papiro Egizio di Ebers.
Per comprendere la gerarchia dei Neter, che viene presentata nei vari sistemi e con delle intenzioni particolari, bisogna tenere presente queste due idee: l'idea astratta della creazione primordiale, quella che prende in considerazione i diversi aspetti di Potenze Creatrici e quindi le sue espressioni o Parole successive nel Mondo dei Principi, e l'idea concreta della loro realizzazione attraverso la successione delle procreazioni.
Alla prima storia Metafisica, succede e segue la seconda, quella che mostra le Funzioni della Natura nel loro aspetto realizzatore.
Le due funzioni basilari sono tra loro contrapposte: quelle che contraggono e quelle che dilatano.
Non si può prendere in considerazione una Funzione se non chiamando in causa la sua complementare.
Quando un'azione si mette in moto, compare immediatamente la reazione. Se si instaura una forza centrifuga, dilatante, immediatamente compare la forza centripeta contraente.
Se Ptah è l'Energia creatrice strettamente legata per mezzo della sua corporificazione, sarà causa di vita ma non potrà vivere se questo Ptah non sarà sciolto, liberato.
Quando si legge un papiro egizio che parla di Nefertum, bisogna ricorrere al complementare, per cercare di capire il significato che lo scriba sta trasmettendo. E' questa la grandezza di questa concezione, che lascia sempre trasparire anche il concetto alchimico.
Iside è il Principio femminile della Natura , in quanto luogo ove si situa ogni attività. E' il magnete che attira la semenza del maschio e che provoca lo zampillamento. E' la passività agente della femminilità e la Madre dell'esistenza, però le sue lacrime il suo principio fluido è spiritualizzante. Essa non risuscita il corpo di Osiride ma il suo djed il suo corpo sublimato da dove zampillerà periodicamente un'Acqua Nuova. E' la sostanza materna che nella palude da vita a Horo e lo nutre. Horo sarà l'essenza spirituale di suo Padre Osiride.
Nefti e la passività negativa del femminino: di natura sottile essa corrompe per dare la vita, ma le sue lacrime sono molto simili a quelle di Iside. Ricordiamoci che è sorella si Seth e madre di Anubis.
Neith e la Femminilità Spirituale, animatrice, la doppia energia luminosa, senza forma, che provoca paise" la fissazione della materia attraverso gli incroci. Era chiamata la grande tessitrice. Con le sue due facce incrociate fissa la sostanza, ed il movimento delle navette tesse la prima Materia del Mondo, ovvero il corpo dell'uomo che è un incrocio di attivo e di passivo, di forze contrarie che si equilibrano: è la femminilità sessuale, la potenza tenebrosa e la contrazione che provoca la dilatazione.
Questi aspetti della Teogonia non potrebbero essere legati tra di loro, nella loro unità vivente se si omette quella che è la chiave degli atti, la teogonia dei cicli celesti. Questa Teogonia è in rapporto con le caratteristiche che risultano dalla rivoluzione continua del cielo.
Movimenti perpetui che si rapportano al Sole, alla Luna, ai vari decani e che danno quattro cicli che interessano la nostra vita:
Il ciclo del giorno, il ciclo del mese, il ciclo dell'anno, ed il ciclo della coincidenza di Sole e Luna.
Questi quattro cicli sono i circuiti viventi entro i quali si manifestano i Neter. Sono essi che manovrano le diverse Teogonie e la struttura complicata della Teologia.
Elena Paredi
La Corda Spezzata
Contattateci , saremo comunque felici di poter trascorrere un po' di tempo insieme , riconoscendoci fraternamente. Sarà per noi motivo di reale giubilo.
Comunichiamo a chiunque fosse interessato/a , che unitamente a quanto sopra richiesto è necessario fornire il proprio recapito telefonico e copia del proprio passaporto ed appartenenza .
Si precisa che saranno accettati solo fr:. e Sr:. in II * e III * grado . Grazie .
Rende 31/03/2025 Fr:. Antonio Palamara
La costruzione del Tempio
L'Origine e la Distruzione del Tempio di Gerusalemme
965 a.C- 70 d.C.
text by P. E. H. Thomas PM, #8839 EC
Questo documento è stato redatto soprattutto per l'interesse di tutti i massoni le cui costituzioni sono riconosciute dalla Grande Loggia Unita d'Inghilterra.
Questo non significa che è riservato soltanto ai massoni; non lo è, né può esserlo.
Si occupa essenzialmente dei fatti biblici nella misura in cui è stato possibile stabilirli con ragionevole certezza. Così facendo, comprende quella parte di storia biblica che, essenzialmente, forma la base di molti rituali Massonici; non soltanto all'interno del Craft, ma anche all'interno dell'Arco Reale.
Assemblando questa presentazione, è importante riconoscere che sono stati scritti molti libri sul vecchio Testamento. L’esodo degli israeliti dalla prigionia egiziana, culminata nella definitiva nascita di una patria sotto il regno di Davide e poi di Salomone, è una vicenda sia affascinante che controversa.
Dopo la pubblicazione della Bibbia autorizzata dal re James I nel 1661, il calendario degli eventi inizia nel 4004 aC che è stato considerato come l'inizio della creazione: (l'Anno Lucis inizia nel 4000 aC).
Fino all'AD 1850, i cristiani hanno accettato implicitamente le descrizioni storiche del vecchio Testamento, compreso il relativo calendario. Tuttavia, da allora c’è stata una tendenza crescente ad esaminare e sfidare l'esattezza delle scritture focalizzando l’attenzione sulla culla delle loro origini: il Medio Oriente.
Quando l'Egitto era una colonia della Gran Bretagna e della Francia, alcuni ricchi archeologhi avevano cominciato a cercare e scavare intorno ai monumenti ed ai resti spettacolari che erano là affinchè tutti vedessero. Questo, successivamente, ha condotto all'esplorazione ed allo scavo di molte tombe nascoste. Quando, nell’AD 1922, la tomba di Tutankhamun è stata scoperta ed aperta, i suoi tesori hanno motivato a effettuare ricerche anche più impegnative. Furono effettuati studi dettagliati dei geroglifici, delle iscrizioni cuneiformi e degli scritti dei papiri così come della lingua di Akkadian che era la lingua-franca di quei tempi. L'avvento e lo sviluppo di elettronica specializzata, accoppiato con l'ultimo sviluppo nelle abilità scientifiche, stimolò sia il desiderio che la capacità di ottenere la precisione storica.
Lo scopo di questo documento è offrire un aggiornamento, facilmente comprensibile, preciso di questa parte di storia biblica e degli eventi che hanno portato ad esso. E’ stato tenuto conto delle ultime scoperte archeologiche e dei retrocalcoli astronomici associati. Questo, successivamente, ha reso necessaria una rivalutazione della cronologia egiziana antica per portare tale storia molto di più in linea con i fatti, piuttosto che con le ipotesi.
Per dare grande autenticità a questa descrizione, sono stati inseriti dati recentemente acquisiti. Ciò, a sua volta, ha comportato l'analisi delle date fino ad ora convenzionali per inserire ciò che attualmente è riconosciuto come la Nuova Cronologia dell'Egitto. I precedenti e come si sono svolti i fatti.
La nuova cronologia così stabilita è presentata in dettaglio nella Appendice A.
Il vecchio Testamento è, fra altre cose, un montaggio di 39 libri che riguardano i vari eventi notevoli in Medio Oriente BC e specialmente in Oriente, circa dal 4000 al 395 BC. Gli Apocrifi, composti da 15 libri, non compresi dagli Anglicani, comprendono la storia fino alla nascita di Cristo.
Vale la pena ricordare che tale storia durante i primi anni, non soltanto allinea gli avvenimenti descritti ma inoltre li abbellisce pienamente con le leggende. Inizialmente, queste storie sono state trasmesse oralmente. Effettivamente, la registrazione della storia biblica iniziale, come la conosciamo, non è mai stata una base per gli ebrei: i cronisti si sono preoccupati più dell’ importanza religiosa che non delle informazioni effettive. Di conseguenza, negli anni, queste descrizioni sono state spesso distorte ed esagerate; infatti, versioni diverse dello stesso episodio sono state ripetute parecchie volte. Per esempio, la storia del Primo Tempio a Gerusalemme può essere trovata nei libri di Samuele, Re, Testamenti, Jeremiah ed Ezekiel; e quello del Secondo Tempio in Ezra, in Haggai, in Zechariah e in alcune parti degli Apocrifi.
D'altra parte, molti storici ed eruditi influenti oggi sostengono che la storia esatta e convalidata degli israeliti è cominciata soltanto con l'età di Salomone. Ciò è perché, sorprendentemente, virtualmente nessuna prova contemporanea esiste a sostegno degli eventi iniziali che hanno interessato gli israeliti. Perciò, dobbiamo tenere conto delle annotazioni degli assiri ed egiziani che sono giunte sino a noi.
Il seguente studio, basato su informazioni archeologiche e testuali recentemente pubblicate e concentrate su questi due Templi, differisce occasionalmente dalle descrizioni contenute nella Bibbia. Ciò, tuttavia, non deve essere interpretato come un tentativo di sminuire o disprezzare, né di svilire i messaggi spirituali che contiene.
Anche se la morte del re Salomone nel 931 BC è stata considerata come la prima data sicura ed indiscutibile nella storia biblica, è diventato possibile spostare questo riferimento indietro fino al 1540 BC; vale a dire, 13 anni prima della nascita di Mosè. Pertanto, solo ai fini di questa presentazione , alcune date indicate che sono prima della morte di Salomone, porteranno il suffisso 'NC 'anziché il usuale 'BC '. Le date successive alla morte di Salomone potrebbero essere considerate come ragionevolmente esatte; certamente all’interno di un anno.
La portata ed il contenuto di questa rassegna è così enorme che, per brevità, è stato necessario condensare o escludere molti aneddoti che, anche compresi nei fatti, direttamente non interessano la sostanza principale di questa rassegna particolare.
Precisazioni
Nel 1856 le sopravvivenze del Marchio che si potevano contare in tutta l'Inghilterra si federarono nella Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales.
La Massoneria del Marchio fu praticata a partire dal 1100 con plurime e variegate cerimonie nelle Logge dei Compagni d'Arte nel 1700 , logge registrate sono in Scozia ed in Germania per ovvii motivi regali secondo il trattato di Schaw.
Fu Thomas Dunckerley a darne lustro e lo stesso fu il Primo ed Unico Gran Maestro ad officiare , visitare e sorvegliare, personalmente ben otto Province .
Il primo Gran Maestro della Gran Loggia del Marchio fu Savage nominato nel 1856. A lui succedette il Rev . John Huyshe l'11 Dicembre 1857 che divenne il primo Gran Maestro , Eletto ufficialmente oltre un anno dopo la fondazione della Gran Loggia del Marchio .
"La pietra grezza scartata dai 12 maestri muratori sovraintendenti è diventata angolare " .
Sr:. Germana Sveva Sangermano.
Sebbene troviamo segni distintivi di massoni su edifici di tutti i paesi civilizzati e sebbene questi siano piuttosto comuni in molte vecchie Chiese ed Abbazie, possiamo avere la certezza che questi marchi siano stati registrati e catalogati per la loro interpretazione solo in Scozia e in Germania. Gli statuti di Schaw ( Scozia) del 1598 danno una chiara testimonianza del sistema adottato per la registrazione di tali marchi. L’Art.13 di questo Statuto che pone le basi sulle quali viene eretto l’intero edificio della Massoneria del Marchio, recita che nessun Maestro od altro membro della Massoneria può essere ricevuto od ammesso se non alla presenza di sei Maestri e due nuovi iniziati al Grado.
La data di ammissione,il Marchio distintivo ed il nome del candidato dovevano essere regolarmente annotati nel registro
assieme a quelli dei Maestri e dei nuovi Iniziati al grado che dovevano essere presenti. Nessun candidato può essere ammesso senza essersi sottoposto ad una prova delle sue capacità di merito e di attitudine all’Arte.
Quindi nel 1598 abbiamo una chiara testimonianza che l’Apprendista massone operativo scozzese per diventare Compagno dell’arte doveva registrare il suo marchio distintivo. Se per il periodo operativo vi sono sufficienti fonti storiche, le difficoltà iniziano quando cerchiamo di scoprire il momento in cui il Marchio del Muratore si rivelò come l’argomento di una cerimonia simbolica massonica. La Massoneria del Marchio fu indubbiamente praticata con una varietà di cerimonie nelle Logge dei Compagni d’Arte in vari periodi del 1700, ma il punto d’orgoglio della storia del Marchio viene attribuito generalmente a Thomas Dunckerley.
Il Capitolo di Portsmouth che lavorava sotto i “Moderns” redigeva con regolarità il libro dei verbali e in una stesura del 1769 si legge: ” Ad un Capitolo dell’Arco Reale tenuto presso la Taverna di George, il Pro Gran Maestro T.Dunckerley, che era stato di recente iniziato al Marchio, iniziò sei Fratelli a Massoni del Marchio e quindi a Maestri del Marchio”. Tale verbale indica chiaramente che la Massoneria del Marchio a quel tempo consisteva di due gradi : Mark Man e Mark Master. La Massoneria del Marchio inglese oggi in pratica accomuna i due gradi, ma in alcune parti si lavora ancora nei due gradi distinti, anche se ovviamente sono diversi da quelli del 1769.
Tratto da : B.J.
Desideriamo porre accento alle eventuali GLMMMI e precisarne il significato di distretti italo-inglesi e non squisitamente ITALIANE seppur su suolo Italiano con fratelli Italiani . Noi riconosciamo il Molto Onorabile Fratello Giovanni Domma, il vero Padre del Marchio in Italia .
Ci siamo sensibilmente allontanati dallo spirito iniziatico, dai principi fondamentali. Il lento e duro apprendimento che caratterizzava la Massoneria di un tempo è stato sostituito da un veloce accesso a titoli ridondanti e altisonanti, svuotati del loro senso. Questa è senza dubbio la “via” più lusinghiera per l’ego; ma poi?
Rumore di metalli in MassoneriaVorrei ricordare, a me stesso per primo e poi a tutti i Fratelli che sognano di essere grandi, che siamo muratori; naturalmente, anche un muratore può essere grande, ma sono i suoi Fratelli i soli accreditati a riconoscerlo come tale, e questo basandosi sulla qualità del suo lavoro.
La sola grandezza è relativa all'elevazione spirituale e all'avanzamento iniziatico, che si poggiano sul lavoro, l'umiltà, la tolleranza ed il dovere.
Si è grandi non perché si sia superiori agli altri, ma perché si è in grado di aiutarli, guidarli e amarli.
Si è grandi se sappiamo meritare la dignità del grado da noi raggiunto accompagnando nella loro crescita quanti ci seguono nel cammino, largendo a piene mani conoscenza, benevolenza e saggezza.
Un tempo, l’Articolo V dei Doveri di un Libero Muratore recitava così:
Nessuno deve manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarlo o fargli togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il lavoro di un'altro per utile del committente, se non ha piena conoscenza dei progetti e dei disegni di colui che lo ha cominciato.
In una Istituzione come la Massoneria, non bisognerebbe consentire a sé stessi che il naturale bisogno di affermarsi nella vita profana si trasformi in desiderio di apparire; si dovrebbe piuttosto gioire del fratello più preparato e capace, ma non tutti – purtroppo - hanno la maturità di capirlo.
Allora si sviluppano difetti come l’invidia e la maldicenza: in queste brevi riflessioni cerco a modo mio di comprendere tale fenomeno, e di fornire anche qualche spunto che valga a contrastarlo.
La “sciamanica” riluttanza manifestata dal mio amico Daniele Mansuino a trattare in questa rubrica temi di carattere morale trova, è vero, conforto nell’opinione di molti importanti autori, per i quali il piano esoterico e quello morale debbano essere nettamente separati, ma non sempre purtroppo ha lo stesso riscontro nella realtà.
In tutte le forme di esoterismo organizzato, e purtroppo in Massoneria più che altrove, il solo fatto che uomini debbano lavorare sotto lo stesso tetto è portatore, sì, di Fratellanza e letizia, ma anche inevitabilmente il veicolo per la manifestazione di quelle emozioni negative che, dalla corruzione di Eva e Adamo in poi, sono sempre state le compagne indesiderate del percorso umano.
Se ho scritto in Massoneria più che altrove è perché, innegabilmente, c’è un abisso tra i costrutti etici collegati al simbolismo muratorio e la loro applicazione quotidiana nel lavoro delle Officine: abisso la cui esistenza non è soltanto da imputare alle limitazioni umane, ma anche al percorso storico attraverso il quale il nostro simbolismo si è formato.
Al tempo degli Operativi, la dura fatica delle braccia valeva a bruciare le emozioni negative nel lavoro, e la legge dell’Uguaglianza che governava il lavoro nelle Cave e nei Cantieri imponeva a tutti di sacrificare i propri sentimenti egoisti, immolandoli alla santità della Grande Opera che era lo scopo comune. Non era vissuta come necessaria, a quei tempi, l’elaborazione di un corpo etico di valori che costituisse una specificità della Muratoria: la semplice applicazione dei più puri precetti cristiani era di regola sufficiente a garantire la piena armonia. Molte leggende massoniche, come quella di Hiram, testimoniano di quanto lo scandalo fosse grande ogni volta che la legge della Fratellanza veniva violata, e il loro senso simbolico intreccia indissolubilmente i valori etici a quelli spirituali senza nessun bisogno di rimarcare i primi con un’enfasi indebita, né di prenderli a pretesto per l’elaborazione di sistemi etici filosoficamente più complessi della pura, semplice e tradizionale legge del lavoro.
Del tutto diversa, come sappiamo, fu fin dai primordi la situazione della Massoneria speculativa: era fatale in un certo senso che le energie dei Fratelli, compresse dall’inerzia fisica, inacidissero in una certa misura per scaricarsi nella discordia. I grandi conflitti che segnano la storia della nostra Istituzione fin dal Settecento ne sono la testimonianza: sempre di più, la stolta voglia di pochi Fratelli di primeggiare e sugli altri e imporre le proprie idee individuali diventò un veleno destinato ad amareggiare l’onesto e umile lavoro di tanti bravi Massoni.
Inoltre sul lavoro muratorio vennero a innestarsi, come era inevitabile, diverse interpretazioni culturali, filosofiche, politiche ecc. che se da un lato giovarono a facilitare la penetrazione della Massoneria nei più diversi ambienti dall’altro portavano come inevitabile conseguenza un aumento delle discordie.
Così, per esempio, quell’impagabile strumento di lavoro speculativo che è il dibattito in Loggia, concepito come metodo di scambio, ispirazione, reciproco arricchimento con la meditazione comune sui simboli massonici, diventò per molti una sorta di passerella dalla quale imporre fastidiosamente agli altri le proprie idee, e pavoneggiarsi esponendo provocatoriamente le proprie presunte qualità intellettuali. Come può non nascere la discordia da atteggiamenti del genere, volti a destare autentici focolai di invidia e maldicenza?
Entro certi limiti, l’invidia - se imbrigliata entro i limiti di un sano desiderio di emulazione - è un utile stimolo, che porta a aguzzare l’ingegno per migliorare sé stessi, sviluppando lo spirito di iniziativa: la maggior parte di noi, fortunatamente, appartiene a questa categoria degli invidiosi “buoni”, intenti a lavorare sulla pietra del proprio talento per il bene comune. Molte lodevoli iniziative nascono così, da un innocente desiderio di riconoscimento personale associato a nobili fini.
Ma quando invece l'invidia cessa di essere uno strumento di crescita e si fa avida, quando aspira segretamente addirittura a voler spegnere le gioie altrui, diventa un cancro che rode l’anima e la spinge in balia della cattiveria più sfrenata. Si perde il senso della realtà; si sogna di togliere agli altri quello che la nostra delirante immaginazione suppone sia nostro di diritto, regredendo in questo modo agli aspetti più irrazionali della mentalità infantile – forse al trauma mai rimosso di qualche bambino che aveva giocattoli più belli dei nostri.
Allora, l’invidioso vive continuamente sospeso tra rabbia e ammirazione, ostilità e desiderio. Di norma è una persona con forti tendenze competitive, desideroso di attirare l’attenzione, migliorare la propria posizione nel lavoro e nella società, guadagnare molto denaro. I successi conseguiti dagli altri lo disturbano, essere testimone delle loro vittorie implica automaticamente il desiderio di sostituirsi a loro.
Certo, un tale comportamento implica anche una forma di difesa: l’invidioso soffre irragionevolmente e non vuole più soffrire. Questo è legittimo, ma la ragione potrebbe offrirci strade migliori per sfuggire alla trappola dei nostri risentimenti, ridicolizzandoli mediante la rivelazione della loro assurdità. Perché l’invidioso non vuole ascoltare la sua voce?
Un’altra attenuante che bisogna riconoscergli è che, spesso, vorrebbe sfuggire al confronto – stando lontano dalla persona che involontariamente è causa del suo male – ma non può : la situazione non lo consente, le mille pressioni che la società impone a tutti noi gli impongono di vederlo ogni giorno, magari forzandolo a trascorrere con lui molte ore.
Può darsi pure che, al principio, il potenziale invidioso sia abbastanza intelligente da capire che porsi in competizione con una data persona sia per lui una scelta tatticamente errata, perché in quello specifico campo non è il grado di reggere il confronto ; può darsi pure che per un po’ riesca efficacemente a consolarsi pensando che sì, in quello specifico campo quella persona è migliore di lui, ma che lui in compenso se la cava meglio in tante altre cose…. Ma come fare se proprio in quello specifico campo è forzato a misurarsi con lui sul lavoro, o nello sport, o in qualunque altra situazione? Come fare se gli ossessivi stimoli alla competizione che pervadono la nostra società prendono il sopravvento?
In verità, viviamo davvero in un mondo che ci spinge a superare sempre i nostri limiti, e ci loda solo nella misura in cui riusciamo a farlo. Questa, tra l’altro, è anche la ragione per cui l’invidioso starà sempre bene attento a non farsi individuare, e farà carte false pur di nascondere i suoi veri sentimenti : perché ammetterli equivarrebbe ad ammettere il proprio senso di inferiorità, e sarebbe la fine – come avviene nel pollaio quando una gallina è debole e malata, tutti gli esseri come lui gli salterebbero addosso per farlo a pezzi.
E’ una grande sventura per coloro che sono costretti a vivere situazioni del genere senza che la natura li abbia provvisti della forza interiore necessaria a sopportarle: la costante pressione allora cresce e sconquassa la struttura dell’anima, e la quotidiana necessità di confrontare il nostro comportamento con quello altrui finisce per diventare un supplizio insopportabile. Da questo punto di vista, possiamo ben dire che l’invidioso è una vittima, meritevole di tutta la nostra comprensione e pietà ; ma purtroppo, il male che riesce a fare è talvolta tanto grande da far passare queste considerazioni in secondo piano.
Tra l’altro, la sua fissazione si sviluppa non solo nei confronti delle persone che conosce direttamente, ma anche contro estranei, pur non sapendo nulla del loro percorso e delle qualità personali che li hanno resi degni del successo: a questo proposito sviluppa inevitabilmente un pregiudizio di condanna, dando per scontato che le loro vittorie sono frutto della fortuna o di agevolazioni di cui lui non ha goduto.
Si inventa allora dei pretesti per potersi lamentare della persona invidiata, senza sapere che la loro origine si trova in realtà nel suo inconscio: è dei propri limiti, non di quelli dell’altro che sta parlando.
E magari l’invidioso desiderasse soltanto essere al suo posto! No, questo non gli basta: sogna in silenzio che chi ai suoi occhi è più fortunato sia vittima di una sconfitta, godendo nell’immaginare il suo insuccesso e la sua umiliazione. A questi livelli, l'invidia trasborda addirittura nell’odio e raggiunge i confini di una vera e propria malattia della mente.
Queste forme estreme di invidia possono causare in chi ne viene aggredito sintomi paragonabili a quelli di certe malattie: prostrazione, comportamenti irragionevolmente aggressivi, mania di persecuzione. Lo sforzo di danneggiare la persona invidiata non conosce allora più nessuna barriera: in tutte le circostanze, anche le più socialmente inopportune, l’invidioso può scatenarsi contro di lui in perfidi e immotivati attacchi, al solo scopo di umiliarlo pubblicamente e godere della sua confusione.
E’ come se gli dicesse: tu sei la testimonianza vivente che io valgo poco, e questo mi causa dolore; quindi devo gridare forte che tu vali ancora meno di me, che sei piccolo e ridicolo, e la sofferenza che ti causerò allevierà il mio dolore.
Per mezzo di pseudo - giustificazioni di questo genere, l’invidioso si rafforza sempre di più nella segreta convinzione che danneggiare il prossimo sia un suo diritto. Diventa sempre più sottile nell’elaborazione di astuti piani volti a creare danno in modo indiretto, ma non per questo meno nocivo, conditi di machiavellici accorgimenti che gli consentono di uscirne sempre con le mani pulite, senza che nessuno possa accertare la sua responsabilità.
Questi piani spesso hanno il fine di precludere al rivale la disponibilità del bene che ha scatenato l’invidia – sia esso l’amore o la stima di una più persone, o un successo professionale, o un beneficio economico o una carica; fare la spia, corrompere, calunniare, perfino compiere ogni sorta di atti contro la legge, tutto pare lecito all’invidioso nella sua ossessione di spogliare l’avversario, turbare la sua quiete, devastare il suo campo.
Inutile rilevare quanto sia goffo e deleterio è il suo tentativo di recuperare l’autostima abbattendo quella degli altri, perché i fenomeni di questo genere sono contagiosi, e se la discordia si diffonde la diffidenza e la depressione contageranno tutti, e la caduta di credibilità sarà generale: pensando alla nostra Istituzione, quante Officine sono finite così?
Ma forse l’invidioso, più o meno consciamente, mira proprio a questo: se lui non può primeggiare, muoia Sansone con tutti i Filistei. Va in giro così, spargendo il suo veleno tra i Fratelli che si fidano di lui e mascherando la propria opera malefica dietro a un sorriso.
La maldicenza, purtroppo, è ovunque attorno a noi. A seconda della qualità dell’invidia che l’ha generata, può presentarsi sotto diverse manifestazioni: dal semplice pettegolezzo – il piacere, tutto sommato innocente, di mostrarsi al corrente di eventi che il prossimo non conosce – il quale però può diventare involontariamente pericoloso se non riflettiamo bene sulle possibili conseguenze della notizia che stiamo diffondendo.
Una forma di maldicenza molto particolare è quella che ha per vittima persone gerarchicamente al di sopra di noi, che può contare su ampi margini di impunità dovuti al fatto che tutti siamo disponibili a invidiarle almeno un po’. Ben pochi tra i potenti ne sono immuni: per esempio, si salvano in genere quelli che rispondono al modello del “padre della Patria” – le persone avanti in età che stanno al potere ormai da così tanto tempo da essere riuscite a porsi psicologicamente “fuori della mischia”, facendosi accettare come modelli di comportamento – chi cercasse di calunniarli farebbe allora una figura ben meschina, e la sua malignità sarebbe immediatamente chiara a tutti.
Ne sono immuni anche i dittatori senza scrupoli, i prepotenti sempre pronti alla rappresaglia, quelli che incutono timore: chi si sente spinto a calunniarli allora si trattiene, ricordandosi per tempo che il potere ha mille orecchie e temendo l’effetto boomerang che ne può derivare.
Guai invece alle persone spensierate e sincere, quelle contente della propria vita e per nulla inclini a pensar male degli altri: questa è la vittima perfetta, anche perché l’idea che qualcuno possa tramare alle sue spalle è completamente estranea alla sua mentalità, ed è molto facile che trascorrano mesi e anche anni prima che si accorga che hanno già scavato la fossa; e quando se ne accorgerà sarà tardi, perché - come recita il malefico precetto attribuito, forse erroneamente, a Goebbels: calunniate, calunniate… qualcosa resterà.
E' davvero un triste momento quando ci capita di incontrare, il più delle volte, nella Sala dei Passi Perduti, qualche personaggio losco, viscido, vile e cattivo, che - del tutto dimentico dei Cinque Punti della Fratellanza, e venendo meno alla Promessa Solenne che un giorno ha prestato - ti si avvicina per rovesciarti addosso il suo veleno, dicendoti cose che fanno arrossire riguardo a un Fratello.
Certamente la maldicenza ed il maldicente rivelano un aspetto ripugnante dell'essere: come è possibile che un uomo possa trovare diletto nell’offuscare la reputazione di chi lo circonda, nel distorcere la verità, nel frantumare la serenità dell'esistenza altrui?
Cosa mai ci si può aspettare da esseri di questo genere, che non meritano di essere definiti con altri aggettivi salvo maldicenti e vigliacchi, perché non conoscono nessun altro modello di comportamento?
Carissimi Fratelli, cerchiamo di avere il coraggio delle nostre azioni: se si avvicinano a noi, allontaniamoci subito da loro. O se vogliamo fare del bene (assumendoci, in questo caso, notevoli rischi e pericoli), invitiamoli fermamente a recarsi subito dal Fratello che stanno calunniando (se necessario, possiamo accompagnarceli noi) e operiamo affinché abbiano subito un colloquio chiarificatore e risolutivo, che si concluda con un triplice fraterno abbraccio.
Purtroppo, mio malgrado devo registrare che non tutti i Fratelli hanno il coraggio di comportarsi così: c’è sempre qualcuno – per fortuna, una minoranza - che vanno dietro al maldicente ascoltando tutte le sue calunnie, quasi che ne provasse piacere, e provvedendo coscienziosamente a diffonderle di bocca in bocca, causando spesso danni irreparabili al Fratello che, per sua sventura, si è reso incolpevolmente degno degli strali dei maldicenti.
A tutti costoro vorrei dire: ricordiamoci sempre che la maldicenza e il maldicenti danneggiano l'immagine dell’Istituzione Massonica ancora di più di quanto non possano fare gli attacchi della Chiesa e del mondo profano. Possono distruggere in un attimo lavori portati avanti per tanto tempo con stima reciproca, amicizia e affetto. Offendono i landmark, affievoliscono gli eggregori, contaminano il Tempio. Ci privano di tutti i doni che possono derivare dalla Fratellanza e dall’Unione.
La vita di un’Officina può allora diventare molto difficile, se non impossibile. Il clima di serenità si interrompe, i rapporti d'amicizia inaridiscono per la diffidenza e il timore. La maldicenza è un frutto perverso che impedisce di esercitare uno dei valori di cui la Massoneria va più fiera, ovvero la Libertà.
Non bisogna, del resto, pensare che i problemi sollevati dall’infuriare dei cattivi sentimenti non abbiano destato nell’ambito dell’Istituzione massonica importanti reazioni, alcune delle quali registrate anche a livello storico.
Per esempio, nella Massoneria settecentesca, una notevole corrente di pensiero sosteneva la necessità di una rivisitazione dell’etica cristiana in senso esoterico, e tra gli argomenti in favore un posto importante era occupato dalla considerazione che essa avrebbe contribuito a purgare i rapporti tra i Fratelli dal tarlo dell’ipocrisia.
Innanzitutto, non facendone uso come di uno strumento polemico – cosa che avrebbe fomentato lo scontro tra deisti e teisti, tra cristiani o agnostici, tra materialisti e spiritualisti, tra atei e credenti e così via; ma partendo dall’idea che, nell’arco di quasi due millenni, il simbolismo alchemico/ermetico della Grande Opera si era innestato sulle tematiche introdotte dal Cristianesimo in modo tanto indissolubile (vedi ad esempio le scuole gnostiche) da renderne possibile l’utilizzo in termini esoterici: considerando quindi l’etica cristiana come una forma di estensione del simbolismo massonico, anziché viceversa.
Molti importanti esoteristi, come Martinez de Pasqually, Cagliostro, Willermoz, Saint Martin eccetera, diedero voce a questa corrente che – purtroppo - era destinata dai rivolgimenti della storia a sostenere nella storia della Massoneria un ruolo sempre più marginale. Ma può essere interessante concludere questo modesto lavoro con una breve rivisitazione del tema dell’invidia come venne interpretato dall’ultimo, grande esponente di questa scuola oggi quasi estinta: il Fratello Robert Ambelain (1907-1997), nel suo capolavoro L’Alchimia spirituale.
Nella Qabbalah ebraica, è detto che all’Albero della Vita (Otz Chiim) corrisponde nel mondo manifestato il Piccolo Albero di Vita, che si chiama Kallah, “la Fidanzata”. Rovesciato e in opposizione a lui, corrisponde il Piccolo Albero di Morte, “la Prostituta”, Quliphah.
Sull’Albero della Vita fioriscono e raggiano le Sephirot o sfere della manifestazione evolutiva. Sull’Albero della Morte fioriscono e raggiano le Quliphot o sfere della manifestazione involutiva.
E’ dunque evidente che alle sette Virtù essenziali (quattro cardinali e tre teologali) corrispondono sette Virtù (dal latino virtus = potenza) opposte. Sono i sette peccati capitali (…): l’Avarizia, la Ghiottoneria, la Lussuria, la Pigrizia, l’Invidia, la Collera e l’Orgoglio (…).
L’Invidia porterà lo pseudo-iniziato a fargli desiderare, non solo i primi posti o i falsi onori, ma pure non esiterà a far ritardare, magari a impedire, l’avanzamento degli altri, se egli indovina in questi ultimi una superiorità che può eclissare la sua.
Passerà sotto silenzio le dottrine, gli insegnamenti, i libri e gli avanzamenti suscettibili di nuocere al suo interesse. Non avrà tregua di possedere tutto ciò che gli altri posseggono, considerando un’offesa il fatto che ci sia qualcosa che egli non possiede, anche se in anticipo è ben deciso a non servirsene, pure se vi è intellettualmente opposto.
(Alchemicamente) l’Invidia corrisponde al principio del Sale e si oppone alla Carità (…).
Ambelain passa poi ad illustrare come, per mezzo del Vetriolo filosofico, l’Alchimista spirituale possa ottenere la trasmutazione dei peccati nelle loro virtù corrispondenti: per cominciare il lavoro gli occorrerà tutta una serie di attrezzi, i cui principali sono il Silenzio, la Solitudine, la Fame, il Digiuno e la Veglia… sinceramente, migliori medicine per gli invidiosi non saprei indicare.
O meglio: sì, un’altra c’è. Per superare l'invidia, occorre conoscere l’Amore: bisogna veramente saper gioire del successo dell'altro, in tutta sincerità, senza riserve né ipocrisie. Succede più facilmente se si collabora attivamente alla costruzione di tale successo: soltanto in questo modo riusciremo a viverlo come se fosse anche nostro, e il nostro contributo al bene e al progresso dell’umanità sarà riconosciuto ed apprezzato da tutti i Fratelli.
Allora l’Amore che avremo investito sarà ricambiato con gli interessi, e ci sarà rivelato un altro dei mille segreti della Massoneria: che la porta del Tempio può essere, per il Fratello che sa varcarla con lo spirito giusto, anche la porta della più sconfinata Felicità.
Ho scritto questo articolo non per avvertire o rimproverare, ma solamente affinché tutti i Fratelli ed io per primo si possa compiere un esame interiore e una profonda riflessione: così, chi inconsciamente soffre di questo male potrà reagire e correggersi, per il bene dell'Istituzione.
Ovviamente… sempre lui e se non … chi? Buona lettura.
MASSONERIA E VALORI
Marzo 2012
di Giovanni Domma
Se esistono valori degni di essere condivisi da tutti gli uomini, questi devono essere fondati sull’idea di essere, che si basa a sua volta sul principio dell’Unità : tutto è uno.
Le separazioni che caratterizzano i singoli oggetti sono nella nostra mente, che tramite i sensi smonta l’unità nelle sue parti. Anche noi, tuttavia, abbiamo la possibilità di renderci conto degli inscindibili legami che collegano le singole parti tra loro, e di sintetizzare il valore che tutte le comprende : l’essere, appunto.
Possiamo quindi considerare l’essere un valore di base, che come ogni altro può essere tradotto in norme e sistemi di vita : l’insegnamento dell’essere è di accettare la realtà così come si presenta, senza imprecare contro il destino, rendendoci conto che tutte le nostre reali possibilità di cambiarla dipendono dall’equilibrio e la serenità con cui abbiamo saputo conformarci ad essa.
Questo a prima vista potrà sembrare forse un atteggiamento passivo, ma riflettiamo bene sulle parole : equilibrio e serenità non sono caratteri applicabili a un tipo di comportamento, ma pure e semplici disposizioni dell’animo. Se il soffitto sta crollandoci sulla testa, l’atteggiamento più “equilibrato e sereno” è balzare fuori dalla finestra, non certo aspettare di essere schiacciati ringraziando il Cielo.
In contrasto con la passività dell’atteggiamento religioso, il comportamento del Massone cerca di armonizzare la propria volontà col disegno dell’Uno, anziché subirla. Non per questo, però, è da considerarsi in antitesi con la fede : anzi essere strumenti attivi della volontà di Dio è un’ambizione presente anche nel Cristianesimo, che avvicina tra loro tutti gli “uomini di conoscenza” qualunque sia la loro formazione di fondo.
Nell’ottica della Chiesa cattolica, il fatto che l’uomo possa legittimamente elevarsi fino al punto di farsi strumento dell’opera divina testimonia della sua necessità nella Creazione ; molto vicina alla concezione massonica è quella particolare formulazione per cui l’Uomo è la misura di Dio. Abbiamo qui una delle molte possibili versioni del ternario ermetico, per la quale Il Padre necessita del Figlio quale strumento della sua azione nel mondo, e lo Spirito Santo rappresenta il legame tra i due ; anche questo punto di vista dinamico può essere riassunto, in termini più statici, nell’idea dell’eternità e della sostanziale unità dell’essere, nella quale una parte non solo si lega alla totalità, ma potenzialmente la contiene. Ogni atomo è un Universo, ogni goccia d’acqua è un oceano, ogni uomo reca in sé la virtù divina, e la esprime nella positività dei suoi valori.
Non la possiamo esprimere con maggiore compiutezza di così, perché siamo Dei, sì, ma soltanto in potenza : lo stesso fatto di essere soggetti ai limiti della nostra condizione fisica implica una sorta di amnesia dell’onnipotenza divina, alla quale non abbiamo nessuna possibilità di sfuggire finché dovremo soggiacere alle limitazioni del corpo ; stolto quindi è l’uomo che persegue una spropositata grandezza, saggio è colui che lavora umilmente, fondandosi sul poco che è riuscito a capire della vita per esprimere valori positivi che possano migliorare il mondo in cui vive ed essere di modello agli altri.
Questo ovviamente non significa che non possiamo ricordare qualcosa della nostra perduta grandezza ; anzi dobbiamo sforzarci di farlo, proprio in questo consiste l’utilità del cammino iniziatico, che è come un lento e paziente ritorno a casa, passo dopo passo, faticando con umiltà per recuperare la memoria della nostra perduta condizione – è questa la reintegrazione dell’essere di cui hanno parlato il Fratello Martinez de Pasqually e altri grandi Massoni.
Per il Buddista, il momento del ritorno a casa è segnato dal valico di un confine ben preciso : la fine della sofferenza, l’affrancamento dal mondo delle illusioni. Solo in quel momento, per il Buddismo, si pone fine alla sofferenza che ci ha afflitto nel corso del cammino, e che ha un’origine ben precisa : l’ignoranza – il recupero della conoscenza perduta è quindi la sola forma di salvezza possibile.
Di quale ignoranza stiamo parlando ? Naturalmente, l’ignoranza dell’Unità dell’essere, che è la fonte primaria di tutti gli errori e le ribellioni : l’illusione della separazione sta all’origine di tutte le valutazioni sbagliate della realtà che si ripercuotono sulle nostre esistenze in modo catastrofico.
Così l’uomo corrotto, invidioso ed egocentrico, attraverso l’egoismo e la sete di potere, lascia il luogo della conoscenza per seguire la via dell’ambizione individuale, rinunciando alle semplici e pure gioie dell’essere per inseguire la vana illusione del potere : è la cacciata dal Giardino dell'Eden, è l’ingresso nella palude della sofferenza e del dolore.
Abbagliato dal proprio ego, si autoipnotizza attraverso la manipolazione nevrotica della realtà che lo circonda, spinto sempre da nuove chimere di successo e avidità ; ma in questo modo, otterrà forse la passeggera ebbrezza di sentirsi alla pari del Grande Architetto dell’Universo, ma non conoscerà mai il profondo senso di giustizia espresso dalle nostre Luci – Sapienza, Bellezza e Forza : l’ineffabile premio del vero Maestro, quello di essere tutt’uno con Lui.
Certo, ora sa “molte” cose, ma a che pro ? Per avere l’autentica conoscenza ne basta una : che il Bene sta nell’Unione, e che l’Unione tra i Fratelli è solo il simbolo dell’Unità dell’Universo. Che ogni male è portato dallo spirito di divisione, e l’ossessione della dualità – per quanto necessaria alla percezione della materia – va trascesa con l’Amore.
Queste due grandi forze contrarie, attrazione e respingimento, sono alla base di tutte le dinamiche dell’Universo. Contempliamone l’azione, ammirando la grandiosità del disegno del Grande Architetto, ma non lasciamo che lo spirito di separatività penetri in noi. Ancora una volta, mi sento spinto ad ammirare la grandezza dell’insegnamento di Cristo : amiamo i nostri nemici, se ci riusciremo neutralizzeremo la forza del male. Non ci saranno più due forze opposte, solo un’enorme spinta all’Unione che tutto trascende, e potremo dire che stiamo praticando la vera conoscenza, apportatrice di pace e di felicità.
In questo modo, un mondo pieno di tristezza e brutture avrà allora per noi il sapore del Paradiso – non credo che ce ne sia un altro nei cieli ; ma anche se ci fosse, le sue delizie non potrebbero mai eguagliare quelle che sono alla portata dell’Uomo riconciliato, che propaganda attivamente per mezzo del suo stesso esistere l’Amore e la Fratellanza.
In realtà, lo sforzo per mantenere la nostra mente concentrata sull’Unità non è così grande come comunemente si crede : basta provare. Si può anche riflettere su certi piccoli dettagli del funzionamento della nostra mente, come la tendenza ad applicare le categorie del pensiero separativo e razionale anche a categorie diverse da quelle per cui è stato creato : lo abbiamo avuto in dono per sopravvivere nel mondo della materia, non certamente per applicare le sue categorie ai valori astratti. Certe pagine della filosofia, intrise di sofismi, sono davvero aberranti a tale riguardo, veri e propri esempi di un uso scorretto del cervello : trappole della mente che allontanano le persone intelligenti dalla percezione dell’Unità e dell’Amore.
Dobbiamo particolarmente essere grati al simbolismo massonico, che trasferendo la nostra attenzione dal piano logico a quello analogico ci aiuta a farci strada nella giungla delle astrazioni inutili, che a tonnellate si riversano ogni giorni su di noi dai giornali, dalla politica, dalla televisione ; ci riporta al senso delle cose semplici, le collega tra loro in un limpido percorso che tutti possiamo seguire con facilità, ed è nello stesso tempo tanto profondo, ricco di segreti ed esaustivo da intrigare la nostra mente nell’ineffabile magia di un gioco divino.
Un consiglio che un vecchio Muratore ignorante si sente di dare ai giovani appena entrati, che nella maggior parte sono tanto più colti e preparati di lui, è : imparatelo bene, il nostro simbolismo, e parlatene. Scoprirete che non esiste un argomento più inesauribile di conversazione, e che ogni disputa, ogni dissapore, ogni infelicità profana è suscettibile di trovare in esso il sollievo di una risposta. E scoprirete pure cosa significa quell’impareggiabile aspetto della nostra organizzazione iniziatica in cui tanti scettici non credono, perché non l’hanno capito : che la realizzazione massonica è un viaggio che va intrapreso – e conseguito – collettivamente : è la Loggia che compie l’opera, il singolo Massone da solo non può nulla. Il nostro simbolismo vive e si realizza nel rapporto tra i Fratelli, nella loro intercomunicazione – e in questo senso, si può legittimamente affermare che in esso il cammino e la meta si identificano, una legge che accomuna tutte le forme di esoterismo regolare.
Se comprendete questo, saprete che i momenti più utili e fruttuosi della vostra vita sono quelli della vostra comunione con i Fratelli : potete anche non accorgervene sul momento, ma ogni tornata – anche la più stupida e noiosa – lavora sul vostro inconscio con gli effetti positivi di un momento di crescita, creatività, libertà.
Certo, alle volte anche i Fratelli si scontrano tra loro. E’ un momento molto triste che non dovrebbe accadere mai. Ma accade anche ai migliori : abbiamo visto come, purtroppo, viviamo incatenati all’illusione della separatività, e anche il più grande Maestro – quello che più pienamente l’ha trascesa nel suo cuore – può cader vittima di un attimo di debolezza.
Non soltanto i Fratelli, ma anche i valori configgono : bellissimi romanzi sono stati scritti, magnifici film sono stati girati su nobili personalità lacerate da valori opposti. Ma se finiscono bene, la conclusione è sempre la stessa : quei valori che originavano il conflitto erano in parte appesantiti, falsati dal peso dell’egocentrismo umano, dal nostro orgoglio, dal nostro sentirci importanti, dal nostro istintivo voler contrapporre noi stessi agli altri. A costo di essere ripetitivo, è bene sottolineare ancora una volta che il Massone possiede la panacea contro questo male, ed è lo spirito di apertura verso gli altri ; la Fratellanza, l’Unione.
Forse qualcuno interpreterà questi ripetuti appelli come un richiamo allo spirito di sacrificio : sopportiamo gli errori altrui, reprimiamo la nostra reazione, cerchiamo appagamento altrove. Non è così : adempiere ai valori che fanno da corolla all’idea di Unione è atto inscindibile dal proiettarli all’esterno. Vivere in accordo con essi è un talismano invincibile che richiama anche gli altri alla giusta forma di comportamento ; così se siamo veramente onesti non dovremo mai sopportare la disonestà, se siamo veramente corretti non dovremo sopportare la scorrettezza. E se così non avviene, prima di gettare la colpa sugli altri facciamo un esame per scoprire dove abbiamo sbagliato, e dove ancora ci è possibile migliorare.
Qual è il comportamento che, se lo avessi adottato prima, avrebbe impedito una reazione sbagliata da parte del Fratello ? Se riesco a individuarlo, è inutile crearsi un complesso di colpa : la mia coscienza è tranquilla, io avevo cercato di agire bene. Piuttosto, memorizziamolo e cerchiamo di non ricadere più nello stesso errore : così poco per volta squadriamo la nostra Pietra, o (nel simbolismo del Marchio) scopriamo l’esistenza della Chiave di Volta – della Pietra perfetta come la magica Pietra dei Filosofi, il cui possesso ci garantisce il trascendimento dei vincoli della materia.
Così si combatte contro l’ignoranza, anche se già siamo professori, e ci si rende più degni del dono che la tolleranza e la generosità dei Fratelli ci hanno concesso : l’ineffabile dono di poterci dire Maestri Massoni.
Abbiamo accennato ai valori come a petali di una corolla, ma ancora più giusto sarebbe considerarli ciascuno come un fiore : pur essendo ogni fiore dipendente dalla pianta dell’Unità, ognuno ha anche un proprio centro, e come ci insegna la Geometria ogni centro ha proprietà che lo rendono identico a tutti gli altri. Su qualunque valore principale la nostra esistenza faccia perno (ed è diverso per ciascuno di noi, come diversi sono i doni che abbiamo ricevuto), da esso possiamo accedere ugualmente al Tempio dell’Unità, che è lo stesso per tutti.
Possiamo forse sentirci insicuri che il valore al quale ci siamo dedicati abbia il potere di garantirci il rispetto degli gli altri : nella vita di tutti i giorni certamente non sembra che sia così – quante volte, malgrado i nostri solidi principi, ci siamo infuriati a un semaforo, o abbiamo commesso una piccola ingiustizia o una scortesia ? Magari, anche non piccole…
Se fossi il Papa, la risposta sarebbe : dovete avere fede… invece sono un laico, e dico a me stesso e agli altri : abbiate integrità. Distinguiamo i valori che sentiamo da quelli che ci sono più estranei, da quelli che parlano un’altra lingua, da quelli meno vicini al nostro cuore. Se sapremo far bene questo, avremo già la chiave della risposta : i valori in cui non crediamo sono quelli che sappiamo rappresentarci male.
Non si può credere nel valore della legalità se, appena ci pensiamo, ci viene in mente quel pubblico ufficiale poco serio che pretendeva una mancia per cancellarci la multa : il male più grande che ha fatto quel signore non è contro sé stesso e contro lo Stato, è di aver impresso ai nostri pensieri un corso sbagliato che può essere irrimediabile e fautore di mali ben più gravi. Ci ha precluso la possibilità di riflettere serenamente e in modo obbiettivo, di comprendere ciò che è più giusto non per il nostro miserabile (e sempre vessato) portafoglio, ma per il bene e il progresso dell’umanità.
Liberiamoci di lui, lasciamolo alla sua miseria. Viviamo il mondo non come ci è imposto di subirlo, ma come noi lo vogliamo : il mondo che vorremmo lasciare in eredità ai nostri figli, ai nostri amatissimi nipotini (io ne ho due).
E’ questo che crea la magia, che crea il miracolo per cui le persone oneste, i giusti, i Maestri sorgono anche nei contesti socialmente più sfavorevoli : l’integrità, la fiducia nel bene, la fiducia nell’Uomo non sono l’eccezione, sono la regola. Una regola che forse passa inosservata perché il bene non fa notizia, ma è ancora – e sarà sempre – molto, molto più forte del male.
Così, rispettiamo i valori, e anche noi saremo nella regola – nel Tao. Saremo allora integri e congrui nelle nostre azioni, e il mondo, il suo chiasso, la sua malvagità e il suo dolore ci gireranno intorno senza osare toccarci.
Il vero Maestro Massone sa essere umile senza essere servile. Non corre, non parla : riflette in silenzio. Non pensa mai di essere un Maestro, perché sa che c’è sempre qualcuno più bravo di lui.
Ecco il vero Maestro ; ecco ciò che vuole la Massoneria da noi.
Alla Sr:. Germana Sveva Sangermano : La preziosità etica e morale è l'unicità del distinguo .
Giovanni Domma
Maggio 2009
pagina 1
Ho incontrato di nuovo il Venerabilissimo Fratello Giovanni Domma: un Massone dei nostri giorni la cui personalità richiama alla mente un Desaguliers, un Dunckerley, un Martinez – insomma i grandi personaggi che hanno dato lustro alla Massoneria del diciottesimo secolo.
Con la sua tenacia calabrese, il Fratello Domma visita metodicamente un gran numero di Logge portando dovunque il verbo della riforma massonica che gli sta a cuore: l’Installazione obbligatoria dei Maestri Venerabili. Non limitandosi a questo, dischiude ai Fratelli gli orizzonti di realtà ancora completamente sconosciute in Italia, come la Massoneria del Marchio, che ha deciso di introdurre nel nostro Paese. Intorno a lui si stanno raccogliendo molti Fratelli che ne condividono le idee, e già l’Officina che lo ospita abitualmente è passata dal rituale scozzese all’Emulation, affinché il suo Venerabile potesse essere installato.
Uno dei temi chiave del Domma/pensiero è che bisognerebbe dare ai Massoni più informazione e più istruzione. Mi racconta che resta sbigottito ogni volta che si trova a trattare di argomenti massonici con illustri Fratelli di elevato spessore culturale: li vede aggrottare le sopracciglia e chiedergli di cosa stia parlando, in quanto di certi temi non conoscono neanche l'esistenza.
Naturalmente non è il caso di generalizzare: ci sono anche tanti Massoni che nelle loro Logge fanno un ottimo lavoro, dai quali molto spesso riceve incoraggiamento ad andare avanti.
Dopo che, come suo solito, mi ha preso un po’ in giro presentandomi ai suoi amici come l’opinion maker della Massoneria italiana, siamo passati a parlare della questione che più preme ad entrambi: l’accoglimento dell’Installazione obbligatoria in tutte le Officine del Grande Oriente d’Italia.
Il Fratello Domma porta avanti questa battaglia da tanti anni, perché – come ama ripetere - nell’attuale ordinamento del GOI, i poteri effettivi del Venerabile sono quelli di un fantasma, e questo gli sembra un’ingiustizia e una mancanza di rispetto nei confronti di tanti Fratelli che prestano generosamente all’Ordine il loro contributo.
Non c’è bisogno di dire che ha ragione. Nell’attuale regolamento del Grande Oriente d’Italia, i poteri riconosciuti al Maestro Venerabile di un’Officina sono esattamente tredici, e precisamente:
- Celebrare Iniziazioni e aumenti di grado, e provvedere alle riammissioni e alle affiliazioni;
- Presiedere le riunioni di Loggia;
- Partecipare alle Sessioni della Gran Loggia;
- Partecipare alle sedute del Collegio Circoscrizionale e del Consiglio dei Maestri Venerabili;
- Nominare il Segretario;
- Designare ogni volta i sostituti di Dignitari e Ufficiali eventualmente non presenti, e vegliare sul comportamento massonico dei Fratelli;
- Tenere i rapporti con il Grande Oriente d’Italia;
- Firmare tutti gli atti e la corrispondenza della Loggia;
- Dare esecuzione ai provvedimenti che attengono alla Loggia;
- Nominare i componenti della Commissione di Loggia;
- Nominare eventualmente un Oratore, un Segretario e un Tesoriere aggiunti;
- Disporre del Tronco della Vedova (ovvero delle offerte versate ritualmente dai Fratelli);
- Curare il ritiro degli eventuali oggetti e documenti dati loro in consegna.
I primi due punti non fanno altro che ribadire (abbastanza sottovoce) il ruolo riconosciuto alla figura del Maestro Venerabile dalla tradizione: la sua conclamata centralità, per cui nell'esercizio del magistero iniziatico la sua autorità dovrebbe essere sacra ed inviolabile. Il penultimo punto gli conferisce una modesta disponibilità economica; tutto il resto, se analizzato con attenzione, fa di lui una figura di levatura poco superiore a quella del Segretario, senza nessun accenno a una sua eventuale voce in capitolo nella conduzione dell’Ordine.
Tutto questo stona non poco con quanto abbiamo osservato nell’articolo Massoneria in 4 gradi?: ovvero che già oggi la Massoneria è di fatto costituita non da tre, ma da quattro gradi - Apprendista, Compagno d’Arte, Maestro e Maestro Venerabile.
E’ il caso di ripeterlo: non ci si riflette spesso, ma solo i Maestri Venerabili (in carica o Passati) hanno in Massoneria la facoltà di iniziare, ovvero di creare i nuovi Fratelli che recano vita alle Logge. Se si pensa che il Grande Oriente non esisterebbe senza le Logge che gli hanno conferito il mandato di amministrarle, si può dire che i Venerabili dovrebbero essere riconosciuti come i veri capidell’Ordine.
Questa è ovviamente un’asserzione abbastanza estrema (almeno qui in Italia), per cui non insistiamo, e limitiamoci a ribadire che le prerogative iniziatiche legate al ruolo del Venerabile sorpassano quelle del normale Maestro a un punto tale che sarebbe doveroso riconoscerlo esplicitamente come un grado; e che, per quanto una innovazione di questo genere non possa essere attuata senza cambiare i landmarks, sarebbe giusto almeno dargli la possibilità di accedere sempreall’Installazione, anche se è macchiato dalla “colpa” di essere stato eletto in una Loggia scozzese.
Se non altro, l’Installazione avrebbe il potere di proteggere i Maestri Venerabili italiani dai disagi internazionali che in altri articoli ho ripetutamente segnalato. E’ accaduto pochi mesi fa anche in Italia: alla tornata inaugurale di un’Officina all’obbedienza di una Gran Loggia amica, il Maestro Installatore a chiesto a tutti i Maestri e a coloro che non erano mai stati installati di lasciare il Tempio, e quasi tutti i Venerabili presenti sono dovuti uscire.
Sarebbe inoltre il primo passo verso la creazione di un sistema di camere intermedie dai poteri più estesi dei semplici Collegi Circoscrizionali, creato sul modello delle Massonerie di taglio anglosassone. Si dice talvolta (l’ho scritto anch’io da qualche parte) che il sistema inglese è più autoritario del nostro, perché nega il principio della sovranità della Loggia; questo è in parte vero, ma bisognerebbe pure ricordare che in compenso afferma la sovranità del Maestro Venerabile, che della Loggia è il legittimo rappresentante, concedendogli innumerevoli possibilità di partecipare al governo dell’Ordine del tutto sconosciute ai… fantasmatici Venerabili nostrani.
Tra l’altro, se in Italia volessimo lavorare nella regolarità internazionale, tutti coloro che compongono la Gran Loggia - incluso il Gran Maestro - dovrebbero essere Ex Maestri Venerabili Installati; invece adesso accade che ne facciano parte Fratelli che non sono mai stati Venerabili, e tantomeno Installati.
In base a questa situazione - osserva il Fratello Domma - qualunque Venerabile regolarmente installato in una Loggia Emulation riveste una dignità iniziatica superiore a quella del Gran Maestro: d’accordo, non bisogna confondere il livello esoterico con quello amministrativo eccetera, ma se non siamo al paradosso poco ci manca. E se a noialtri, con la nostra mentalità “latina”, questo dettaglio può sembrare di poco conto, ricordiamoci sempre che non è tale per gli Inglesi: agli occhi dei quali, l’autorità per cui il GOI governa le Logge apparirà sempre dubbia, per non usare aggettivi più forti.
Anch’io avevo peccato di ottimismo augurandomi, nell’articolo Orizzonti del Grande Oriente, che il riconoscimento del GOI da parte della Gran Loggia Nazionale Francese fosse la Colomba recante nel becco il Ramoscello di Ulivo che annunciava la fine del Diluvio dell’irregolarità: la fine di questo incubo che dura ormai da sedici anni, e limita così pesantemente il prestigio internazionale della Massoneria italiana. Ma il momento non è ancora arrivato, e se ci ostineremo a voler fare a modo nostro ho una gran paura che non arriverà mai.
Sarò più esplicito: non c’è da illudersi che la Gran Loggia d’Inghilterra sia disponibile a riconoscere un Ordine che – pur glorioso e ricco di storia – contravviene tanto apertamente agli standard da lei sostenuti; ha già fatto questo sbaglio in passato, si è pentita e non lo ripeterà più. C’è da augurarsi che gli avversari dell’Installazione lo capiscano prima o poi, rendendosi conto del male che la loro posizione intransigente sta causando all’Istituzione.
Molti di questi avversari sono tali per motivi di orgoglio nazionale (la tradizione massonica latina, ecc.), e vivono l’avvento di questa riforma come una sorta di inaccettabile ingerenza estera. Altri – i più disinformati - temono che metta a rischio la democrazia interna del GOI. Altri ancora sono Fratelli che lavorano in corpi rituali di origine scozzese/latina, e vedono nel Maestro Venerabile Installato non solo un inaccettabile doppione del “quarto grado” praticato nei loro Riti, ma anche una pericolosa avanguardia all’avanzata dei corpi rituali anglosassoni: concorrenti temibilissimi per la grande ricchezza del loro patrimonio iniziatico che attrae fortemente già fin d’ora molti Massoni italiani (e al quale conto di dedicare in futuro numerosi articoli). Insomma: se non fosse un’espressione che non rende giustizia alla loro buona fede, potremmo dire che temono di essere esautorati.
A tutti questi argomenti ho già contrapposto il mio personale punto di vista vuoi nell’uno vuoi nell’altro dei miei articoli; non mi piace ripetermi, e non piacerebbe neanche ai miei lettori. Ma è il caso di ricordare ancora una volta che i tempi sono cambiati, e che Massoneria latina non è affatto più sinonimo di democrazia, né interna né esterna (magari lo fosse: sarei il primo dei suoi sostenitori), proprio come la concezione più verticista della Massoneria anglosassone non è mai stata sinonimo di autoritarismo, ma di facilitazioni per i Fratelli di buona volontà nell’ascendere i gradini e partecipare attivamente alla gestione dell’Ordine.
Un ulteriore argomento contrario non ho enumerato tra i precedenti, in quanto se ne differenzia per la sua particolarissima natura: il pregiudizio anglofobo (perlopiù di importazione francese) assai diffuso negli ambienti esoterici italiani. Inutile dire che esso non regge minimamente all’impatto né dell’analisi storica né della ragione, ma tuttavia – come tutti i pregiudizi – si nutre di sé stesso, e delle emozioni più negative che si annidano nell’anima dell’uomo.
Ai miei Fratelli (doppiamente Fratelli) esoteristi, vorrei dire col cuore in mano che se apriranno la loro mente ai tesori della Massoneria anglosassone, non se ne pentiranno. Chi segue la mia rubrica sa bene quanto ogni contaminazione tra esoterismo e religione mi dia fastidio (magari ne fosse immune il mondo dell’esoterismo latino, che da questo punto di vista è in realtà molto più malmesso di quello inglese), e certo al primo impatto certe ingenue drammatizzazioni della storia biblica che sono tratto comune di tanti rituali britannici possono lasciarci perplessi; non al punto, però, di farci dimenticare che la forza sottesa a queste presunte “deviazioni sentimentali” è valsa a far lievitare le due Rivoluzioni del diciottesimo secolo, e in un tempo incredibilmente breve ha fatto della Massoneria l’organizzazione iniziatica più diffusa e potente del mondo.
Se la curiosità intellettuale sopravvive ancora in noi come non è mai venuta meno ai Massoni nel corso della storia, sarebbe forse il caso di applicarla proprio a quel campo; questo a maggior ragione – mi verrebbe spontaneo dire – per i Fratelli contrari all’azione esoterica sulla società. Il loro atteggiamento critico nei confronti della Massoneria britannica potrebbe così trovare il conforto di argomenti fondati sulla conoscenza diretta, e la smetterebbero finalmente di salmodiare la solita litania di terza mano sui presunti effetti negativi del moralismo protestante, cessando anche di offendere senza necessità né fondamento le decine di migliaia di Protestanti italiani.
Per chi invece è favorevole alla Massoneria come strumento di rigenerazione sociale, c’è il caso che un “bagno di Inghilterra” possa fargli riscoprire il segreto perché la nostra Istituzione possa ridiventare davvero un tale strumento - segreto di cui al GOI ci sarebbe parecchio bisogno.
C’è da osservare infine che la riqualificazione del Maestro Venerabile potrebbe essere molto utile al miglioramento delle relazioni tra il Grande Oriente e le Logge. A volte sembra che nessuno si renda davvero conto di quanto sia importante la reciprocità del rapporto; eppure il successo dell’Arte dipende non solo dalla qualità del lavoro, ma anche dal modo in cui esso viene ripagato.
Una volta presa coscienza che all’aumento dei poteri di chi le rappresenta corrisponde una crescita reale della loro possibilità di influire sull’Ordine, le Logge italiane guarderebbero al GOI con nuova fiducia; e la storia ci insegna che quando i Massoni italiani sentono di poter avere davvero fiducia nel loro Ordine, è loro costume restituire il bene ricevuto con un commovente prodigarsi, che nelle vicende del GOI ha lasciato più volte luminose tracce.
Bisogna quindi avere il coraggio di guardare avanti, e cambiare. Fino ad oggi molte cattive abitudini hanno condizionato la Massoneria; è tempo di voltare pagina e di sperimentare idee nuove. Molti Fratelli avvertono fortemente tale esigenza, e senza dubbio è questa la prima ragione per cui la “crociata” di cui si è fatto carico il Fratello Domma è oggetto di consensi di mese in mese sempre più plebiscitari: si direbbe che la consapevolezza della necessità di installare i Venerabili si stia spargendo per il GOI alla velocità della luce.
Speriamo quindi di cuore che presto questo progetto venga attuato, e che in seguito all’introduzione di un rituale di così grande maestà e bellezza come quello dell’Installazione la Massoneria italiana possa arricchirsi sempre più di candidati fortemente motivati dal punto di vista esoterico; tenendo fuori quei presunti Fratelli che mantengono l’Istituzione in uno stato di letargo per soddisfare più indisturbati le proprie comodità, avidità, apatie ed i propri interessi personali – eterni metalli dei quali il GOI sembra destinato a non riuscire a liberarsi mai.
In un’istituzione come è la Massoneria - che insegna amore fraterno, uguaglianza, tolleranza, umiltà eccetera - non dovrebbe esserci posto né per l'arroganza né per la sudditanza , ma solamente per gli uomini liberi e di buoni costumi, il cui cuore è pronto ad aprirsi al lavoro collettivo con i Fratelli di Loggia e ad assimilare i segreti dell’Arte Reale; perché l’albero della Maestranza possa dare sempre buoni frutti, ovvero Fratelli giusti, maturi, umili e saggi.
La Massoneria è un Ordine Iniziatico, e tale deve restare. Chi voglia intraprendere questo percorso iniziatico deve esserne veramente consapevole, e crederci sino in fondo; perché la conoscenza esoterica non deve essere degradata né profanata.
Da questo punto di vista, i segni buoni negli ultimi tempi non sono mancati. Infatti, la rielezione a Gran Maestro del Rispettabilissimo e Venerabilissimo Fratello Gustavo Raffi (giusta o non giusta dal punto di vista dei regolamenti, è un problema spinoso che sono felice di non dover giudicare; ma che dovrebbe essere risolto da buoni Fratelli all'interno dell'Istituzione - e mi fermo qui) ha confermato ai vertici del GOI persone perbene, che nella gestione precedente avevano lavorato egregiamente per il risanamento dei rapporti internazionali.
Per questo, è doveroso che tanto il sottoscritto quanto il Fratello Domma porgano loro da queste pagine un sentito ringraziamento: in quanto entrambi abbiamo sperimentato i problemi da cui sono afflitti i Fratelli che - per vicende di cui non sono responsabili – si sono dovuti adattare ad una sorta di “esilio massonico” fuori della patria.
Speriamo che la sua saggezza spinga il Fratello Raffi a premere l’acceleratore nella soluzione del problema messo in luce da questo articolo; in quanto (come certo lui è il primo a sapere), è questo oggi il principale ostacolo che separa il GOI da ulteriori e importanti riconoscimenti.
[Giovanni Doria]
Al mio G. M. di vita , instancabile compagno e Potentissimo M.M.M.
🌿G. M. R. M.🌿
Dai vita ai tuoi pensieri e alle tue emozioni con le Opere Calligrafiche Personalizzate.
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8 apr 2025 01:48
Nescit vox missa reverti....
8 apr 2025 01:31
Noi siamo la Karl Leonhard Reinhold n.37
6 apr 2025 17:21
Siamo un team impegnato a creare esperienze eccezionali. Il nostro obiettivo è fornite le giuste risposte a curiosità genuina guidate da un profondo rispetto per la storia e le tradizioni e da un desiderio genuino di superare le aspettative.
Il Compagno e la Squadra
Nella muratoria operativa, la Squadra era l’emblema dei cosiddetti Straight Masons (o Square Masons), i Tagliatori, e il Compasso degli Arch Masons, o Costruttori ; il simbolo della Squadra e Compasso stava quindi a rappresentare l’insieme della muratoria, considerata in entrambe le sue componenti.
Citiamo qui di seguito alcuni passi del nostro libro Massoneria del Marchio, aventi come fonte le ricerche effettuate da Neville Cryer :
Quando un Apprendista entrava a far parte della Loggia (a partire dal marzo 1663, l’età minima fu fissata a 14 anni di età, e dal dicembre dello stesso anno a 21 ; prima entravano anche ragazzini di 12 o 13 anni) sceglieva in quale delle due classi egli volesse servire. Se sceglieva di essere uno Straight Mason gli veniva fatto dono di una Squadra, se un Arch Mason di un Compasso : è questa l’origine storica dell’immortale simbolo che tanto amiamo. Il colore-simbolo degli Straight Masons era il blu, quello degli Arch Masons il rosso (…).
Soltanto gli Arch Masons erano abilitati alla costruzione di edifici includenti archi (compresi i ponti), che richiedevano molta maggior perizia. Ma sebbene l’arte degli Arch Masons fosse indubbiamente più sofisticata e difficile, non si vedeva la ragione di attribuire loro uno status di superiorità : una tale discriminazione avrebbe tradito le regole più basilari dell’arte muratoria, basata sui criteri della più assoluta interdipendenza reciproca. Non a caso la Forza è una Luce di dignità non inferiore alla Bellezza, e la Sapienza è il necessario complemento di entrambe ; non a caso la meta di tutti gli Operai che lavorano alla Gloria del Grande Architetto è il compimento della trasmutazione interiore.
Di conseguenza, Straight Masons e Arch Masons potevano contare su percorsi paralleli e molto simili, la cui differenza più rilevante si celava nel rituale di passaggio al grado di Compagno : la Pietra che nel rituale Straight risultava perduta era la Pietra Angolare, nel rituale Arch la Chiave di Volta.
E’ quindi lecito dal punto di vista iniziatico considerare “Pietra Angolare” e “Chiave di Volta” come equivalenti, e lo stesso vale per gli attrezzi corrispondenti, ovvero la Squadra e il Compasso.
Poi, nel passaggio alla Massoneria speculativa, si verificarono due fenomeni : 1 – parte del simbolismo Straightvenne accolto dalla Massoneria Azzurra, parte del simbolismo Arch dalla Massoneria del Marchio ; 2 – l’introduzione del grado di Maestro secondo Hiram fece sì che tale nuovo grado avocasse una parte del patrimonio simbolico che presso gli operativi era appannaggio dei perfezionamenti del grado di Compagno.
Questi notevoli cambiamenti confusero le idee su molti aspetti del simbolismo massonico, e in particolare riguardo alla collocazione simbolica della Squadra. Per esempio, è assioma comune che nell’emblema della Squadra e Compasso, la Squadra sia da associare al grado di Apprendista e il Compasso al Maestro, volendo così rappresentare le contrapposte esigenze che il primo si conformi rigidamente alla disciplina di Loggia e il secondo possa liberamente spaziare, apportando il contributo della propria creatività ; un’utile e istruttiva immagine che però può risultare ingannevole se viene spinta fino a implicare una presunta superiorità qualitativa del Compasso nei confronti della Squadra, idea che non solo sarebbe in contraddizione con le origini del simbolo, ma anche con altre importanti funzioni da esso svolte - non dimentichiamo che la Squadra è anche il gioiello del Maestro !
Inoltre, non è il caso di supporre che l’Apprendista conosca pienamente l’uso della Squadra : se così fosse, il suo compito non sarebbe limitato a una sommaria sgrossatura della pietra, che era quanto avveniva concretamente nella muratoria Straight. Lavorando duramente, gli Apprendisti, estraevano le Pietre e le sgrossavano ; il Compagno le levigava, e quando gli sembrava che fossero idonee alla costruzione a lui toccava la responsabilità di presentarle, sottoponendole al giudizio dei Sovraintendenti o eventualmente del Maestro.
Da questo si può vedere che il grado di Compagno d’Arte nacque e si sviluppò tra gli Operai delle Cave. Era quindi il grado operativo per eccellenza, e per questo fu fatale che l’enorme numero dei suoi perfezionamenti non potesse sopravvivere alla svolta del 1717. Molti di essi confluirono nel mare magnumdegli antient degrees e vennero cancellati definitivamente dopo la Uniondel 1813 ; parecchi oggi si possono ritrovare come side degrees o gradi collaterali della Massoneria del Marchio.
La semplificazione del grado di Compagno lasciò erede la moderna Massoneria del problema a chi spettasse il compito della squadratura definitiva della pietra. Ci sono oggi due scuole di pensiero in proposito : chi suppone che tale obbligo spetti ai Maestri, chi ritiene che essi ricevano dai Compagni le pietre già squadrate e la loro opera si limiti a coordinarle, disponendole nella giusta posizione.
E’ in verità assai arduo stabilire quale delle due ipotesi possa essere considerata tradizionalmente la più corretta. Il fatto che presso gli Antients e gli operativi il compito della squadratura fosse appannaggio dei Compagni parrebbe testimoniare in favore della seconda, ma tale conclusione si rivela a una lettura approfondita piuttosto superficiale, se pensiamo 1 – che tutte le interpretazioni simboliche volte a sottolineare la maggiore importanza dell’azione collettiva dei Fratelli rispetto al lavoro individuale sono da considerare di origine Modern, e anche questa non fa eccezione – la vediamo apparire molto dopo il 1717 ; 2 – che sia gli Antientsche gli operativi potevano contare su un numero variabile di perfezionamenti del grado di Compagno, che ne differenziavano qualitativamente le competenze.
Considerazioni di questo genere originano tuttora appassionati dibattiti nel rituale Emulation, dove si cerca di attenersi il meglio possibile alle antiche tradizioni. Ad ogni passaggio vengono attribuiti al Fratello attrezzi da lavoro inerenti al suo grado di padronanza dell'arte muratoria (che gli vengono spiegati sia in senso pratico che morale), ed essi sono : all’Apprendista il Regolo da 24 Pollici, il comune Maglietto e lo Scalpello ; al Compagno la Squadra, la Livella e il Filo a Piombo ; al Maestro, il Sisaro, la Matita ed il Compasso. Ma esiste anche una scuola di pensiero in base alla quale la spiegazione della Squadra in grado di Compagno sarebbe prematura, e ad essa andrebbe piuttosto sostituita quella del Sisaro - un attrezzo che è utile nello scavare le fondamenta dell’edificio, quindi senz’altro preliminare all’uso della Squadra.
In definitiva, può essere corretto affermare che il Compagno conosce la Squadra, ma bisogna anche vedere di che tipo di Compagno si tratti, e fino a che punto la conosce – se ne conosce solo l’esistenza, o ne conosce l’uso parzialmente, o se la padroneggia in modo perfetto. In altre parole, occorrerebbe mettersi d’accordo su quale sia il livello degli antichi perfezionamential quale il grado attuale di Compagno va equiparato.
Se, per trovare la risposta, dovessimo tener conto di tutti i perfezionamenti che gli Antients conservarono nella forma di antient degrees, saremmo nella nebbia : sono centinaia. La maggior parte, però, si erano formati in seguito all’influsso dell’esoterismo templare sulla muratoria scozzese ; innestandosi cioè su un corpus primigenio - direttamente legato alla muratoria operativa - che era formato da un numero di perfezionamenti immensamente minore. C’è chi dice due, chi tre, chi quattro ; comunque, è indiscutibile che i livelli fondamentali nei quali era articolato il grado di Compagno fossero pochi, e la loro almeno sommaria riscoperta sembra essere il presupposto indispensabile per chiarirci le idee.
Interessante a questo proposito è l’esame della Massoneria in sette gradi, cui abbiamo già accennato in un altro articolo di questa raccolta (Massoneria operativa e speculativa) ; nel quale, tra parentesi, ne abbiamo parlato piuttosto male, esprimendoci contro la convinzione assai diffusa che la muratoria operativa fosse universalmente divisa in sette gradi, perché è una forzatura assurda – in realtà, i sistemi degli operativi variavano enormemente da una località all’altra, e quei pochi che ci sono parzialmente noti presentano in genere un numero di gradi inferiore al sette.
Questa osservazione non è soltanto una pignoleria da studiosi : nasce dal fastidio a fronte di certe speculazioni che, facendo leva sul concetto tradizionale della sacralità che sarebbe legata al numero sette, insinuano tra le righe che la Massoneria speculativa in tre gradi non ne sarebbe altro che una versione molto impoverita, che avrebbe perduto per strada gran parte del suo valore iniziatico. E’ anche per difendersi contro falsità di questo genere (e non solo per uno spirito classista certo deprecabile) che nel diciannovesimo secolo, a dispetto di ogni evidenza storica, la Gran Loggia Unita d’Inghilterra si dimostrava estremamente riluttante ad accogliere la tesi dell’origine operativa della Massoneria.
Il grande paladino della muratoria in sette gradi era stato il Fratello Clement Stretton, che affermava di essere stato ammesso a far parte nel 1877 di una gilda operativa, la Worshipful Society ; per quanto molte incongruenze siano state rilevate nelle sue descrizioni dei rituali, la maggior parte delle notizie da lui fornite vennero considerate attendibili, e tra queste (forse) pure che quella particolare gilda lavorasse in sette gradi.
Le sue rivelazioni, però, non furono accolte con molto trasporto dagli storici della Massoneria ufficiale, e non solo : anche Réné Guénon – che al di fuori dell’UGLE resta pur sempre una delle massime autorità in tema di tradizione massonica, e più degli storici in forza all’UGLE godeva del privilegio di esprimersi liberamente – senza giungere al punto di accusare Stretton di falso, pensava che molta parte delle presunte usanze tradizionali da lui segnalate fosse il frutto di interpolazioni moderne.
Comunque Stretton riuscì a convincere del suo punto di vista un numero sufficiente di Fratelli per dare origine, nel 1913 a un Ordine irregolare, che ancora oggi pratica la Massoneria Azzurra in sette gradi, fondandosi su rituali di grande suggestione e bellezza.
Ora, è proprio l’analisi dei gradi secondo Stretton che ci aiuta a far luce sui perfezionamenti del grado di Compagno, facendoci comprendere quanti di essi debbano essere presi in considerazione.
I sette gradi, infatti, sono : Apprendista, Compagno, Marcatore, Costruttore, Sovraintendente, Maestro e Gran Maestro. E’ opportuno precisare subito che il grado di Gran Maestro corrisponde all’attuale Maestro Venerabile Installato ; per quanto riguarda invece i perfezionamenti del grado di Compagno, il Marcatore è in sostanza l’Operaio del Marchio (Mark Man) ; il Costruttore è il Maestro del Marchio (Mark Mason), e se aggiungiamo il Sovraintendenteraggiungono il numero di tre. Tenendo conto anche del Compagno stesso, le suddivisioni praticate in seno all’attuale secondo grado sono quattro.
Nella vera muratoria operativa, il Marcatore (detto anche Compagno Esperto) veniva detto Super Fellow, e il Costruttore (sottinteso : sul Sito del Tempio) Super Fellow Erector ; entrambi erano sottoposti all’autorità dei Sovraintendenti. Nel libro Massoneria del Marchio ne abbiamo parlato così :
Per il passaggio al grado di Compagno, il Candidato doveva preparare una rozza Pietra Squadrata come campione del suo lavoro, e il Sovraintendente ai materiali doveva esaminarla prima che potesse entrare. Doveva portarla con sé quando entrava nella Loggia, e dichiarare che quella era tutto il suo lavoro. Gli veniva chiesto il segno e la parola di passo : Banai, Costruttore.
Il compito che gli veniva assegnato in quella occasione ci è stato tramandato da Robert Padgett nel 1686, in un rituale ad uso di tutte e otto le “divisioni” degli operativi in Inghilterra (Londra, Westminster, Divisione del Sud, Bristol, Chester, Isole Minori, Lancaster e York). Due delle sue prescrizioni sono notevoli :
Onorerai l’Altissimo e la Sua Santa Chiesa : non aderirai a nessuna Eresia, Scisma o Errore nelle tue Iniziative, né discrediterai gli insegnamenti degli Uomini saggi.
Manterrai Segrete le oscure e intricate Parti della nostra Scienza, non dischiudendole a nessuno tranne a coloro che già le studiano e le utilizzano.
Gli veniva poi consegnato un Regolo dell’esatta misura di un cubito, e veniva indirizzato all’angolo nord-est della Loggia perché provvedesse a completare la rifinitura della sua Pietra rozzamente squadrata ; dopodiché questa veniva riesaminata dall’Ispettore e finalmente accettata, al che gli veniva comunicata la parola di passo giblim (Muratore Esperto).
Dopo un anno da Compagno, si poteva accedere al perfezionamento di Compagno del Marchio (detto anche Superfellow, Super-Compagno) (…). Il Candidato veniva condotto intorno alla Loggia per tre volte, e prestava giuramento inginocchiandosi di fronte alla Pietra Squadrata che aveva portato con sé (…).
Per quanto riguarda gli Erettori : troviamo in certe Gilde un grado detto Bonai, i cui membri erano Collocatori ed Erettori. Il rituale di avanzamento a questo grado era uno dei più complessi in assoluto della muratoria operativa, ma vale comunque la pena di darne alcuni cenni.
Il Candidato dichiarava di essere una pietra marchiata e di cercare avanzamento ; dopo varie difficoltà, veniva sollevato un velo che celava la parte occidentale del Tempio, e gli era dato finalmente di vedere i tre Gran Maestri seduti all’Occidente fianco a fianco.
A quel punto, quattro forti Muratori si disponevano a quadrato : piede contro piede, spalla contro spalla, ciascuno con una spada nella mano sinistra e un diverso attrezzo nella destra. Si staccavano poi l’uno dall’altro quanto bastava per raggiungere gli angoli di un quadrato tracciato sul pavimento con entrambe le diagonali ; il Fratello col Filo a Piombo sospendeva il suo attrezzo sul Centro, e si comunicava al Candidato che in questo modo erano stati formati i cinque punti. Come in svariati altri rituali di “quarto grado”, il rito che seguiva era presieduto da Adoniram.
Con una breve diversione dal nostro argomento, è interessante osservare che i cinque punti della fratellanzarientravano all’origine nel simbolismolegato al grado di Compagno ; non è soltanto nel perfezionamento detto Bonai che li ritroviamo, ma anche addirittura nel rituale di passaggio da Apprendista a Compagno Straight Mason, nel corso del quale
per l’iniziazione, l’Apprendista entrava in Loggia vestito di bianco, con un cordone blu intorno alla vita, tenuto per mano da due Compagni, uno per parte ; un altro Compagno davanti e un altro dietro reggevano gli estremi di un altro cordone blu annodato intorno al suo collo.
C’è da chiedersi indubbiamente se il numero di quattro Compagni coinvolto in tali cerimonie non sia ancora una volta da ricollegare ai quattro diversi livelli di specializzazione del grado considerati da Stretton.
Provando a tirare le file di quanto visto finora, possiamo dire che - dei quattro tipi di Compagno - il Compagno semplice conosce la Squadra in modo approssimativo. Di lui non sappiamo neppure se i pezzi che ha lavorato vengano sottoposti all’esame dei Sovraintendenti : parrebbe proprio di no, perché non dispone di un Marchio con cui identificarli, e possiamo supporre che il suo ruolo si limiti a una seconda sgrossatura delle pietre che gli Apprendisti hanno strappato alla roccia.
Del tutto diversa è già la situazione per il Marcatore, che in virtù della sua perizia acquista il diritto di apporre sulla pietra un marchio di identificazione. Del suo rituale di iniziazione conosciamo soprattutto la versione Arch, ma effettuate le debite trasposizioni l’impressione è che il frutto del suo lavoro sia ancora circondato – da parte dei Compagni più anziani - da un alone di scetticismo e di diffidenza, e sottoposto a controlli molto severi e un po’ “nonnisti” ; solo nel grado successivo (quello che Stretton chiama Costruttore, ma si tratta ancora una volta di un palese innesto Arch in un contesto Straight) la sua perizia viene pienamente riconosciuta.
I gradi di Marcatore e Costruttore corrispondono, nell’odierna Massoneria del Marchio, ai gradi di Operaio del Marchio e Maestro del Marchio. A quanti chiedono come mai l’antico grado di Operaio del Marchio sia stato preservato fino ad oggi, anche a costo di introdurre nel rituale alcune apparenti contraddizioni, Neville Cryer risponde che la sua trasmissione è un preliminare necessario perché il Fratello possa meritare il Marchio : infatti, sebbene nella Massoneria Azzurra il Compagno sia stato provvisto degli attrezzi necessari per lavorare la sua Pietra, molte cose ancora non gli sono state insegnate, e in particolare l’uso della Squadra.
Quando un Fratello chiede di essere avanzato nel Marchio, tanto il Candidato quanto i due Compagni che lo accompagnano si presentano ai Sovraintendenti portando le pietre da loro lavorate, e questi usano la Squadra per verificarne l'esattezza del loro lavoro. Fino a che punto la superiorità fondata sull’uso di questo attrezzo sia considerata importante, risulta chiaro nella cerimonia di Installazione dei Maestri Venerabili delle Logge del Marchio :
dopo la morte del nostro Maestro Hiram Abi nelle circostanze da voi gia conosciute, fu indispensabile elegere un nuovo Maestro per presiedere al posto suo.
Tuttavia, per ragione di un grande numero di Compagni competenti ed intelligenti, era difficile sceglierne uno senza offendere gli altri.
Fu allora deciso di selezionare nel giro dei Maestri Muratori del Marchio dodici fra quelli che avevano gia esercitato la funzione di Sovrintendente, considerati superiori agli altri.
In altre parole, i soli Compagni considerati idonei ad aspirare al soglio di Hiram sono i Sovraintendenti, ovvero coloro che conoscono l’uso della Squadra; e nulla di diverso da una gloriosa Squadra di Luce è quella che vediamo delinearsi - tra Cielo e Terra - nello stupendo quadro conclusivo del racconto.
Fu loro detto di recarsi l’indomani mattina in un luogo determinato. Fu inoltre deciso che quello che prima avrebbe visto i raggi del sole sarebbe stato riconosciuto Maestro per occupare il posto di Hiram. Mentre la maggiorparte di loro guardavano verso l’Est, Adoniram si girò verso Ovest, proteggendosi gli occhi dalla crescente e abbagliante luce, e vide un raggio di sole colpire il tetto del Tempio. Cadde immediatamente sul ginocchio destro (…) (e) fu immediatamente riconosciuto come legittimo successore di Hiram Abi.
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Grande Scuola degli Antichi Scalpellini Maestri Muratori del Marchio
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